LAVORO: Decadenza dei Contratti Stipulati Prima della Riforma Fornero

La Riforma Fornero (L. 92/2012), entrata in vigore il 18/7/2012, aveva profondamente innovato la disciplina di alcune tipologie di contratti di lavoro, prevedendo, per alcuni di quelli stipulati prima della stessa data, un anno di tempo (ovvero fino al 18/07/2013) per l’adeguamento alle nuove norme. Di seguito il punto sull’argomento.

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (O “A CHIAMATA)

Le Modifiche della Riforma

A partire dalla Riforma Fornero gli unici casi in cui è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente sono:

–   Per tutti i tipi di attività con soggetti con almeno 55 anni di età  o con meno di 24 anni (al massimo 23 anni e 364 giorni, poi il contratto deve cessare);

–    Per le sole attività indicate nei CCNL con tutti gli altri lavoratori. In assenza di indicazioni del CCNL si continua ad applicare l’elenco del Regio Decreto 2657/1923, che individua le attività caratterizzate da periodi di lavoro discontinuo (fattorini, addetti a pubblici esercizi ecc.);

La Rifoma, infatti, aveva eliminato i cosiddetti periodi predeterminati di libero ricorso al lavoro intermittente (fine settimana, ferie, etc…). Aveva inoltre introdotto l’obbligo di comunicazione della “chiamata” del lavoratore (articolo dedicato).

Inoltre, il D.L. del 26/03/2013 del Governo Letta ha introdotto le seguenti novità:

La disciplina del lavoro intermittente è stata corretta dal Governo Letta con le seguenti modifiche alla Riforma Fornero:

–          Limite massimo di “chiamate”. Ciascun lavoratore intermittente non potrà lavorare per più di 400 giornate complessive nell’arco di 3 anni pena la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo pieno ed  indeterminato (cioè in media 133 giornate all’anno, che significa 11 giornate al mese in media – cioè possono fare anche di più, nel mese o nell’anno, ma non superare il limite complessivo di 400 giorni in 3 anni)Ai fini della verifica di tale limite, tuttavia, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013;

–         Esenzione dalla sanzione per mancata comunicazione della chiamata. Non si applicherà la sanzione dai 400 ai 2.400 euro per ciascun lavoratore la cui chiamata non sia stata comunicata al Ministero, se in relazione alle giornate di lavoro non comunicate, il datore di lavoro risulti in regola con la contribuzione.

Decadenza dei Contratti Pre-Riforma        

Il D.L. occupazione n. 76 del 26/06/2013 del Governo Letta,  ha prorogato la validità dei contratti di lavoro intermittente stipulati fino al 18/07/2012 e contrari alla Riforma Fornero al 1°gennaio 2014. Si deve comunque fare attenzione a come sarà applicata la normativa sul limite alle chiamate (al momento il Ministero non ha dettato le istruzioni ai suoi Ispettori) che potrebbe imporre una cessazione dei rapporti di lavoro anticipata rispetto al 1° gennaio 2014.

 

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (O “VOUCHER”)

Le Modifiche della Riforma

A partire dalla Riforma Fornero, in generale, il lavoro occasionale accessorio può essere stipulato in tutti i settori di attività, per ogni tipo di mansioni e con ogni tipo di lavoratore purché non si superi il tetto massimo di 2.000 euro di compensi percepiti nel corso dell’anno dallo stesso committente e comunque non più di 5.000 euro da tutti i committenti. Qui l’articolo dedicato.

I Voucher Acquistati Prima della Riforma

Per espressa disposizione della Riforma Fornero tutti i voucher acquistati prima del18/07/2012 devono essere già stati spesi prima del 31/05/2013. Si ricorda, inoltre, che i voucher acquistati dopo il 18/07/2012 devono essere spesi entro 30 giorni dall’acquisto degli stessi e che ciascuno di questi (importo minimo di 10 euro) deve essere utilizzato per retribuire un’ora di prestazione.

 

COLLABORAZIONI CON PARTITE IVA

Le modifiche della Riforma

La Riforma aveva disposto che le collaborazioni con titolari di Partita IVA fossero considerate mere collaborazioni a progetto quando il rapporto abbia almeno due delle seguenti caratteristiche:

–          Durata della collaborazione col medesimo committente superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;

–          Corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi, costituente più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;

–          Postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Per limiti e condizioni particolari di applicazione della suddetta presunzione (ex. non si applica a soggetti iscritti ad albi e registri) si rimanda all’articolo dedicato.

Decadenza dei Contratti Pre-Riforma        

I contratti di collaborazione con titolari di Partita IVA stipulati prima del 18/07/2012, che abbiano almeno due delle suddette caratteristiche ed in assenza dei limiti di cui all’articolo dedicato, sono, a partire dal 18/07/2013, illegittimi e come tali possono essere riqualificati dall’Ispettorato del Lavoro o su richiesta del lavoratore in contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia, quando il rapporto non sia considerato come riconducibile ad un progetto (quasi nella totalità dei casi) è convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si invitano, pertanto, i clienti interessati a contattare lo Studio per concordare la cessazione di tali rapporti o le possibili nuove configurazioni degli stessi.