PREVIDENZA: ASPI e MiniASPI Entrano in Vigore

Con L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, sono state riformate le misure di sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Con effetto dal 1° gennaio 2013 (per giungere a pieno regime nel 2016) sono, infatti, istituite l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego (da ora ASPI) e la miniASPI in sostituzione delle prestazioni di:

–         disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali (sostituita dall’ASPI);

–         disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti (sostituita dalla miniASPI);

–         disoccupazione speciale edile (sostituita dall’ASPI);

–         mobilità (sostituita dall’ASPI).

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Inps con Circolare 142/2012 (il testo integrale è disponibile qui) si riepilogano, di seguito, le rispettive discipline.

 

 

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO c.d. ASPI

 

Requisiti

Per ragioni di sintesi e chiarezza, i presupposti sono sintetizzati nella seguente tabella. Per ogni ulteriore chiarimento si rimane a disposizione.

Categorie di Lavoratori Beneficiari Lavoratori dipendenti
Apprendisti
Soci lavoratori di cooperativa (con contratto di lavoro subordinato)
Lavoratori dello Spettacolo
Esclusi Dipendenti delle PA a tempo indeterminato
Operai agricoli (soggetti a disciplina previgente)
Lavoratori extracomunitari stagionali
Stato di disoccupazione Rileva la relativa dichiarazione resa al Centro per l’Impiego o (novità) invia telematica all’Inps (si prevede l’attivazione del servizio entro il 30/06/2013).
Involontarietà dello stato di disoccupazione Cause di cessazione “involontarie” Licenziamento
Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità
Dimissioni per giusta causa
Risoluzione consensuale al termine della procedura di conciliazione presso la DTL
Risoluzione consensuale per trasferimento del lavoratore ad altra sede (più di 50 km dalla residenza)
Anzianità assicurativa Almeno 2anni. Calcolati a ritroso dal primo giorno di disoccupazione al primo giorno in cui è stato versato il primo contributo di disoccupazione
Requisito contributivo Almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione.N.B. Per i nuovi lavoratori assicurati anzianità contributiva e requisito contributivo decorrono dal 01/01/2013.

 

Contribuzione utile

Sono considerati validi ai fini dell’indennità di disoccupazione ASPI e miniASPI i seguenti contributi:

–         Contributi previdenziali versati durante il rapporto se comprensivi della quota disoccupazione;

–         Contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale;

–         Contributi da lavoro all’estero con paesi UE o convenzionati;

–         Astensione dal lavoro per malattia del figlio fino agli 8 anni di età.

Non sono, invece, considerati validi (non computabili ai fini del raggiungimento del biennio):

–         Malattia e infortunio in assenza di di integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;

–         CIGS e CIGO con sospensione a zero ore dell’orario di lavoro;

–         Assenze, permessi e congedi per assistenza di parente portatore di handicap.

 

Calcolo dell’Indennità ASPI

L’indennità ASPI è calcolata partendo dalla retribuzione media mensile così calcolata:

imponibile previdenziale dei 2 anni precedenti   x   4,33

totale delle settimane di contribuzione

Dopo di che, l’importo dell’indennità è così determinato:

–          75% della retribuzione media mensile quando questa è inferiore o uguale a 1.180,00 euro (per il 2013);

–          75%  di 1.180,00 euro (per il 2013)  + 25% della retribuzione media mensile eccedente i 1.180,00 euro (per il 2013).

N.B. L’indennità mensile ASPI così determinata è ridotta del 15% dopo 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi. Ciò significa che, dopo un anno di fruizione, il disoccupato percepisce un’indennità mensile pari al 70% del 75% della retribuzione media mensile.

 

Durata dell’Indennità ASPI

La durata massima legale dell’indennità varierà dal 2013 al 1°gennaio 2016 (piena funzionalità dell’ASPI ) come di seguito riportato:

Eventi di disoccupazione nel 2013 Lavoratori con meno di 50 anni 8 mesi
Lavoratori con almeno 50 anni 12 mesi
Eventi di disoccupazione nel 2014 Lavoratori con meno di 50 anni 8 mesi
Lavoratori con tra i 50 ed i 55 anni 12 mesi
Lavoratori con almeno 55 anni 14 mesi (nei limiti delle settimane contributive)
Eventi di disoccupazione nel 2015 Lavoratori con meno di 50 anni 10 mesi
Lavoratori con tra i 50 ed i 55 anni 12 mesi
Lavoratori con almeno 55 anni 16 mesi (nei limiti delle settimane contributive)
Eventi di disoccupazione dal 2016(ASPI a pieno regime) Lavoratori con meno di 55 anni 12 mesi detratti i periodi già fruiti nei 12 mesi precedenti
Lavoratori con almeno 55 anni 18 mesi (nei limiti delle settimane contributive) detratti i periodi già fruiti nei 18 mesi precedenti

 

Presentazione  della domanda.

