Con circolare 44/2013 del 22/03/2013 (qui il testo integrale), l’Inps ha chiarito le modalità di calcolo e di versamento del contributo dovuto dai datori di lavoro sulle cessazioni di rapporti di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013, istituito dalla l. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) per finanziare la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). La seguente trattazione tiene conto anche delle modifiche apportate alla Riforma Fornero dalla Legge di Stabilità 2013 e interventi legislativi seguenti. Di seguito le novità.
Quando è obbligatorio il contributo per la cessazione del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo in questione ogni volta che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa per cause “involontarie” e perciò il lavoratore avrebbe teoricamente diritto all’indennità ASpI. Di seguito un elenco di casi di cessazione del rapporto di lavoro, con l’indicazione se sia dovuto o meno il contributo.
Cause di Cessazione del Rapporto | Contributo per la Cessazione |
Licenziamenti in generale | Dovuto |
Dimissioni in generale | Non dovuto |
Dimissioni per giusta causa | Dovuto |
Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità | Dovuto |
Risoluzione consensuali in generale | Non dovuto |
Risoluzione consensuali derivanti da procedura di conciliazione davanti alla DTL | Dovuto |
Risoluzioni consensuali per trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro ad oltre 50km di distanza dalla resistenza | Dovuto |
Decesso del lavoratore | Non dovuto |
Licenziamenti collettivi con contributo di ingresso alla mobilità (fino al 31/12/2016) | Non dovuto |
Licenziamenti per cambi d’appalto ai cui siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL (fino al 31/12/2015) | Non dovuto |
Licenziamenti nel settore edile per completamento dell’attività e chiusura del cantiere (fino al 31/12/2015) | Non dovuto |
Licenziamenti di lavoratori domestici | Non dovuto |
Cessazione dell’apprendista in generale ed al termine del periodo della formazione (salvo casi di cui sopra ex dimissioni non per giusta causa etc.) | Dovuto |
A quanto ammonta il contributo
Il contributo, inizialmente pari al 50% del trattamento mensile ASpI spettante al lavoratore, è stato rideterminato dalla Legge di Stabilità. Oggi il contributo è pari al 41% del massimale mensile ASpI (1.180,00 euro per il 2013) moltiplicato per ogni dodici mesi di anzianità aziendale nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto: 483,80 euro per ogni 12 mesi.
L’anzianità aziendale è calcolata anche tenendo conto di rapporti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato senza soluzione di continuità; non si tiene, invece, conto dei periodi di congedo per assistenza di parente convivente portatore di handicap.
Per i lavoratori con meno di 12 mesi di anzianità il 41% del massimale è riproporzionato in base ai mesi di lavoro effettivo (almeno 15 giorni di lavoro per un mese).
Il contributo è così calcolato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione. Ciò comporta che è identico per lavoratori part-time e a tempo pieno a parità di anzianità.
Di seguito si riportano in tabella tutti gli importi possibili del contributo in argomento per il 2013 calcolati secondo le istruzioni dell’Inps.
Massimale ASpI |
Aliquota |
Massimale per Aliquota |
Anzianità nei 3 anni precedenti (mesi) |
Contributo ASpI Dovuto |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
1 |
€ 40,32 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
2 |
€ 80,63 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
3 |
€ 120,95 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
4 |
€ 161,27 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
5 |
€ 201,58 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
6 |
€ 241,90 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
7 |
€ 282,22 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
8 |
€ 322,53 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
9 |
€ 362,85 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
10 |
€ 403,16 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
11 |
€ 443,48 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
da 12 a 23 |
€ 483,80 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
da 24 a 35 |
€ 967,60 |
€ 1.180,00 |
41% |
€ 483,80 |
36 |
€ 1.451,00 |
Si ricorda, inoltre, che, dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale il contributo in oggetto è moltiplicato per tre.
Come si versa il contributo
Il contributo deve essere versato con F24 in un’unica soluzione (non sono possibili rateazioni) il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Ad esempio per una cessazione che avvenga il 4 maggio 2013, il contributo dovrà essere versato con l’F24 riferito a giugno, ovvero entro il 16 luglio 2013.
Dato il ritardo nelle indicazioni Inps, per le cessazioni avvenute in gennaio, febbraio e marzo 2013, il versamento è possibile fino al 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare Inps 44/2013 in argomento (16 giugno 2013).
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