LAVORO: Le Sanzioni per Violazione delle Norme sull’Apprendistato

Con Circolare 5 del 2013 (qui il testo integrale) il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire le sanzioni per violazione della normativa sull’Apprendistato di cui al D.Lgs 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato), come modificato dalla L. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). Di seguito si elencano le violazioni e le relative sanzioni considerate dalla circolare in argomento.

 

Preliminarmente, occorre ricordare che, la legge si limita a delineare i contorni essenziali della disciplina (le tre tipologie, l’obbligo di formazione, il sottoinquadramento dell’apprendista, etc) ma che questa è concretamente dettata dai CCNL e da norme regionali. Pertanto la seguente trattazione avrà carattere generale.

 

OMESSA FORMAZIONE

Violazioni

–     Mancata formazione nell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Il datore di lavoro non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni e/o interni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale. Se la Regione non ha attivato i relativi percorsi formativi il datore di lavoro non potrà essere sanzionato. Se l’attivazione avviene in un momento successivo alla stipulazione del contratto di apprendistato, salvo diversa disciplina regionale, il datore di lavoro ha un obbligo di recuperare la formazione “perduta”.

–     Mancata formazione nell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Il datore di lavoro non consente al lavoratore di seguire la formazione trasversale (volta all’acquisizione delle competenze comuni a tutte le professioni, ex. sulla sicurezza) o professionalizzante (interna all’azienda, per l’acquisizione delle competenze necessarie alla qualifica). In particolare:

          Mancata formazione trasversale: solitamente esterna all’azienda, il datore di lavoro risponde della mancanza solamente quando tale tipo di formazione sia obbligatoria in base alla normativa Regionale.

          Mancata formazione professionalizzante: il datore di lavoro risponde quando la formazione interna non sia erogata o quando, in termini di quantità, contenuti e modalità, non corrisponda a quanto previsto dal CCNL e dal Piano Formativo Individuale.

–     Mancata formazione nell’apprendistato di alta formazione e ricerca

Il datore di lavoro non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni e/o interni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale o, in assenza di questa, dalle convenzioni tra datore di lavoro o associazione di categoria e università, istituti tecnici e altre istituzioni formative.

Sanzioni

La mancata formazione comporta,

–     Se non è recuperabile nel corso del rimanente periodo di apprendistato

Conversione dell’apprendistato in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre vi è l’obbligo di versare la differenza tra contributi versati per l’apprendista e quella dovuta in base al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato maggiorata del 100%.

–     Se è recuperabile nel corso del rimanente periodo di apprendistato

L’ispettore del lavoro, valutata la recuperabilità come sotto, assegna un termine entro il quale provvedere. Se il datore di lavoro non provvede incorre in una sanzione amministrativa dai 515,00 ai 2.580 euro in aggiunta alle sanzioni di cui sopra (conversione del rapporto e differenza contributiva maggiorata del 100%)

Recuperabilità della formazione perduta

Il Ministero riassume i criteri in base a cui gli ispettori devono considerare recuperabile la formazione perduta -e di conseguenza assegnare il termine per il recupero anziché applicare direttamente la sanzione- nelle seguenti tabelle:

–     Periodo formativo triennale:

Mancata formazione riscontrata nel primo anno Mancata formazione riscontrata nel secondo anno Mancata formazione riscontrata nel terzo anno
Sempre recuperabile Non recuperabile se non effettuato il 40% della formazione del primo anno né la quota per il periodo del secondo anno già trascorso Non recuperabile se non effettuato il 60% della formazione del primo e del secondo anno né la quota per il periodo del terzo anno già trascorso

–     Periodo formativo quinquennale:

Mancata formazione riscontrata nel primo anno Mancata formazione riscontrata nel secondo anno Mancata formazione riscontrata nel terzo anno Mancata formazione riscontrata nel quarto anno Mancata formazione riscontrata nel quinto anno
Sempre recuperabile Non recuperabile se non effettuato il 40% della formazione del primo anno né la quota per il periodo del secondo anno già trascorso Non recuperabile se non effettuato il 50% della formazione del primo e del secondo anno né la quota per il periodo del terzo anno già trascorso Non recuperabile se non effettuato il 60% della formazione del primo, secondo e terzo anno né la quota per il periodo del quarto anno già trascorso Non recuperabile se non effettuato il 70% della formazione del primo, secondo, terzo e quarto anno né la quota per il periodo del quinto anno già trascorso

