LAVORO: PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE PER LICENZIAMENTI ECONOMICI

Con circolare 3/2013 (qui il testo integrale), il Ministero del Lavoro ha fornito le proprie indicazioni sulla procedura di conciliazione obbligatoria nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotta con l. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). Si riepilogano di seguito le novità.

 

Datori di Lavoro Interessati

Soggetti all’obbligo di conciliazione sono i soli datori di lavoro che occupano in ciascuna unità produttiva o nel territorio comunale almeno 15 dipendenti, o comunque coloro che occupano almeno 60 dipendenti sul territorio nazionale. Si tratta dei datori di lavoro soggetti all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l. 300/1970.

 

Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo

Per i datori di cui sopra è obbligatoria la conciliazione solo nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vale a dire ragioni inerenti l’attività produttiva. Solitamente si tratta di licenziamenti per motivi economici quali la ristrutturazione aziendale, la chiusura di un cantiere, inidoneità fisica sopravvenuta a svolgere la mansione e simili.

 

Iter

L’Iter di conciliazione è, in sintesi, il seguente:

  1. Comunicazione dell’intenzione di procedere al licenziamento. Il datore di lavoro provvede a comunicare tale intenzione, unitamente ai motivi che la determinano, alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove il lavoratore svolge la propria prestazione (con raccomandata A.R. o PEC) e , per conoscenza, anche al lavoratore stesso (raccomandata A.R. o a mano).
  2. Invito a comparire alle parti. La Direzione Territoriale del Lavoro comunica giorno e ora per la comparizione del datore di lavoro e del lavoratore davanti alla Commissione di Conciliazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata A.R. o PEC.
  3. Svolgimento della conciliazione. Nella data fissata le parti compaiono davanti alla Commissione di Conciliazione. L’assenza ingiustificata del lavoratore legittima il datore ad attuare il recesso. Di regola la conciliazione deve esaurirsi entro 20 giorni dall’invio della raccomandata con l’invito a comparire.

 

Esito della Conciliazione

Gli esiti possibili della conciliazione sono i seguenti:

–     Esito negativo. Il datore di lavoro è libero di procedere al licenziamento del lavoratore (e il lavoratore è libero di impugnare il licenziamento) perché le parti non hanno concluso un accordo o perché vi è stata assenza o abbandono della conciliazione da parte del lavoratore o perché la Direzione Territoriale non ha convocato le parti entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’intenzione di procedere a licenziamento. Il licenziamento avrà effetto retroattivo a partire dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

–     Esito positivo. Determina l’applicazione integrale e non impugnabile di quanto riportato nel verbale di conciliazione. Ciò può essere sia il licenziamento, sia misure alternative (le più varie ad esempio la conversione del rapporto a tempo parziale o il ricollocamento del lavoratore). In caso di licenziamento il lavoratore avrà diritto, in presenza degli altri presupposti di legge, ad accedere all’indennità ASPI o MiniASPI (qui l’articolo dedicato).

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