LAVORO: Co.co.pro. Promoter e Attività Socio Assistenziali

Con circolare 3/2013 (qui il testo integrale), il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utlizzare la forma del contratto a progetto, come riformato dalla l. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), per il lavoro svolto all’interno delle organizzazioni non governative (ONG/ONLUS) e di organizzazioni con finalità socio assistenziale e sanitarie e per le attività commerciali dei c.d. promoter. Si riepilogano di seguito le novità.

 

Lavoro a Progetto nelle ONG/ONLUS e nelle Organizzazioni Socio Assistenziali

Il Ministero non esclude il ricorso al contratto a progetto nelle suddette organizzazioni purchè il rapporto di collaborazione presenti le seguenti caratteristiche:

–         Assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;

–         Circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;

–         Apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;

–         Possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

In sostanza il collaboratore il collaboratore deve essere in grado di determinare da solo e senza necessità di autorizzazione o giustificazione successiva, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire ed il momento in cui svolgere la stessa.

 

Attività dei Promoter

Per promoter si intende colui che, presso fiere, centri commerciali, convegni o altre strutture commerciali, organizza un evento o sponsorizza un prodotto o lo vende. Secondo il Ministero tale tipo di attività risulta difficilmente risulta inquadrabili come un contratto di lavoro a progetto anche se ciò non esclude l’applicabilità di altre forme di lavoro autonomo.

Ciò significa che, l’Ispettore del Lavoro, quando si trovi in presenza di un promoter a progetto dovrà riqualificare il rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato semprechè l’attività di promoting non possa essere qualificata come “vendita diretta a domicilio” come disciplinata dalla l. 173/2005 (attività occasionale con tesserino di riconoscimento e retribuzione annuale massima di 5.000 euro).

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