PREVIDENZA: Il Contributo di Ingresso all’ASpI

Con circolare 44/2013 del 22/03/2013 (qui il testo integrale), l’Inps ha chiarito le modalità di calcolo e di versamento del contributo dovuto dai datori di lavoro sulle cessazioni di rapporti di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013, istituito dalla l. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero)  per finanziare la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). La seguente trattazione tiene conto anche delle modifiche apportate alla Riforma Fornero dalla Legge di Stabilità 2013 e interventi legislativi seguenti. Di seguito le novità.

 

Quando è obbligatorio il contributo per la cessazione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo in questione ogni volta che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa per cause “involontarie” e perciò il lavoratore avrebbe teoricamente diritto all’indennità ASpI. Di seguito un elenco di casi di cessazione del rapporto di lavoro, con l’indicazione se sia dovuto o meno il contributo.

Cause di Cessazione del Rapporto Contributo per la Cessazione
Licenziamenti in generale Dovuto
Dimissioni in generale Non dovuto
Dimissioni per giusta causa Dovuto
Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità Dovuto
Risoluzione consensuali in generale Non dovuto
Risoluzione consensuali derivanti da procedura di conciliazione davanti alla DTL Dovuto
Risoluzioni consensuali per trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro ad oltre 50km di distanza dalla resistenza Dovuto
Decesso del lavoratore Non  dovuto
Licenziamenti collettivi con contributo di ingresso alla mobilità (fino al 31/12/2016) Non dovuto
Licenziamenti per cambi d’appalto ai cui siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dai  CCNNLL (fino al 31/12/2015) Non dovuto
Licenziamenti nel settore edile per completamento dell’attività e chiusura del cantiere (fino al 31/12/2015) Non dovuto
Licenziamenti di lavoratori domestici Non dovuto
Cessazione dell’apprendista in generale ed al termine del periodo della formazione (salvo casi di cui sopra ex dimissioni non per giusta causa etc.) Dovuto

 

A quanto ammonta il contributo

Il contributo, inizialmente pari al 50% del trattamento mensile ASpI spettante al lavoratore, è stato rideterminato dalla Legge di Stabilità. Oggi il contributo è pari al 41% del massimale mensile ASpI (1.180,00 euro per il 2013) moltiplicato per ogni dodici mesi di anzianità aziendale nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto: 483,80 euro per ogni 12 mesi. 

L’anzianità aziendale è calcolata anche tenendo conto di rapporti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato senza soluzione di continuità; non si tiene, invece, conto dei periodi di congedo per assistenza di parente convivente portatore di handicap.

Per i lavoratori con meno di 12 mesi di anzianità il 41% del massimale è riproporzionato in base ai mesi di lavoro effettivo (almeno 15 giorni di lavoro per un mese).

Il contributo è così calcolato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione. Ciò comporta che è identico per lavoratori part-time e a tempo pieno a parità di anzianità.

Di seguito si riportano in tabella tutti gli importi possibili del contributo in argomento per il 2013 calcolati secondo le istruzioni dell’Inps.

Massimale ASpI

Aliquota

Massimale per Aliquota

Anzianità nei 3 anni precedenti (mesi)

Contributo ASpI Dovuto

 € 1.180,00

41%

 €    483,80

1

 €      40,32
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

2

 €      80,63
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

3

 €    120,95
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

4

 €    161,27
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

5

 €    201,58
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

6

 €    241,90
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

7

 €    282,22
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

8

 €    322,53
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

9

 €    362,85
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

10

 €    403,16
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

11

 €    443,48
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

da 12 a 23

 €    483,80
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

da 24 a 35

 €    967,60
 € 1.180,00

41%

 €    483,80

36

 € 1.451,00

Si ricorda, inoltre, che, dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale il contributo in oggetto è moltiplicato per tre.

 

Come si versa il contributo

Il contributo deve essere versato con F24 in un’unica soluzione (non sono possibili rateazioni) il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Ad esempio per una cessazione che avvenga il 4 maggio 2013, il contributo dovrà essere versato con l’F24 riferito a giugno, ovvero entro il 16 luglio 2013.

Dato il ritardo nelle indicazioni Inps, per le cessazioni avvenute in gennaio, febbraio e marzo 2013, il versamento è possibile fino al 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare Inps 44/2013 in argomento (16 giugno 2013).

 

 

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