CIRCOLARE: LEGGE DI BILANCIO E NOVITA’ D’INIZIO ANNO 2023

La presente circolare riepiloga le novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022) e degli altri provvedimenti emanati sul finire dell’anno 2022 (Decreto “Milleproroghe”, D.L. 198/2022 e L. 199/2022 di conversione del “Decreto Rave” D.L. 162/2022) . Alcune misure, come di consueto, diverranno pienamente operative solo a seguito delle istruzioni che saranno dettate nelle circolari ministeriali e dell’INPS. Inoltre, in materia di incentivi all’assunzione sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea prima che gli stessi siano fruibili dai datori di lavoro. Vi trasmetteremo quindi nuovi dettagli non appena disponibili.

 

TAGLIO DEL “CUNEO FISCALE”

Resta confermato anche per l’anno 2023 il “taglio del cuneo fiscale”, mirato ad aumentare il netto in busta per i lavoratori senza aumentare il costo per l’azienda.

In termini pratici si tratta della riduzione dei contributi a carico del dipendente, la quota cioè pari al 9,19% dell’imponibile previdenziale (o 9,49% nelle aziende sopra i 15 dipendenti) che viene prelevata dal lordo per finanziare i trattamenti pensionistici.

Ricordiamo che per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui l’importo è pari al 2% del lordo mensile (già indicato nelle buste paga, nella sezione contributi, con le due voci “ESON.CONTR.IVS 1,2%” e “ESON.CONTR.IVS 0,80%”).

Per i redditi fino a 25.000 euro lordi annui l’importo sarà ulteriormente alzato fino ad arrivare al 3% del lordo mensile.

LAVORO AGILE SEMPLIFICATO (SMART WORKING)

Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 il lavoro agile in forma semplificata resta obbligatorio per i soli lavoratori “fragili” secondo il parere espresso dal medico competente. Viene meno quindi tale possibilità per i lavoratori con figli under 14, per i quali è possibile (ma non obbligatorio) stipulare l’accordo individuale con le modalità sotto indicate.

Il lavoro agile non semplificato è infatti possibile solo previa stipula di un apposito accordo individuale, con il consenso di datore di lavoro e lavoratore.

Chi fosse interessato a stipulare tali accordi è sufficiente che compili il questionario allegato e lo inoltri a riccardo@studiocdlzubin.it o angela@studiocdlzubin.it.

Il questionario è utile a dettagliare quali sono le modalità di svolgimento del lavoro agile concordate col dipendente. Per dubbi o approfondimenti potete contattare andrea@studiocdlzubin.it.

INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Per coloro che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 assumano (o trasformino) a tempo indeterminato i percettori del Reddito di Cittadinanza, è previsto lo sgravio del 100% dei contributi a carico datore di lavoro dell’INPS per 12 mesi, fino a un massimo di 8.000 euro annui.

INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE DONNE “SVANTAGGIATE”

È confermato anche per l’anno 2023 l’esonero al 100% dei contributi INPS carico datore di lavoro per l’assunzione di donne “prive di impiego regolarmente retribuito” nei 24 mesi precedenti l’assunzione (o 12 mesi se over 50, o comunque 6 mesi in settori ad elevata disparità di genere). Si tratta di lavoratrici che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente di durata superiore a 6 mesi e reddito inferiore agli 8.145 euro annui, oppure redditi di lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro. L’esonero è applicabile entro un massimo di 8.000 euro annui ed ha una durata pari a 12 mesi se l’assunzione della lavoratrice è a tempo determinato, mentre può durare 18 mesi in caso di assunzione o conferma a tempo indeterminato.

INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

È confermato anche per l’anno 2023 l’esonero al 100% dei contributi INPS carico datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d’età. L’esonero è applicabile entro un massimo di 8.000 euro annui ed ha una durata pari a 36 mesi. Il rapporto di lavoro è incentivato solo in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia mai avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella propria carriera lavorativa.

VOUCHER – LAVORO OCCASIONALE

Sono ampliate le possibilità di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale (c.d. “Voucher”), fortemente ristretta dal D.L. 50/2017. Dal 2023 infatti potranno utilizzarlo i datori di lavoro fino a 10 dipendenti (e non più solo 5) erogando compensi fino ad un massimo di 10.000 euro per tutti i lavoratori occasionali (non più i 5.000 fino ad oggi vigenti). È prevista inoltre la possibilità di utilizzarli per le attività nelle discoteche, sale da ballo, nightclub con ATECO 93.29.1)

Restano ferme le altre modalità e limiti di utilizzo dello strumento tra cui:

  • Limiti di compenso per singolo lavoratore (5.000 euro annui da tutti i committenti e 2.500 da un singolo committente);
  • Importo minimo da erogare per ogni chiamata (9 euro netti l’ora, corrispondenti ad un costo di 12,41 euro, con un minimo di 4 ore a giornata di prestazione);
  • Modalità di corresponsione della somma tramite il sito INPS;
  • Obbligo di comunicare all’INPS l’inizio della prestazione almeno un’ora prima dell’inizio della stessa.

