LAVORO: Le Nuove Regole sulle Collaborazioni con Partita IVA

Con circolare del 37/2012 del 27/12/2012 (qui il testo integrale) e con D.P.R del 20/12/2012 (qui il testo integrale) il Ministero del Lavoro è intervenuto a completare il nuovo quadro normativo in materia di prestazioni rese da soggetti titolari di partita IVA introdotto dalla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero come modificato dal D.L. 83/2012, c.d. Decreto Sviluppo.

Si riepilogano di seguito le novità.

 

La presunzione

Per evitare il fenomeno dell’utilizzo della prestazione dei soggetti titolari di partita IVA volto a celare un rapporto sostanziale di collaborazione a progetto o addirittura di lavoro subordinato, la Riforma Fornero ha introdotto dei requisiti in presenza dei quali il rapporto di lavoro è considerato, salvo prova contraria, collaborazione a progetto.

Si ricorda che la presunzione opera nei confronti dei rapporti con titolari di partita IVA instaurati dopo il 18/07/2012. Si applica anche ai rapporti instaurati prima di tale data a partire dal 18/07/2013.

 

Operatività della presunzione

La presunzione di collaborazione a progetto con il soggetto titolare di partita IVA opera quando si realizzi almeno due delle seguenti condizioni:

–         Durata della collaborazione col medesimo committente superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi.

Perché tale requisito sia verificato sarà necessario la svolgimento, risultante da documenti o testimonianze, di almeno 241 giorni di collaborazione in ciascun anno civile (1° gennaio – 31dicembre).  Il Ministero precisa che, essendo la Riforma Fornero in vigore dal 18/07/2012, la presente condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio – 31 dicembre 2013 e 2014.

–         Corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi, costituente più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi.

Per il calcolo del corrispettivo si prendono in considerazione i soli compensi derivanti da prestazioni autonome. Sono considerati anche i compensi solo fatturati ma non percepiti. I periodi da prendere in considerazione sono anni solari consecutivi non necessariamente coincidenti con l’anno civile (ad esempio i periodi dal 31/03/2015 – 30/03/2016 e 31/03/2014 – 30/03/2015). Tuttavia, se il presente requisito opera in concomitanza con quello di cui sopra, entrambi i periodi sono calcolati tenendo conto dell’anno civile (riprendendo l’esempio: 01/01/2015 – 31/12/2016 e 01/01/2014 – 31/12/2015).

–         Postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

È definita dal Ministero come “postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività” di cui il collaboratore possa usufruire e anche se non a suo uso esclusivo.

Vale la pena sottolineare che, anche ove non fossero verificate le suddette condizioni, l’ispettorato del lavoro può comunque, se ne ravvisa le caratteristiche di legge o i criteri sintomatici relativi, qualificare diversamente il rapporto di lavoro del titolare di partita IVA.

 

Deroghe all’Operatività della Presunzione

La presunzione di collaborazione a progetto con il soggetto titolare di partita IVA non opera:

1)      Quando sussistano entrambi i seguenti requisiti:

–         La prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

In attesa della attuazione della “certificazione delle competenze”, saranno prese in considerazione le circostanze riassunte con la seguente tabella.

Possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale) pertinente all’attività svolta.
Possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea) pertinente all’attività svolta.
Possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato pertinente all’attività svolta.
Possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. N.B. Solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da “rilevanti esperienze”.
Svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

–         La prestazione è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Ovvero reddito da lavoro autonomo lordo pari, per il 2012, ad almeno 18.662,50. Per il 2013 si è in attesa della determinazione del minimo imponibile.

2)      Quando la prestazione lavorativa sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e  sono dettati specifici requisiti e condizioni.

Il DPR 20/12/2012 ha elencato, ancorché a titolo esemplificativo i seguenti albi:

Ordini professionali riconosciuti
Consiglio Nazionale del Notariato

Consiglio Nazionale Ingegneri

Consiglio Nazionale dei Chimici

Ordine Nazionale Forense

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Ordine Nazionale degli Attuari

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Ordine Nazionale dei Giornalisti

Consiglio Nazionale dei Geologi

Ordine Nazionale dei Biologi

Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro

Ordine Nazionale degli Psicologi

Ordine degli Assistenti Sociali

Ordine dei Tecnologi Alimentari

Ordine dei consulenti in proprietà industriale

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Collegi riconosciuti
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche

Federazione Nazionale Collegio degli

Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia

Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (L. n. 1612/1960);

Albo unico dei Promotori Finanziari (D.Lgs. n. 58/1998).

 

Effetti della Presunzione

La applicazione della presunzione comporta la riconduzione del rapporto di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa. Ciò, comporta che, ove l’ispettore verifichi l’assenza di progetto nel rapporto, può riqualificare la collaborazione stessa in lavoro subordinato ex art. 69 del D.Lgs 276/2003.

 

Contribuzione in Caso di Conversione del Rapporto

Se il rapporto è riqualificato come collaborazione ed il possessore di partita IVA è già iscritto alla gestione separata, fermo restando la consueta ripartizione dell’onere contributivo (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore), il Legislatore introduce un diritto di rivalsa per il collaboratore nei confronti del committente qualora i versamenti debbano essere dunque effettuati proprio in forza della conversione del rapporto.

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