LAVORO: Chiarimenti sui Co.Co.Pro. dopo la Riforma Fornero

Con circolare 29/2012, pubblicata in data 11/12/2012 (qui il testo completo), il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto come modificata dalla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero. Si riportano di seguito alcune note esplicative, al fine di affrontare poi con ogni singolo cliente il problema specifico dell’inquadramento dei contratti a progetto in essere o in scadenza o eventualmente da iniziare.

 

La Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha dettato i seguenti criteri per la verifica della genuinità dei contratti a progetto.

 

Progetto

–    Deve essere analiticamente descritto nel contratto;

–    Deve avere un  risultato finale, indicato nel contratto, verificabile o misurabile in qualche modo;

–    Il divieto di coincidenza del progetto con l’oggetto sociale del datore di lavoro di cui parla la legge, è interpretato in senso attenuato, per cui il collaboratore può svolgere una attività che rientra nell’oggetto sociale purché questa abbia carattere “straordinario” rispetto ad essa. La circolare fa l’esempio dell’azienda produttrice di software che instauri un co.co.pro. per la sperimentazione e produzione di un nuovo software avente particolari caratteristiche. Al contrario, per la ordinaria attività di assistenza ai clienti il co.co.pro. non sarà possibile.

 

Prestazione del collaboratore

–    Non è possibile ricorrere al co.co.pro. per compiti meramente esecutivi o ripetitivi. La prestazione, pertanto, deve avere un contenuto professionale e il collaboratore deve avere la possibilità di autodeterminare le modalità di lavoro;

–   La circolare quindi ripropone l’elenco di attività ritenute, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, difficilmente compatibili con il lavoro a progetto, contenute nella precedente circolare in materia:

addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; istruttori di autoscuola;
letturisti di contatori;
addetti alle agenzie ippiche; magazzinieri;
addetti alle pulizie; manutentori;
autisti e antotrasportatori; muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
baristi e camerieri; piloti e assistenti di volo;
commessi e addetti alle vendite; prestatori di manodopera nel settore agricolo;
custodi e portieri; addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
estetiste e parrucchieri; addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
facchini; prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

–   Il fatto che la prestazione del co.co.pro. non deve essere resa con modalità analoghe a quelle dei dipendenti non impedisce che la stessa attività sia svolta anche da dipendenti (devono essere diverse le modalità);

–    Si demanda alla contrattazione collettiva l’identificazione di prestazioni di alta professionalità cui “possono” essere adibiti i co.co.pro. L’uso del verbo “possono” implica che gli ispettori potranno comunque applicare la presunzione di lavoro dipendente.

 

Compenso

È ribadito che con la Riforma, per determinare il compenso del co.co.pro. si deve fare riferimento alle retribuzioni minime contrattuali dei dipendenti in proporzione al tempo impiegato nella prestazione. La norma, tuttavia, demanda la regolamentazione anche a nuova contrattazione collettiva, pertanto la circolare indica agli ispettori, per il momento e salvo casi eccezionali, di astenersi dal prendere provvedimenti in tale senso.

 

Sanzioni

Come nella disciplina previgente, il contratto di lavoro a progetto è trasformato in lavoro subordinato se manca il “progetto” come sopra identificato, o lo stesso contratto sia carente dei requisiti sopra elencati.

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