OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50, NUOVI SETTORI IN CUI E’ RICHIESTO IL GREEN PASS E RACCOMANDAZIONE ALLO SMART WORKING

Come noto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 1/2022, il Governo ha ulteriormente ampliato la platea degli obbligati al vaccino (che ora riguarda tutti coloro che hanno compiuto o compiranno i 50 anni) e l’impiego del Green Pass, sia nella versione “base” che in quella “rafforzata”.

Riepiloghiamo di seguito le novità.

OBBLIGO VACCINALE GENERALIZZATO PER GLI OVER 50

Dal 08/01/2022 e fino al 15/06/2022 tutti coloro che abbiano già compiuto il 50° anno d’età – o lo compiano all’interno di questo periodo – e siano residenti in Italia (cittadini europei o stranieri inclusi) sono soggetti all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione Sars-CoV-2.

L’obbligo è assolto sottoponendosi al ciclo vaccinale primario oppure alla dose di richiamo (booster o terza dose) quando raccomandata dalle circolari del Ministero della Salute. Attualmente il richiamo è consentito dopo 4 mesi (120 giorni) dall’ultimo evento occorso tra: ultima dose di vaccino o primo tampone positivo.

Non sono ovviamente soggetti all’obbligo coloro che sono in possesso di un certificato di esenzione o differimento dalla campagna vaccinale rilasciato da un medico di medicina generale o da un medico vaccinale sulla base delle proprie condizioni di salute.

Nel caso in cui la persona abbia contratto il Covid-19, l’obbligo vaccinale è differito per espressa disposizione di legge ma solo fino alla prima data utile prevista per la vaccinazione. Non è quindi la semplice data di scadenza del Green Pass da guarigione (6 mesi) a determinare la decorrenza dell’obbligo vaccinale dei contagiati.

CONSEGUENZE DELL’OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50 SUI DATORI DI LAVORO PRIVATI – VERIFICA DEL GREEN PASS “RAFFORZATO” PER L’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

A decorrere dal 15/02/2022 e fino al 15/06/2022 (salvo proroghe) i datori di lavoro privati sono tenuti a verificare che i propri dipendenti over 50 – o che compiano 50 anni nello stesso periodo – siano in possesso di Green Pass “Rafforzato”, anche detto “Super Green Pass”.

Detto obbligo di controllo riguarda anche il personale esterno (somministrati, in appalto, etc.) oppure ai soggetti che svolgono formazione (tirocinio) oppure ai soggetti che esercitano attività di volontariato.

Il Green Pass “Rafforzato”, si ricorda, è quello rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione a seguito di infezione da Covid-19. La verifica può essere effettuata sempre con l’app Verifica C-19, selezionando la modalità “VERIFICA RAFFORZATA”.

Nel caso l’esito del controllo sia negativo o il lavoratore comunichi di non essere in possesso del Green Pass Rafforzato il datore di lavoro deve sospendere il lavoratore senza conseguenze disciplinari fino alla esibizione dello stesso e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Durante il periodo non sono dovuti la retribuzione o altro emolumento comunque denominati.

Dopo il quinto giorno di assenza il datore di lavoro potrà stipulare un contratto per la sostituzione del lavoratore assente di durata non superiore a 10 giorni lavorativi e sospendere il lavoratore stesso per tutta la durata del contratto sostitutivo anche se si dota di Green Pass Rafforzato.

Nel caso in cui il lavoratore esibisce un certificato medico di differimento o esenzione dalla campagna vaccinale dovrà essere adibito a mansioni anche diverse ma sempre con modalità tali da non comportare rischio di diffusione del contagio (es. FFP2 in luogo della mascherina chirurgica o altri accorgimenti da valutare con il Servizio di Prevenzione e Protezione).

SANZIONI

Sono previste diverse sanzioni in aggiunta alla sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione, nel dettaglio:

  • Se il lavoratore over 50 non vaccinato accede ai luoghi di lavoro senza Green Pass Rafforzato: sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto su segnalazione del datore di lavoro da euro 600 a euro 1.500;
  • Se il lavoratore over 50 non ottempera all’obbligo vaccinale: in aggiunta alla sospensione dal lavoro decisa dal datore di lavoro è assoggettato alla sanzione pecuniaria di 100,00 euro a partire dal 1° febbraio 2022. La sanzione è comminata d’ufficio (senza necessità di segnalazione del datore di lavoro) da parte del Ministero della Salute che si avvale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex “Equitalia”). In sostanza il Ministero della Salute segnala all’Agenzia i nominativi degli over 50 non vaccinati; l’Agenzia invita i non vaccinati a trasmettere all’Azienda Sanitaria entro 10 giorni la documentazione che attesta l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale o altre ragioni di assoluta e documentata impossibilità ad adempiere all’obbligo vaccinale; L’Azienda Sanitaria comunica entro 10 giorni all’Agenzia, previo eventuale contraddittorio con l’obbligato, l’insussistenza dell’obbligo vaccinale; in caso di mancata comunicazione nei suddetti termini l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l’avviso di addebito di 100,00 euro all’interessato nei successivi 180 giorni. La sanzione potrà essere impugnata davanti al Giudice di Pace.
  • Se il datore omette il controllo del Green Pass Rafforzato o la sospensione del lavoratore che non ne è in possesso: è assoggettato a sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto (per il tramite delle forze di polizia) da euro 400,00 a euro 1.000,00, raddoppiati in caso di recidiva.

