LAVORO: Variate di Nuovo le Modalità di Comunicazione del Lavoro Intermittente

Con Decreto Interministeriale n. 141 del 27/03/2013 (qui il testo integrale) e con circolare 27/2013 il Ministero del Lavoro ed il Ministero della Pubblica Amministrazione sono intervenuti per dettare le modalità con cui effettuare la comunicazione dei periodi di lavoro del lavoratore intermittente. Tale obbligo era stato introdotto dalla l. 92/2012, c.d. Riforma Fornero. Di seguito le modalità di comunicazione in vigore dal 03/07/2013 assieme a qualche nota sul D.L. del 26/06/2013

Il Modulo UNI – Intermittente

Il modulo da compilare con l’indicazione del datore di lavoro, del lavoratore, dei periodi in cui svolgerà la prestazione lavorativa è qui scaricabile.

Procedure

Le uniche procedure di comunicazione valide sono le seguenti

E-Mail o PEC
Allegando il modulo UNI-Intermittente debitamente compilato ad una e-mail indirizzata all’indirizzo PEC del Ministero del Lavoro intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.Non essendo previste e-mail di ricevuta, per dimostrare l’adempimento dell’obbligo è sufficiente consegnare copia del modello compilato e allegato alla e-mail inviata.
Invio Telematico del Modulo
Una volta registrata, l’azienda potrà compilare e spedire il modulo  UNI-Intermittente direttamente sul sito www.cliclavoro.gov.it.
SMS
Tale modalità diviene utilizzabile solo per le prestazioni a chiamata che hanno inizio non oltre le 12 ore dalla comunicazione. La comunicazione, dovrà effettuarsi con SMS al numero 339-9942256, dopo aver registrato il numero di cellulare del datore di lavoro sul portale www.cliclavoro.gov.it. L’SMS dovrà contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.
Fax
È reintrodotta la modalità di comunicazione via fax esclusivamente nel caso di malfunzionamento dei sistemi di PEC e Cliclavoro. Sarà sufficiente compilare il modello UNI-Intermittente ed inviarlo al fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente (il numero di fax della DTL di Trieste è lo 040 762874). Dovrà, poi, essere conservata la ricevuta del fax unitamente a quella di malfunzionamento del sistema informatico.

Con le modalità di cui sopra possono essere, inoltre, annullate le chiamate, riproducendo il contenuto delle stesse su un nuovo modello Uni-Intermittente e barrando la casella “annullamento” in basso a sinistra. In mancanza di annullamento la prestazione andrà comunque retribuita (e dovranno essere versati i relativi contributi).

 

Le novità del D.L. del 26/06/2013

La disciplina del lavoro intermittente è stata corretta dal Governo Letta con le seguenti modifiche alla Riforma Fornero:

–          Limite massimo di “chiamate”. Ciascun lavoratore intermittente non potrà lavorare per più di 400 giornate complessive nell’arco di 3 anni pena la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo pieno ed  indeterminato (cioè in media 133 giornate all’anno, che significa 11 giornate al mese in media – cioè possono fare anche di più, nel mese o nell’anno, ma non superare il limite complessivo di 400 giorni in 3 anni).  Ai fini della verifica di tale limite, tuttavia, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013;

–         Esenzione dalla sanzione per mancata comunicazione della chiamata. Non si applicherà la sanzione dai 400 ai 2.400 euro per ciascun lavoratore la cui chiamata non sia stata comunicata al Ministero, se in relazione alle giornate di lavoro non comunicate, il datore di lavoro risulti in regola con la contribuzione.