CIRCOLARE MESE DI DICEMBRE 2023 – I CONGUAGLI DI FINE ANNO

Di seguito alcune informazioni operative relativamente alle paghe di dicembre 2023 e ai conguagli di fine anno. Seguiranno a breve ulteriori informazioni riguardanti le novità in corso di approvazione nella Legge di Bilancio 2024 e altre novità in materia di lavoro di stretta attualità.

Con l’occasione si comunica che lo Studio è operativo nel periodo delle festività di fine anno, essendo aperto con il consueto orario da lunedì a venerdì, ad eccezione delle giornate festive di Natale, Santo Stefano e del 1 gennaio.

Vi auguriamo di trascorrere in serenità le festività Natalizie e di fine anno. A presto!

Roberto Zubin e tutto lo staff dello Studio

 

PAGHE DI DICEMBRE 2023 – CONGUAGLI DI FINE ANNO

Come ogni anno a dicembre 2023 vengono effettuati i conguagli fiscali, compresi i conguagli cumulativi dei redditi percepiti da altri soggetti per i quali sia stata consegnata la CU provvisoria. In caso di più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, il conguaglio cumulativo è obbligatorio.

Si ricorda che

  • Gli stipendi devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2024 per rientrare nella competenza dell’anno 2023 come reddito percepito dal lavoratore.
  • Qualora non siano stati corrisposti stipendi per i quali è stato emesso libro unico con relative ritenute nel corso del 2023, questo ci deve essere segnalato ai fini dello storno dalla certificazione unica 2023.
  • Analogamente ci devono essere comunicati eventuali arretrati corrisposti nel 2023 relativamente a stipendi degli anni precedenti che sono stati tolti dalle certificazioni degli anni precedenti, ai fini della corretta tassazione.
  • Il conguaglio di fine anno può determinare la trattenuta del trattamento integrativo previsto durante l’anno per i redditi fino a 15.000, trattenuta che viene evidenziata con una voce nel corpo del cedolino. In tal caso però il lavoratore gode di una detrazione fiscale che va a compensare quasi totalmente la restituzione del trattamento integrativo, (visibile nella casella “detrazioni” del piede del cedolino.)
  • Gli assunti nel corso dell’anno aventi redditi precedenti che non hanno richiesto il conguaglio cumulativo presentando la CU, dovranno presentare il modello 730. In tal caso il conguaglio potrebbe determinare un importo a credito, che però potrebbe essere oggetto di recupero e di versamento in sede di 730. E’ possibile richiedere una tassazione con aliquota IRPEF superiore in sede di conguaglio per ovviare all’inconveniente
  • Il conguaglio fiscale può essere riaperto anche nei mesi di gennaio e febbraio 2023.

CONGUAGLIO FRINGE BENEFIT – RIMBORSI UTENZE

Nel mese di dicembre vengono anche effettuati i conguagli relativi ai fringe benefit, a seguito delle varie norme che si sono susseguite nel corso 2023. In estrema sintesi , solo per l’anno 2023

  • Per chi ha figli a carico possibile il rimborso bollette o l’acquisto di buoni spesa fino a 3000 euro esenti imposte e contributi
  • Per chi NON ha figli a carico possibile solo la consegna di buoni spesa fino a 258 euro esenti imposte e contributi
  • Per tutti possibile l’acquisto di buoni carburante fino a 200 euro, soggetti solo a contributi
  • I tetti sopra indicati devono tener conto di eventuali beni in natura già erogati (i 200 euro contrattuali di welfare del CCNL metalmeccanici, le auto in uso promiscuo), NON si computano invece nel tetto i buoni pasto.

In particolare, per il tema dei rimborsi bollette, si riporto di seguito si riporta nuovamente la circolare già inviata, qualora si voglia ancora procedere nel mese di dicembre 2023. Dal 2024 sono previsti nuovi limiti nella legge di Bilancio (2000 euro per chi ha figli a carico, 1000 euro per chi non ha figli a carico.

FRINGE BENEFIT ESENTI FINO A 3.000 EURO NEL 2023 PER CHI HA FIGLI A CARICO

 Cosa sono i fringe benefit

I fringe benefit – o anche “beni in natura” – sono beni o servizi che il datore di lavoro consegna o fornisce ai lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione.

