ULTERIORI CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Si rinviano di seguito un aggiornamento alle istruzioni per il tema in oggetto, anche con un chiarimento in merito ai soggetti obbligati e alla nozione di imprenditore Si rimanda la modulistica, si segnala la correzione dell’indirizzo e-mail della ITL di Trieste Gorizia. Si riallega la nota ITL con gli indirizzi di tutto il territorio nazionale

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO DEGLI INCARICHI A LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI DAL 2022

AGGIORNAMENTO AL 20 GENNAIO 2022

ISTRUZIONI OPERATIVE IN BASE ALLA NOTA MINISTERO DEL LAVORO 11 GENNAIO 2022 N. 29

  • La norma riguarda gli incarichi per prestazioni aventi per oggetto un “opera o servizio” di cui all’art. 2222 del codice civile, svolta da soggetti non aventi partita IVA (che sono esclusi da questa normativa). AI fini fiscali le somme sono regolate dal T.U. Imposte sui Redditi, art. 67, comma 1 lettera l) prima parte (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), e sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Se eccedono i 5000 annui per prestatore, sono soggetti anche a contributi INPS gestione separata.
  • L’obbligo è in vigore per i NUOVI INCARICHI conferiti DAL 12/01/22, per i quali quindi è necessaria la COMUNICAZIONE PREVENTIVA, il giorno prima o almeno immediatamente prima l’inizio della prestazione (nel qual caso è necessario precisare l’ora di inizio).
  • Al momento la comunicazione deve essere fatta CON E-MAIL NORMALE (NON PEC) alle e-mail indicate in allegato alla nota (ITL competenti per luogo della prestazione).
  • La comunicazione deve essere fatta solo dai soggetti IMPRENDITORI. Per la definizione di IMPRENDITORE vedi la nota sotto
  • In allegato un FORMAT DI COMUNICAZIONE già indirizzato alla ITL di Trieste – Gorizia, contente i dati ESSENZIALI , cioè i dati anagrafici completi di committente e prestatore, sintesi dell’attività svolta, luogo della prestazione (anche diversificata se svolta in parte in sede e in parte a domicilio) , periodo della prestazione “dal/ al” (o termine “entro N giorni / settimane”), compenso (il compenso, se non desumibile dall’incarico, può essere omesso). Il formato è in excel, può essere allegato alla e-mail o messo nel corpo della stessa.
  • È previsto anche l’obbligo della COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO nel caso in cui la prestazione NON venga resa (sempre da fare preventivamente)
  • È prevista una sanzione da 500 a 2500 per ogni comunicazione omessa.

Si sottolinea sul tema ancora quanto segue:

  • Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale dovrebbero riguardare solo prestazioni temporanee, come detto, per un “opera o servizio”. Non si dovrebbe quindi trattare di “collaborazioni” (cioè rapporti continuativi) i quali dovrebbero essere al caso gestiti – se svolti in forma autonoma – nella forma della “collaborazione coordinata e continuativa” (con contratto, notifica preliminare, busta paga, contributi) , o se svolti in forma subordinata, come rapporti di lavoro dipendente.
  • È ipotizzabile che queste comunicazioni, ricevute dall’Ispettorato, possano servire proprio a verificare la regolarità di tali incarichi; la norma è contenuta nell’art. 14 del testo unico Sicurezza, ed è volta a verificare l’utilizzo di personale non formato sul luogo di lavoro, per cui errati inquadramenti possono portare in determinati casi a sanzioni per lavoro irregolare e sospensione dei cantieri o dell’ attività imprenditoriale.
  • Diverso è il caso delle “docenze”, svolte per un numero limitato di ore, e in qualche caso da soggetti “obbligati” al lavoro occasionale dallo status di dipendenti pubblici (sul tema contattare lo studio direttamente per la verifica delle singole posizioni).
  • Altra ipotesi sono i pensionati quota 100, che possono fare SOLO lavoro occasionale fino a 5000 euro (anche in questo caso da valutare ogni singola situazione).
  • Sono escluse dall’obbligo (oltre ai soggetti non imprenditori come detto da chiarire) i soggetti autonomi occasionali per i quali già sussiste già una forma di comunicazione preventiva (voucher, prestazioni artistiche occasionali soggette a INPS ex ENPALS.) Per espresso richiamo alla lettera l) dell’art. 67 TUIR, sono esclusi i rimborsi a sportivi dilettanti di cui alla lettera m) stesso articolo.
  • In ogni caso, in presenza di situazione correttamente inquadrabili come lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del codice civile, e quindi da notificare preventivamente, è opportuno che sia sempre conferito preventivamente un INCARICO, che dettaglia l’attività da svolgere, il compenso e la durata. A tal fine si invia UN FORMAT UNICO IN EXCEL DI INCARICO / RICEVUTA / COMUNICAZIONE ITL. da fare come detto PREVENTIVAMENTE (di norma il giorno prima).

