MISURE ANTICONTAGIO DA MAGGIO 2022 – MASCHERINE SUL LUOGO DI LAVORO

All’esito dell’incontro tra Ministero del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo Economico, INAIL e Parti Sociali del 04.05.2022, è stata confermata l’intenzione di mantenere intatta l’applicazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021. Entro il 30.06.2022 le parti si incontreranno per valutare una revisione del Protocollo, in coerenza con l’evoluzione dell’epidemia.

In altri termini le misure di contenimento del contagio sul luogo di lavoro (mascherine, modalità di ingresso in azienda, pulizia, etc.) già vigenti sono prorogate fino a quantomeno il 30.06.2022. Riepiloghiamo di seguito le norme in tema di mascherine.

MASCHERINE NELLA GENERALITA’ DEI LUOGHI

Come già indicato nella circolare del 29.04.2022, dal 1° maggio 2022 cade definitivamente l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi all’aperto dove residuava (es. stadi) mentre nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico resta solo “raccomandato”.

Le mascherine restano comunque obbligatorie per l’accesso ai seguenti luoghi al chiuso:

  • Mascherina FFP2:
    • Aerei, navi e traghetti interregionali, treni interregionali,Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • Autobus per il trasporto di persone o NCC, trasporto pubblico locale o regionale;
    • Scuolabus per la scuola primaria e secondaria di primo o secondo grado;
    • Spettacoli pubblici al chiuso (teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento o musica dal vivo) e eventi e competizioni sportive al chiuso.
  • Mascherina chirurgica o di cortesia:
    • per lavoratori e utenti di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, RSA, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti.
    • Nella scuola, fino alla fine dell’anno scolastico.

Sono esenti dagli obblighi di cui sopra solamente i bambini sotto i 6 anni, le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i soggetti con patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

MASCHERINE SUL LUOGO DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto ex art. 2087 c.c. ad adottare tutte le misure che secondo l’esperienza, la tecnica e le particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare i lavoratori dai rischi per la loro salute. Tra questi rischi rientra anche il rischio di contagio da Covid-19. Il D.L. 23/2020, come convertito in l. 40/2020, indica all’art. 29-bis che i datori di lavoro adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. mediante l’applicazione delle previsioni contenute nei “Protocolli anticontagio”. L’ultimo Protocollo – che non ha scadenza ma sarà presumibilmente rivisto a metà giugno, come si è detto – classifica le mascherine chirurgiche o FFP2 come “dispositivo di protezione individuale” dal rischio di contagio da Covid-19.

Pertanto l’uso delle mascherine rimane necessario per coloro che prestano attività lavorativa in ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, condivisi tra due o più persone (Protocollo, 06/04/2021, punto 6).

Le norme del Protocollo nazionale potrebbero trovare attuazione in protocolli aziendali, pertanto, le imprese che le hanno adottati dovranno comunque tener conto della loro applicazione.

Per quanto sopra, anche se per la generalità delle persone l’uso di mascherine è solo raccomandato, nei luoghi di lavoro possono essere imposte nell’ottica della tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

Orario:

Lun. – Gio.   (9.00-13.00   16.00-18.00)

Ven.   (9.00-13.00)

Lascia il tuo commento

*