LAVORO: Il Lavoro Occasionale Accessorio Dopo La Riforma Fornero

Con circolare 4/2013 (qui il testo integrale), il Ministero del Lavoro ha chiarito il campo di applicazione e le sanzioni della disciplina del lavoro occasionale accessorio (anche detto “voucher”) come modificata dalla L. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”). Si riepiloga di seguito la circolare, limitatamente ai casi di committente non agricolo.

Stipulare il Contratto di Lavoro Occasionale Accessorio

Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa introdotta dal D.Lgs 276/2003 (c.d. Decreto Biagi) per regolare rapporti di lavoro saltuari e marginali. La stipula, a differenza che nella quasi totalità dei contratti di lavoro, non richiede nessuna comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego né la forma scritta. La stipula per iscritto può comunque essere opportuna per l’interesse del committente a conservare prova documentale dell’accordo. A tal fine lo Studio può fornire al committente una bozza di contratto scritto, di cui si può prendere visione qui. Tale bozza è un utile supporto per committente e prestatore di lavoro accessorio per verificare il rispetto dei presupposti di cui sotto. 

Presupposti

Il committente può fruire di una prestazione lavorativa occasionale accessoria, retribuita mediante buoni lavoro (“voucher”) rilasciati dall’Inps, per qualsiasi tipo di attività, in qualsiasi per qualsiasi tipo di lavoratore. Sono, infatti, stati eliminati tutti i limiti di tal genere previsti dalla previgente disciplina (ad esempio si poteva ricorrere a lavoro accessorio dei giovani dai 16 a 24 anni solamente nei weekend o nei periodi di vacanza o sempre se questi erano studenti universitari).

I soli limiti al ricorso al lavoro accessorio sono di tipo economico e sono i seguenti:

–     Il lavoratore può percepire al massimo 5.000 euro in voucher nell’anno solare da tutti i committenti:

Ciò significa che, prima di utilizzare la prestazione di un lavoratore accessorio e nel quantificarne il compenso, il committente deve conoscere se ed in che misura il lavoratore abbia percepito retribuzioni mediante voucher. A tal fine e per evitare di incorrere in sanzioni si invitano i clienti a farsi rilasciare una dichiarazione dai lavoratori occasionali accessori in ordine al non superamento dell’importo massimo. Il modello della dichiarazione predisposto dallo studio è scaricabile qui. La dichiarazione sarà necessaria fino al momento in cui l’Inps non implementerà un sistema di monitoraggio dell’ammissibilità dell’accredito di voucher nei confronti del singolo lavoratore.

–     Il lavoratore può percepire al massimo 2.000 euro in voucher all’anno dal singolo committente quando questo sia “ imprenditore commerciale o professionista”: Rispetto tale limite il Ministero ha sottolineato che, in sostanza, si riferisce a qualsiasi datore di lavoro non agricolo.

Riepilogando: nella quasi totalità dei casi si può fare ricorso al lavoro accessorio solo fino a 2.000 euro nell’anno solare verso lo stesso lavoratore e solo se non ha già percepito 5.000 euro in voucher da altri committenti.

 

Retribuzione del Lavoro Accessorio (Voucher)

Il lavoro occasionale accessorio è retribuito mediante voucher rilasciati dall’Inps e acquistabili con diverse modalità (tabaccai autorizzati, F24, etc). Sono, tuttavia, state introdotte delle restrizioni sulla libertà del loro utilizzo:

–     I voucher vanno utilizzati per retribuire prestazioni lavorative svolte entro 30 giorni dalla data del loro acquisto.

–     Il singolo voucher (valore attuale di 10 euro lordi) corrisponde ad un’ora di prestazione: Pertanto, un’ora di lavoro accessorio deve essere retribuita con minimo 10 euro lordi. Ad esempio: l’acquisto di 2.000 euro di voucher consente di retribuire al massimo 200 ore di lavoro.

 

Sanzioni

La nuova disciplina sanzionatoria sul lavoro occasionale accessorio è la seguente:

–        Superamento degli importi massimi consentiti: conversione del rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato, assieme alle relative sanzioni amministrative (ad es. mancata consegna dei prospetti paga per il periodo) e civili (versare le differenze retributive e contributive) quando la prestazione resa sia fungibile con le prestazioni rese da altro personale dipendente del datore di lavoro. Ovviamente se il superamento degli importi è causato dalla falsa dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro non è sanzionabile.

–        Utilizzo del voucher dopo 30 giorni dal suo acquisto: conversione del rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché applicazione delle sanzioni per lavoro nero.

 

Casi Particolari

–        Divieto di uso di Voucher in caso per appalto e somministrazione: I voucher possono essere utilizzati solo per retribuire prestazioni di cui il committente benefici direttamente (mai per retribuire lavoratori inviati presso tersi in esecuzione di appalto o di somministrazione di lavoro).

–        Computabilità del reddito al lavoro accessorio per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno: Quando, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario debba dimostrare di possedere un certo reddito si potrà tenere conto anche del reddito da lavoro accessorio. Ovviamente, dati i limiti economici di 2.000 e 5.000 euro, questo solo reddito non sarà sufficiente.

Lascia il tuo commento

*