PREVIDENZA: Congedi del Padre e Contributi per Servizi dell’Infanzia

Con D.P.R 22/12/2012 (qui il testo completo), il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha dettato i criteri e le modalità di accesso al congedo obbligatorio e facoltativo di paternità e di fruizione dei voucher per l’acquisto di servizi per l’infanzia da parte della lavoratrice madre.

Il suddetti congedo e voucher sono stati istituiti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dalla l. 92/2012, c.d. Riforma Fornero.

 

 CONGEDI DEL PADRE

 

I Congedi

Il lavoratore dipendente il cui figlio sia nato a partire dal 1° gennaio 2013 o che a partire dalla stessa data sia divenuto padre adottivo o affidatario, ha diritto entro 5 mesi a fruire dei seguenti congedi:

–         Congedo Obbligatorio del Padre: 1 giorno (non frazionabile in ore) retribuito dall’Inps con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, da fruire entro il quinto mese di vita del figlio anche durante il congedo obbligatorio di maternità della lavoratrice ed in aggiunta ad esso.

–         Congedo Facoltativo del Padre: 1 o 2 giorni (non frazionabili in ore), anche consecutivi, retribuiti dall’Inps con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, da fruire entro il quinto mese di vita del figlio, purché la madre la lavoratrice non fruisca di altrettanti giorni del proprio congedo facoltativo di maternità. Di conseguenza, il termine del congedo post partum della madre è anticipato di un numero di giorni pari al numero di giorni di congedo fruiti dal padre.

 

 

Fruizione

La procedura per la fruizione dei congedi è la seguente:

1)      Comunicazione al datore di lavoro. Il lavoratore comunica i giorni di fruizione in forma scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta di parto.

N.B. Allegato alla comunicazione: per fruire del congedo facoltativo il padre deve allegare dichiarazione della madre di non fruizione del congedo facoltativo di maternità a lei spettante per un numero di giorni corrispondenti. Tale dichiarazione è inviata anche al datore di lavoro della madre.

2)      Comunicazione del datore di lavoro all’Inps: Il datore di lavoro comunica in via telematica  all’Inps le giornate di congedo fruite.

 

 

VOUCHER PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA

 

Contributo per l’Acquisto dei Servizi per l’Infanzia

Le lavoratrici madri, al termine del periodo di congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, anche se ha fruito in parte del congedo parentale, può richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente:

–         Per il servizio di baby-sitting: 300,00 euro al mese per un massimo di 6 mesi in forma di voucher di lavoro occasionale accessorio;

–         Per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (l’elenco completo sarà redatto dall’Inps e reso disponibile sul sito www.inps.it): pagamento diretto alla struttura prescelta di massimo 300,00 euro al mese per un massimo di 6 mesi, dietro esibizione, da parte della struttura, di documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

 

Fruizione

La procedura per la fruizione del contributo sarà la seguente (una volta implementata dall’Inps):

1)      Domanda all’Inps: sarà presentata in via telematica nel corso di uno spazio temporale, unico a livello nazionale, determinato dall’Inps, dalla lavoratrice già madre o la cui data presunta del parto sia entro 4 mesi dalla scadenza del bando.

2)      Formazione delle graduatorie: l’Inps, ordinerà le domande ricevute in una graduatoria nazionale che tenga conto dell’ISEE e dell’ordine di presentazione della domanda. Le domande saranno accolte nei limiti dei 20 milioni di euro per ogni anno della sperimentazione.

3)       Pubblicazione delle graduatorie: l’Inps pubblica le graduatorie entro 15 giorni dalla scadenza del bando. Nei 15 giorni successivi i voucher per i servizi di babysitting saranno disponibili presso le sedi Inps.

 

Esclusione dal Contributo

Non sono ammesse al beneficio le seguenti lavoratrici:

–   Le madri totalmente esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. Se  esentate dopo l’ottenimento del contributo, decadono dal beneficio senza obbligo di restituzione delle somme già percepite.

–   Le madri che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

 

 

Riduzione del Contributo

Beneficiano del contributo ma in misura ridotta le seguenti lavoratrici:

–         Lavoratrici part-time: il contributo è riproporzionato in relazione all’entità della prestazione lavorativa.

–         Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata: beneficiano del contributo fino ad un massimo di 3 mesi.

 

Riduzione del Congedo Parentale

La fruizione del contributo comporta una riduzione di un mese del congedo parentale per ogni quota mensile di contributo percepita. Al fine della rideterminazione del congedo stesso l’Inps informa il datore di lavoro dell’ammissione della lavoratrice al beficio.

Lascia il tuo commento

*