Possono essere di molti tipi, spesso si tratta di buoni acquisto, automobili aziendali ad uso anche personale, prestiti a tasso agevolato e simili.

Normalmente non sono obbligatori: è il datore di lavoro a decidere se aggiungerli al trattamento retributivo del dipendente. Può anche farlo “ad personam”, concedendoli solo ad alcuni lavoratori e non a tutti. Qualche eccezione è prevista da alcuni CCNL (per esempio nel settore Metalmeccanico dell’Industria o della Piccola Industria) in cui vige l’obbligo di adottare misure di welfare aziendale, spesso attuate mediante l’assegnazione di fringe benefit.

La legge (art. 51 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986) prevede che la somma di tutti questi beni o servizi non sia tassata se ha un valore inferiore ai 258,23 euro complessivi in ciascun anno fiscale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).

Questo significa che dare meno di 258,23 euro di fringe benefit costa all’impresa esattamente 258,23 euro e il netto che prende il dipendente non è intaccato.

Quando però si supera questa soglia tutto l’importo dei fringe benefit va assoggettato a imposte e contributi, aumentando così il costo per l’azienda (circa il 30% in più dell’importo dei fringe benefit) e diminuendo il netto per il lavoratore.

Negli ultimi 3 anni il Legislatore ha sempre alzato la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefit. Per l’anno fiscale 2023 la ha portata a 3.000 euro ma non per tutti i lavoratori, solo per chi ha dei figli a carico nell’intero anno 2023 e a condizione di rispettare le regole che vi sintetizziamo qui di seguito.

Chi sono i lavoratori che hanno figli a carico e quindi possono beneficiare dell’esenzione fino a 3.000 euro per i fringe benefit

Possono beneficiare della soglia di esenzione massima a 3.000 euro per i fringe benefit solamente i lavoratori che abbiano figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, quelli adottivi e affidati. Perché siano considerati a carico è necessario che i figli non siano titolari di redditi superiori a:

  • Euro 4.000,00 se il figlio è di età fino ai 24 anni;
  • Euro 2.840,51 se il figlio ha più di 24 anni.

Gli importi di cui sopra vanno intesi come comprensivi di tutto il reddito del figlio nell’anno 2023, sommando quanto ha già percepito dal 1° gennaio 2023 a quanto si stima che percepirà fino al 31 dicembre 2023.

Se il figlio dovesse superare tali soglie di reddito entro il 31 dicembre 2023, è necessario comunicarlo immediatamente al datore di lavoro che provvede al recupero del beneficio già applicato in busta paga, al più tardi nelle operazioni di conguaglio fiscale (busta paga di dicembre 2023). In mancanza di questa comunicazione il lavoratore subirà il recupero contestualmente alla dichiarazione fiscale dell’anno 2024 (modello 730/2024 o Modello Unico 2024).

Il figlio si considera di norma a carico di entrambi i genitori, a meno che:

  • Uno dei due genitori sia a carico dell’altro, in quanto percepisce un reddito inferiore a 2.840,51 nell’anno fiscale e sono coniugati e non legalmente separati.
  • Uno solo dei due genitori è affidatario del figlio (non vi è cioè affidamento congiunto o condiviso dello stesso).

L’intera soglia massima di esenzione a 3.000 euro spetta a ciascun genitore:

  • Indipendentemente dal numero dei figli;
  • Anche se fruisce l’Assegno Unico Universale dall’INPS e non la detrazione per figli a carico ex art. 12 TUIR;
  • Indipendentemente da come è ripartita la detrazione per figli a carico (50%-50% a testa; 100% a uno).
  • Anche se non è dipendente ma collaboratore, tirocinante o amministratore con compenso tramite prospetto paga (il beneficio spetta a tutti i percettori di “redditi assimilati a lavoro dipendente”).
  • Solo se consegna la dichiarazione allegata entro le operazioni di conguaglio fiscale per l’anno 2023 (al massimo a dicembre 2023).

