In base al D.Lgs 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, tra i principali obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza (qui l’articolo dedicato) rientra anche l’obbligo di formare i lavoratori, i dirigenti ed i preposti sui rischi e sulle misure di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Le modalità per la formazione per la sicurezza dei lavoratori sono state stabilite con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (qui il testo integrale). Di seguito una sintesi sull’argomento.
Lavoratori da Formare
– Lavoratori già in organico aziendale prima della pubblicazione dell’accordo (11/01/2012): non devono svolgere la formazione dettata dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, purché il datore di lavoro provi di aver svolto, nei loro confronti, una formazione rispettosa delle previsioni normative e dei contratti collettivi di lavoro vigenti in precedenza.
– Lavoratori che abbiano frequentato entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (entro l’11/01/2013), corsi di formazione approvati e rispettosi delle previgenti previsioni normative: non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione conformi all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
– Lavoratori assunti dopo l’11/01/2013: devono svolgere la formazione conforme all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 anteriormente all’assunzione oppure entro 60 giorni dalla stessa.
Nel caso di costituzione di nuovo rapporto di lavoro se il lavoratore deriva dallo stesso comparto produttivo (codice ATECO), non è tenuto a svolgere il percorso formativo.
Percorso Formativo
Il percorso formativo di ciascun lavoratore è articolato in 2 moduli:
– Formazione generale: uguale per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni e dal settore di appartenenza, di durata minima di 4 ore. La formazione generale dei lavoratori costituisce credito formativo permanente.
– Formazione specifica: di durata variabile in base al livello di rischio (basso 4 ore, medio 8 ore, alto 12 ore) ed in funzione del codice ATECO dell’attività del datore di lavoro. Deve avvenire o ripetersi in occasione:
- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;
- Del trasferimento o cambio di mansioni;
- Dall’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ovvero sostanze o preparati pericolosi sul luogo di lavoro.
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e deve avere una durata minima di 6 ore
Lavoratori nel Settore dell’Edilizia
Nel caso di assunzione di lavoratori nel settore delle costruzioni dopo l’11/01/2013, le formazioni generale e specifica sono assolte con la formazione effettuata nell’ambito del progetto “16 ore-MICS” delineato da FORMEDIL.
Per qualsiasi chiarimento contattare Pietro, all’indirizzo pietro.studiozubin@profisweb.it o al numero 040/773859 dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
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