Si ricorda che la referente da contattare per il lavoro occasionale è angela@studiocdlzubin.it.

CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO ALL’80%

La retribuzione del congedo parentale (c.d. “maternità facoltativa”), normalmente pari al 30% della retribuzione media giornaliera fino a un massimo di sei mesi, è elevato all’80% per un solo mese dei sei solitamente retribuiti. Il mese all’80% spetta in alternativa tra loro ad uno solo dei genitori e dev’essere fruito dopo il congedo obbligatorio di maternità o paternità, entro il sesto anno di vita del bambino. Si resta in attesa delle circolari attuative dell’INPS sul punto.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – AUMENTO DEGLI IMPORTI, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’”Assegno Unico”, misura che dallo scorso marzo 2022 ha sostituito gli ANF per i figli e le detrazioni fiscali per figli a carico è potenziato.  Nel dettaglio è previsto:

  • l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;
  • l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a  carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo  spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
  • l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.
  • Sono confermati e diventano stabili gli aumenti  riconosciuti nel corso del 2022 per i figli disabili.

L’Assegno Unico, si ricorda, è erogato direttamente dall’INPS, previa presentazione di domanda basata sull’ISEE. Sul tema è intervenuto lo scorso dicembre l’INPS comunicando che dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

I richiedenti dovranno comunque comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ ISEE. In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.

PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

La riforma del lavoro sportivo, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2023 e avrebbe comportato l’estensione della copertura contributiva anche ai lavoratori sportivi dilettanti, slitta al 1° luglio 2023.

QUOTA 103 – BONUS MARONI

In via sperimentale per l’anno 2023 è possibile conseguire la pensione anticipata con una età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di anzianità contributiva (“Pensione anticipata flessibile”). Coloro che utilizzeranno l’opzione non potranno tuttavia prestare attività di lavoro dipendente o autonomo – salvo lavoro occasionale per importi non superiori a 5.000 euro lordi annui – fino alla data in cui avrebbero maturato il pensionamento di vecchiaia.

Chi, pur avendone i requisiti, decidono di non accedere alla pensione anticipata, potranno vedersi non applicare la trattenuta INPS a proprio carico (9,19% o 9,49% a seconda delle dimensioni aziendali). Si tratta del c.d. “Bonus Maroni” che sarà disciplinato con decreto interministeriale Lavoro-Economia entro il 31.01.2023.

PROROGA DELL’APE SOCIALE – “ANTICIPO PENSIONISTICO”

È estesa fino al 31.12.2023 la facoltà di accedere al trattamento pensionistico anticipato riservato a soggetti in particolari condizioni socialmente rilevanti. Si tratta di coloro che, avendo almeno 63 anni e non avendo maturato i requisiti per la pensione, si trovano nelle seguenti condizioni:

  • Assistenza a familiari disabili e caregivers;
  • Disoccupati che abbiano esaurito la NASPI;
  • Svolgimento di mansioni particolarmente gravose;
  • Invalidi civili al almeno 74%

OPZIONE DONNA

Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

GESTIONE DEI CASI DI COVID E CONTATTI STRETTI DAL 2023

Le persone positive al Covid-19 e asintomatiche per almeno 2 giorni, potranno terminare l’isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, indipendentemente dall’avere un tampone negativo.

Coloro che, pur positivi, non abbiano mai avuto sintomi, possono terminare l’isolamento anche prima dei 5 giorni se in possesso di tampone negativo effettuato presso una struttura sanitaria o farmacia.

Gli operatori sanitari che hanno contratto il Covid-19, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

Per tutti i positivi, anche al termine dell’isolamento, resta l’obbligo di indossare mascherina FFP2 fino al 10° giorno dal primo tampone negativo o dalla comparsa di sintomi.

Coloro, che pur non essendo positivi al Covid-19, sono contatti stretti con soggetti confermati positivi, devono indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

 

Scarica il file allegato:

Questionario Azienda Smart Working da 01012023 (16kB file.doc)

 

Cordiali saluti
Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

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