PREVIDENZA: Indennità di Disoccupazione Una Tantum per i Collaboratori

L’Inps, con circolare 38/2013 (qui il testo integrale), ha dettato le indicazioni operative per la fruizione dell’assegno una tantum per co.co.co. e co.co.pro disoccupati istituito dalla L.92/2012, c.d. Riforma Fornero, ed entrato a regime a partire dal 1° gennaio 2013. Per informazioni su come la Riforma ha, inoltre, ristretto le possibilità di ricorso al lavoro a progetto, si rimanda all’articolo dedicato. Si riassumono di seguito le novità.

 

Beneficiari

Hanno diritto ad un assegno di disoccupazione una tantum i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto o meno i quali siano iscritti alla Gestione Separata dell’Inps qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

Condizione del Collaboratore Periodo di riferimento
Abbiano avuto un solo committente. Anno solare immediatamente precedente a quello della data in cui è presentata la domanda
Abbiano un reddito imponibile lordo derivante da collaborazione  non superiore a 20.000 euro.
Siano stati disoccupati per almeno due mesi consecutivi, avendo presentato la dichiarazione di disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego. 

N.B. Per il solo 2013 è sufficiente l’assenza di contratto di lavoro per due mesi consecutivi.

Abbia accreditati alla Gestione Separata contributi relativi ad almeno 4 mensilità. 

N.B. Per gli anni 2013-2015 i 4 mesi sono ridotti a 3.

Abbia accreditati alla Gestione Separata contributi relativi ad almeno una mensilità Anno in cui è presentata la domanda

 

Domanda

Per ottenere l’indennità di disoccupazione una tantum il collaboratore deve presentare la relativa domanda all’Inps entro il 31/12 dell’anno in cui si verifica l’ultima condizione (il termine è il 31/01 dell’anno successivo tale requisito è maturato al 31/12). Al momento di presentazione della domanda non è necessario essere in stato di disoccupazione, se si è in presenza di tutte le condizioni.

 

Importo dell’Indennità

L’indennità è pari al 7% (per gli anni 2013-2015, poi 5%) del minimale di reddito annuo di cui all’art. 1, comma terzo, della l. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra mensilità accreditate alla Gestione Separata nell’anno precedente la domanda e quelle non coperte da contribuzione.

L’indennità di disoccupazione è erogata in un’unica soluzione se inferiore o pari a 1.000,00 euro; se superiore è erogata in importi mensili inferiori o pari a 1.000 euro.

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