LAVORO: La Chiamata degli Intermittenti non è più Comunicabile via Fax

N.B. Il presente articolo è superato dal Decreto Interministeriale n. 141 del 27/03/2013.  L’articolo aggiornato può essere letto qui.

In sede di conversione del D.L. 179/2012, c.d. Decreto Sviluppo bis, il Parlamento ha abrogato la parola “fax” dall’art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs 276/2003 che era stato inserito soltanto il luglio scorso dalla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero.

Ciò significa che non è più possibile effettuare la comunicazione obbligatoria del lavoro intermittente al Ministero usando il fax.

Ricordo che ancora si rimane in attesa del Decreto Ministeriale con le modalità definitive di comunicazione della “chiamata”.

Le modalità di comunicazione ancora utilizzabili sono,  le seguenti:

Email o PEC al ministero del lavoro: intermittenti@lavoro.gov.it o alle DTL competenti

È sufficiente allegare il modulo (scaricabile qui) compilato all’e-mail. Non sono previste e-mail di avvenuta ricezione, pertanto per dimostrare l’adempimento il datore di lavoro può limitarsi ad esibire la copia del modello compilato allegato alla e-mail inviata.

SMS al numero 339-9942256

Tale modalità di comunicazione è divenuto utilizzabile solo dai numeri di cellulare registrati dalle aziende sul portale www.cliclavoro.it, per un solo giorno di chiamata (quello di invio dell’SMS) e per un solo lavoratore. Il contenuto dell’SMS è perciò semplificato rispetto al sistema previgente in quanto è sufficiente inserire, separati da uno spazio, il tipo di comunicazione (I per “invio” e A per “annullamento di chiamata”) e il codice fiscale del lavoratore.

Invio Telematico del Modulo

Mediante compilazione del modulo direttamente sull’area riservata dell’azienda su www.cliclavoro.it.