CONSEGUENZE NEI SETTORI GIA’ INTERESSATI DALL’OBBLIGO VACCINALE (SANITA’, ISTRUZIONE, RSA, DIFESA E SICUREZZA)

Per i lavoratori già soggetti all’obbligo vaccinale (da aprile il personale sanitario o d’interesse sanitario, dal 10 ottobre 2021 per il personale nelle RSA o altre strutture residenziali o semi residenziali, dal 15 dicembre 2021 per il personale non sanitario nelle strutture sanitarie, lavoratori della scuola e della formazione, personale di difesa e sicurezza) continua ad applicarsi l’obbligo vaccinale con le modalità già vigenti.

Pertanto non sia applica la semplice verifica del Green Pass Rafforzato come sopra esposta per gli over 50, ma rimangono ferme le modalità di controllo del vaccino già in atto.

Le novità  per loro sono:

  • Estensione dell’obbligo vaccinale con controllo delle certificazioni a carico del datore di lavoro anche in capo al personale delle Università, Conservatori, Accademie di Belle Arti e simili a partire dal 1° febbraio 2022;
  • Applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro, riscossa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione  – con le modalità appena descritte per gli over 50 –  a partire dal 1° febbraio 2022, in aggiunta alla sospensione dal lavoro eventualmente già disposta dal datore di lavoro o dall’Ordine Professionale di appartenenza.

NUOVI SETTORI IN CUI E’ NECESSARIA LA VERIFICA DEL “GREEN PASS” (VERSIONE BASE)

Dal 20/01/2022 al 31/03/2022 sarà necessario il Green Pass nella sua versione anche base (rilasciato quindi anche seguito di tampone negativo) nei seguenti settori:

  • Servizi alla persona (es. parrucchieri, estetisti, etc.);
  • Colloqui visivi con detenuti.

Dal 01/02/2022 al 31/03/2022, invece sarà necessario il Green Pass Base negli uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e nelle attività commerciali. È in corso di approvazione comunque un DPCM che introdurrà delle eccezioni per quelle attività che sono volte al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Da notizie di stampa si apprende che saranno esclusi da Green Pass Base gli alimentari ma inclusi ad esempio i tabaccai o simili. Nel caso in cui il DPCM tardi, l’obbligo di Green Pass Base per queste attività slitterà di conseguenza.

RACCOMANDAZIONE PER L’UTILIZZO DELLO SMART WORKING EMERGENZIALE

A completamento delle misure per il contrasto della diffusione del contagio, il Ministero del Lavoro ha emanato, congiuntamente con il Ministero della Pubblica Amministrazione, una circolare in tema di smart working emergenziale.

La circolare non contiene novità operative, semplicemente raccomanda ai datori di lavoro di fare il massimo utilizzo dello smart working emergenziale.

Evidenziamo che non si tratta di un obbligo, ma potrebbe essere comunque opportuno valutare l’estensione del ricorso allo smart working assieme al proprio servizio di prevenzione e protezione (RSPP, medico competente, RLS).

Vi ricordiamo che la normativa emergenziale consente l’attivazione dello smart working in forma semplificata, senza necessità di  un “accordo individuale”, ma essendo sufficiente una informativa generale in relazione alle normative di sicurezza. L’azienda comunica (tramite lo Studio, referente angela@studiocdlzubin.it) al Ministero del Lavoro i nominativi.

Dopo il 31/03/2022, salvo ulteriori proroghe, sarà necessario stipulare accordi individuali per lo smart working, che regolamentino i vari temi legati all’orario, al diritto alla disconnessione, alle spese e alle attrezzature ecc. anche alla luce del Protocollo stipulato dalle parti sociali il 07/12/2021 come sarà attuato dalla contrattazione collettiva. Lo studio è a disposizione (andrea@studiocdlzubin.it)  in modo da arrivare alla stesura degli accordi individuali al termine del periodo di emergenza.

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

 

Orario:
Lun. – Gio.   (9.00-13.00   16.00-18.00)

Ven.   (9.00-13.00)

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