LAVORO: Il Congedo Parentale Diventa Fruibile Anche Su Base Oraria

Con l’art.1, comma 339, della “Legge di Stabilità” 2012 (l. 228/2012), il Legislatore ha introdotto la possibilità di fruire, dal 01/01/2013, del congedo parentale su base oraria. Di seguito, in breve, le novità.

 

Congedi parentali

Il congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs 151/2001, consente ai genitori con figli fino ai 3 anni di età di fruire, ciascuno, di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, continuativa o frazionata, generalmente della durata massima di sei mesi con una retribuzione a carico dell’Inps pari al 30% della retribuzione normale.

 

Fruizione Oraria

La legge di stabilità ha introdotto la possibilità di fruire del congedo su base oraria. Sebbene tale norma sia in vigore dal 1° gennaio 2013 la sua attuazione richiede l’intervento della contrattazione collettiva per l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

 

Misure per la Ripresa dell’Attività Lavorativa

La Legge di Stabilità ha inoltre introdotto la possibilità, per datore di lavoro e lavoratore in congedo, di concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa.

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