PREVIDENZA: Contributo di Licenziamento ASPI

La L. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, la nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego, c.d. ASPI, (qui l’articolo dedicato). Uno dei modi in cui tale indennità è finanziata è il “Contributo di Licenziamento” a carico del datore di lavoro. Data la correzione della normativa introdotta dalla l. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità) si fa di seguito il punto su tale contributo.
Importo del Contributo di Licenziamento

Il datore di lavoro deve versare, all’atto del licenziamento, un importo è pari al 41% del massimale mensile di Aspi (483,80 per il 2013) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni del licenziato.

Prima della Legge di Stabilità l’importo era pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’Aspi per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

 

Cessazioni del Rapporto Soggette a Contributo

In generale il datore di lavoro deve versare il suddetto contributo quando le cause di cessazione del rapporto di lavoro siano “involontarie”. Si considerano involontarie, ai sensi della circ. Inps 142/2012 sull’Aspi le seguenti cause di cessazione del rapporto:

–     Licenziamenti in generale;

–     Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;

–     Dimissioni per giusta causa;

–     Risoluzione consensuale al termine della procedura di conciliazione presso la DTL;

–     Risoluzione consensuale per trasferimento del lavoratore ad altra sede (più di 50 km dalla residenza).

 

Cessazioni del Rapporto NON Soggette a Contributo

Sarebbero le seguenti:

–     Licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione del personale per i quali il datore di lavoro paga il contributo di ingresso alla mobilità;

–     Fino al 31/12/2015, licenziamenti per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

–     Fino al 31/12/2015, interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Il Ministero del Lavoro e l’Inps, inoltre avrebbero smentito le insistenti voci che avrebbero voluto soggetti a contributo anche i datori di lavoro domestico.

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