Modalità di applicazione

Per poter riconoscere la soglia di esenzione a 3.000 euro è necessario acquisire e conservare una dichiarazione dai lavoratori interessati. Questa dichiarazione non ha una forma prefissata, ma dovrà contenere i dati del figlio a carico.

In allegato trovate il fac simile di dichiarazione da far sottoscrivere ai lavoratori, contenente anche l’informativa sulle condizioni di spettanza del beneficio.

 Ulteriori condizioni per la concessione del beneficio: comunicazione alle rappresentanze sindacali in azienda

Quando in azienda sono presenti rappresentanze sindacali (RSA o RSU) per poter concedere il beneficio dell’esenzione fiscale dei fringe benefit ai propri lavoratori è necessario dare comunicazione alle rappresentanze stesse.

La comunicazione dovrebbe essere preventiva rispetto alla concessione del beneficio ma è comunque possibile entro il 31 dicembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate e la legge non prevedono particolari contenuti per l’informativa alle rappresentanze sindacali, riteniamo perciò possa essere effettuata con il fac simile allegato.

 Rimborso delle bollette

Per i soli lavoratori con figli a carico è possibile (non obbligatorio) che il datore di lavoro rimborsi le bollette, anziché concedere beni o servizi. La scelta dei beneficiari è a discrezione del datore di lavoro: possono essere tutti o anche solo alcuni collaboratori o dipendenti.

Le spese rimborsabili sono quelle che il lavoratore sostiene:

  • Per il pagamento di utenze domestiche di acqua, elettricità o gas;
  • Relative a immobili ad uso abitativo (anche se non si tratta di residenza o domicilio del lavoratore);
  • Posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, …);
  • Non già rimborsate nel 2022 ai sensi dell’art. 12, Decreto “Aiuti bis”;

Sono rimborsabili anche le spese intestate al condominio ripartite fra condomini, per la sola parte che resta a carico del singolo condomino-lavoratore.

In caso di lavoratore in locazione (c.d. “affitto”) possono essere rimborsate anche le spese intestate al proprietario, purché il lavoratore-locatario rimborsi analiticamente – e non forfetariamente – al primo la spesa. In questo caso il proprietario non potrà a sua volta chiedere il rimborso al proprio datore di lavoro.

Il datore di lavoro decide la somma da rimborsare, tenendo conto che per fruire dell’esenzione non può superare i 3.000 anche includendo gli altri fringe benefit che ha percepito o percepirà il lavoratore nell’anno 2023.

È necessario, anche in questo caso, acquisire e conservare una dichiarazione del lavoratore, di cui alleghiamo un fac simile. Questa dichiarazione serve ad accertarsi che il lavoratore abbia sostenuto effettivamente le spese che si rimborsano ed è aggiuntiva rispetto a quella in cui si dichiara di avere figli a carico.

 Procedura per l’inserimento in busta paga – comunicazioni allo Studio

Chi è interessato ad applicare il beneficio fiscale ai propri dipendenti con figli a carico deve acquisire dal dipendente le dichiarazioni e trasmetterle al proprio referente paghe. I vostri referenti possono fornirvi su richiesta le autodichiarazioni precompilate con i dati anagrafici dei lavoratori. Nel caso foste interessati ad aggiungere anche il rimborso delle utenze, è necessario definire l’importo che volete rimborsare, tenendo conto di non superare la soglia di 3.000 euro tra rimborso delle bollette e eventuali altri benefit. Si dovrà acquisire dal dipendente sia la dichiarazione relativa ai figli a carico, sia quella attestante l’effettivo pagamento delle utenze rimborsate.

Per eventuali chiarimenti è disponibile Andrea Zubin andrea@studiocdlzubin.it o 040 773859 – int. 46.

Scarica di seguito gli allegati:

Informativa_Rappresentanze_Sindacali_Fringe_Benefit_3000_euro_bozza (file .doc 32 KB)

Informativa_fac_simile_dich_lavoratori_rimborso_bollette_fringe_benefit_3000 (file .doc 48 KB)

Informativa_fac_simile_dichiarazione_lavoratori_Fringe_Benefit_3000_bozza (file .doc 52 KB)

 

Cordiali saluti

Roberto Zubin

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859

Orario:
Lun. – Ven.   (9.00-13.00)

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