Vista la tempistica necessaria ad inviare preventivamente le comunicazioni, si ritiene opportuno che l’azienda committente provveda in autonomia a questo adempimento, per quanto possibile. Lo scrivente studio è a disposizione per ogni supporto alla compilazione del format di invio, anche in particolare per chiarire preventivamente le posizioni lavorative per le quali sia necessario verificare la correttezza delle stesso o un diverso inquadramento.

Se l’azienda ritiene di delegare lo Studio pe gli invii, il riferimento, anche per informazioni, è giancarlo@studiocdlzubin.it cui devono essere inviati tempestivamente (almeno un giorno prima dell’inizio)  i dati completi previsti per la comunicazione ovvero per la stesura dell’incarico. Si ricorda che in ogni caso la parte fiscale (inserimento in F24 della ritenuta d’acconto, CU autonomo, 770 parte autonomi) deve essere gestita come previsto per autonomi / professionisti (quindi di norma dal commercialista)

Nota In merito alla definizione di IMPRENDITORE

  • il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in quanto è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui si occupa l’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 (come modificato dal Dl 146/2021).
  • Il profilo dei soggetti obbligati è quindi incentrato nel concetto civilistico di “impresa” (articolo 2195 del Codice civile), Pertanto i soggetti che non rivestono tale qualifica non sono interessati dall’obbligo di comunicazione. Sono certamente sottoposti all’obbligo tutti gli iscritti al registro delle imprese (imprese individuali, società di persone e/o di capitali, enti commerciali).
  • Si ritiene debbano provvedere all’adempimento anche gli enti non commerciali – pubblici o privati – iscritti al Repertorio economico amministrativo (Rea), presso le Camere di commercio, in relazione allo svolgimento non prevalente di un’attività economica o agricola, oppure anche se non iscritti al Rea, che pongano in essere attività di carattere commerciale o agricolo in base alla qualificazione ricavabile dalle norme fiscali. Per questi ultimi, l’obbligo sussiste sia per i lavoratori autonomi occasionali impegnati in attività avente esclusiva rilevanza economica e commerciale (nonché agricola), sia in attività promiscua (cioè in parte afferente l’attività commerciale o agricola e in parte quella istituzionale). Quindi si ritiene che se la collaborazione riguarda solo attività istituzionale a contributo senza fattura non deve essere comunicata.
  • La precisazione dell’Inl porta anche ad affermare che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (articolo 2222 e 2229 del Codice civile), cioè i liberi professionisti che producono i redditi relativi e che impiegano lavoratori autonomi non abituali.

SI resta in attesa di aggiornamenti su

  • Modalità di invio della comunicazione alla ITL tramite piattaforma
  • Ulteriori chiarimenti su concetto di “Impresa

Scarica di seguito gli allegati:

COMUNICAZIONE LAV AUT OCCAS ITL TS (70 Kb, file.xls)

INCARICO RICEVUTO E COM AVVIO ITL LAV OCC meno 5mila anno (73 Kb, file.xls)

Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022_220111_173636 (388 Kb, file.pdf)

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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