INCENTIVI: I Principi Generali sugli Incentivi all’Assunzione

Con circ. 137/2012 l’Inps (qui il testo completo) ha chiarito i commi 12 e 13 dell’art. 4 della l. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, il quale ha dettato i nuovi principi generali applicabili a tutti gli incentivi per all’assunzione. Di seguito se ne riepiloga la relativa disciplina.

 

Casi di esclusione dal beneficio degli incentivi

Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro i quali:

–         Assumono in conseguenza ad un obbligo di assumere: Ciò significa che quando il datore di lavoro non può scegliere se e chi assumere non può beneficiare dell’incentivo. Nella tabella seguente se ne riepilogano i casi ed i relativi esempi:

Assunzioni in attuazione di obbligo

NO incentivo Riassunzione ex-dipendente a tempo indeterminato, cessato per motivi economici, che ha esercitato il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni
Riassunzione ex-dipendente a tempo determinato che ha esercitato il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni
Assunzione di lavoratori non ceduti da parte dell’acquirente dell’azienda o ramo d’azienda in crisi che abbiano esercitato il diritto di precedenza nelle assunzioni
Obblighi di assunzione da CCNL: Es. imprese di pulizie che subentrano nell’appalto di servizi ad altra impresa con l’obbligo di assunzione dei dipendenti di questa
SI incentivo Collocamento obbligatorio disabili e lavoratori svantaggiati

Assunzioni in violazione di obbligo

NO incentivo Assunzione di un lavoratore diverso da quello che aveva il diritto di precedenza nelle assunzioniN.B. Si rende opportuna l’istaurazione di prassi aziendali volte ad evitare la violazione di tali diritti di precedenza

–         Assumono lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da soggetti, che, al momento del licenziamento presentano assetti proprietari essenzialmente coincidenti con i propri: Oltre agli assetti proprietari rilevano anche i rapporti di collegamento o controllo.

–         Assumono lavoratori in costanza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale: salvo che l’assunzione non sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

–         Assumono ma non rispettano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro: Il rispetto di tali condizioni è provato mediante possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai fini del rilascio del quale è inoltre richiesta un’autocertificazione di inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in merito a determinate violazioni.

Calcolo del periodo di lavoro presso lo stesso datore

Spesso, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi o della loro durata, la legge fa riferimento alla durata del precedente rapporto di lavoro presso lo stesso datore. La Riforma Fornero, nei commi oggetto del presente commento, ha stabilito che nel calcolo si cumulino le prestazioni in favore dello stesso soggetto rese direttamente con quelle rese indirettamente in forza di somministrazione. Ad esempio:

Un datore di lavoro assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. La legge prevede un’agevolazione contributiva della durata massima di 12 mesi:

–         Se il datore di lavoro utilizza il lavoratore in somministrazione per 6 mesi ed in seguito lo assume direttamente a tempo determinato, il beneficio contributivo spetterà per 6 mesi, anche se il contratto ha durata superiore (dei primi sei mesi ha beneficiato indirettamente con la somministrazione);

–         Se il datore di lavoro utilizza il lavoratore in somministrazione per 12 mesi ed in seguito lo assume direttamente a tempo determinato, il beneficio contributivo non spetta (è stato interamente goduto durante la somministrazione).

 

Inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie.

Il tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie di assunzione, trasformazione o proroga dei rapporti di lavoro incidono sulla fruizione degli incentivi nel senso che producono la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo tra l’instaurazione del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

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