 

ASSENZA DI TUTOR o REFERENTE AZIENDALE

Se il datore di lavoro non individua o non dispone l’affiancamento di un tutor aziendale all’apprendista avente i requisiti e le funzioni stabilite dal CCNL si applica una sanzione amministrativa dai 100 ai 600 euro, più che raddoppiati in caso di recidiva.

Se in base al CCNL il tutor non ha semplici funzioni di controllo della formazione e la formazione, conseguentemente, non risulta erogata, si applicano le sanzioni per “omessa formazione” già trattate.

 

VIOLAZIONE DEI LIMITI NUMERICI ALL’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI

Limiti Numerici

Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro non artigiano può avere alle proprie dipendenze, a seguito dell’intervento della c.d. Rifoma Fornero è di seguito riepilogato:

Datore di lavoro con 0 o massimo 3 lavoratori qualificati Massimo 3 apprendisti
Datore di lavoro con 4 o massimo 9 lavoratori qualificati Numero massimo di apprendisti uguale al numero di lavoratori qualificati
Datore di lavoro con 10 o più lavoratori qualificati Massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati

Sanzioni

I rapporti di apprendistato stipulati in soprannumero sono riqualificati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica che l’apprendista avrebbe raggiunto al termine dell’apprendistato. Vi saranno, inoltre, i recuperi contributivi e retributivi nonché le sanzioni amministrative del caso.

 

ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI LAVORATORE GIÀ QUALIFICATO

Violazione

Il datore di lavoro non può stipulare un contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica in oggetto del contratto formativo per una durata superiore a quella prevista dal CCNL.

Sanzione

Riqualificazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica che l’apprendista avrebbe raggiunto al termine dell’apprendistato. Vi saranno, inoltre, i recuperi contributivi e retributivi nonché le sanzioni amministrative del caso.

 

ASSUNZIONE DI APPRENDISTA SENZA AVER STABILIZZATO GLI APPRENDISTI PRECEDENTI NELLA MISURA OBBLIGATORIA

Violazione

Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti se non ha stabilizzato almeno parte degli apprendisti già assunti in un dato periodo precedente. La quota e il periodo sono così determinati:

–     Datori di lavoro con massimo 9 lavoratori qualificati

Si applica quanto previsto dal CCNL. A titolo esemplificativo il contratto Confcommercio  del 24/03/2012 richiede per nuovi assunzioni di apprendisti l’aver stabilizzato almeno l’80% degli apprendisti assunti nei 24 mesi precedenti. Il contratto Confprofessioni del 29/11/2011, invece stabilisce l’onere di stabilizzare il 50% degli apprendisti assunti nei 18 mesi precedenti.

–     Datori di lavoro con 10 o più lavoratori qualificati

Dal 18/07/2012 al 17/07/2015
Obbligo di stabilizzare almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti
Dal 18/07/2015
Obbligo di stabilizzare almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti

 

 

 

 

Ovviamente non si considera non stabilizzato l’apprendista cessato per non superamento della prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Sanzioni

I rapporti di apprendistato stipulati senza aver rispettato gli oneri di stabilizzazione sono riqualificati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica che l’apprendista avrebbe raggiunto al termine dell’apprendistato.

 

NB. In tutti i casi in cui, a seguito di una delle violazioni di cui sopra l’Ispettorato del Lavoro dispone la riqualificazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il datore di lavoro, oltre ad essere obbligato a versare le differenze retributive e contributive, perde anche i benefici normativi ricollegati all’apprendistato. Ad esempio il lavoratore sarà computato nell’organico aziendale, il sottoinquadramento dello stesso o la percentualizzazione della retribuzione.

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