La domanda di ASPI va presentata a pena di decadenza in via telematica entro due mesi a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure:

–         Dal giorno di definizione della vertenza relativa alla cessazione;

–         Dal giorno di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di malattia o infortunio iniziati entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto;

–         Dall’ottavo giorno dalla data di fine della maternità in corso alla cessazione;

–         Dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo  corrispondente all’indennità di mancato preavviso;

–         Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa.

Decorrenza della Prestazione

L’indennità spetta dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda se successivo al dies a quo di cui sopra. Se precedente, decorre dal giorno di cui sopra stesso.

Se presentata prima della dichiarazione di disponibilità ad attività lavorativa presso il centro per l’impiego, decorre dal giorno della dichiarazione stessa.

 

 

Svolgimento di attività lavorativa in corso di prestazione ASPI

Comporta le seguenti conseguenze:

Lavoro Subordinato Sospensione d’ufficio dell’indennità sulla base delle comunicazioni obbligatorie per massimo 6 mesi Ripresa dell’indennità d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie se il rapporto cessa dopo 6 mesi o meno.
Lavoro Accessorio (massimo 3.000 euro per anno solare, in quanto percettori di prestazione a sostegno del reddito) L’indennità continua  ma l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni a sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti da lavoro accessorio.
Lavoro Autonomo o Parasubordinato Il lavoratore provvede a comunicare il reddito annuo previsto per l’attività svolta entro un mese dal suo inizio. Se il reddito è inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, l’Inps provvede a ridurre l’indennità per l’80% dei proventi dichiarati rapportati al tempo residuo dell’indennità. La riduzione è conguagliata d’ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Decadenza dall’Indennità

L’indennità ASPI cessa per i seguenti motivi:

–         Perdita dello stato di disoccupazione;

–         Lavoro subordinato di durata più che semestrale;

–         Inizio di attività autonoma omettendo la comunicazione all’Inps del reddito previsto;

–         Pensionamento di vecchiaia o anticipato;

–         Acquisizione di assegno di invalidità (salvo si opti per l’ASPI);

–         Rifiuto di partecipare ad iniziativa di politica attiva di lavoro o non regolare partecipazione;

–         Rifiuto di offerta lavorativa con inquadramento a livello retributivo  superiore  del 20% rispetto all’importo lordo dell’ASPI (e non più quello delle  mansioni di provenienza).

 

Anticipazione dell’Indennità per svolgere attività di impresa o lavoro autonomo

Sarà possibile, in via sperimentale dal 2013 al 2015, richiedere la liquidazione alle mensilità non ancora percepite ASPI per avviare un’attività d’impresa, micro impresa, associazione cooperativa. Si resta in attesa del decreto attuativo di tale norma.

 

Eventi di disoccupazione precedenti al 2013

Continueranno a percepire le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e mobilità i lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi entro il 31/12/2012, indipendentemente dalla data presentazione della domanda, fino alla scadenza naturale delle stesse.

 

 

MINIASPI

Soggetta alla disciplina sopra riportata salvo quanto sotto.

 

Presupposti

Sintetizzati nella seguente tabella. Si sottolineano le differenze rispetto ai presupposti ASPI.

Categorie di Lavoratori Beneficiari ed Esclusi Come ASPI
Stato di disoccupazione Come ASPI
Involontarietà dello stato di disoccupazione Cause di cessazione “involontarie” Come ASPI
Anzianità assicurativa Non richiesto
Requisito contributivo Almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione

 

Indennità

Fermo restando che le modalità di calcolo e la misura dell’indennità sono le stesse che per l’ASPI, la durata della miniASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione senza computare i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

 

Sospensione dell’Indennità

Per lo svolgimento di lavoro subordinato è possibile sospensione della miniASPI fino a 5 giorni.

 

 

PRESTAZIONI ACCESSORIE A ASPI e MINIASPI

Durante la fruizione di ASPI e MiniASPI sono riconosciuti al lavoratore i contributi figurativi e  gli assegni per il nucleo familiare.

 

 

RICORSI

Contro i provvedimenti Inps in  materia di ASPI e MiniASPI è possibile proporre ricorso:

Al Comitato Provinciale dell’Inps entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento
Al giudice amministrativo (TAR) entro un anno dal 181° giorno dopo la comunicazione del provvedimento
dal 301° giorno dopo la presentazione della domanda di ASPI in caso di mancato provvedimento
dal giorno dopo la reiezione del ricorso al Comitato
dal 91° giorno dopo la presentazione del ricorso al Comitato

 

 

PRELIEVO FISCALE

Le indennità ASPI e MiniASPi sono assoggettate ad imposizione come redditi di lavoro dipendente. Le operazioni del sostituto di imposta sono svolte dall’Inps (opera le ritenute, rilascia il CUD, riconosce eventuali detrazioni fiscali).

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