FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE AZIENDE TERZIARIO E FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE ARTIGIANATO

Con circolare INPS n° 176 del 9/9/2016 è stata data operatività al FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) previsto dal D. Lgs 148/2015 e dal D.M. 94343/2016 per le aziende con più di 5 dipendenti del terziario. Nello stesso tempo diventa operativo il FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE ARTIGIANATO (FSBA), per i dipendenti delle aziende artigiane non edili, con almeno un dipendente. In sostanza, le aziende che non sono già coperte dalla CIG ordinaria e straordinaria come attualmente le industrie, hanno ora uno strumento simile alla cassa integrazione o al contratto di solidarietà, che interviene a integrare la retribuzione del lavoratore in caso di riduzione o sospensione orario legate a crisi o ristrutturazioni, che però devono finanziare attraverso un aumento contributivo. Sono escluse quindi solo le aziende del terziario fino a 5 dipendenti. DI seguito una sintesi

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE AZIENDE TERZIARIO (FIS)

  • Si applica alle aziende con più di 5 dipendenti compresi gli apprendisti, computando i part time pro quota come media nel semestre precedente.
  • Le aziende con tale media compresa tra 6 e 15 dipendenti dal mese di ottobre 2016 versano un contributo pari al 0,45% della retribuzione lorda per ogni dipendente, 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico dipendente, con calcolo di arretrati da 01/2016.
  • Le aziende con più di 15 dipendenti già da 01/2016 versano il 0,65% di contributo, 2/3 azienda e 1/3 dipendente.

Il contributo finanzia il FIS che eroga 2 tipi di prestazioni, a tutti i dipendenti compresi gli apprendisti esclusi i dirigenti con anzianità di almeno 90 giorni. Di seguito i dettagli.

  • L’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’, che interviene in caso di crisi economica o di mercato, al fine di trasformare gli esuberi in una riduzione generalizzata dell’orario, nella misura non superiore al 70% per ogni lavoratore e del 60% come media, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio. È necessario un accordo sindacale, l’istanza viene presentata entro 7 giorni dall’accordo con inizio non oltre i 30 giorni successivi.
  • L’ASSEGNO ORDINARIO solo per le aziende con più di 15 dipendenti, per sospensioni dal lavoro per causali come la cassa integrazione ordinaria per un massimo di 26 settimane (6 mesi) nell’arco di 24 mesi. L’istanza deve essere fatta, previa richiesta di esame congiunto e accordo sindacale, nel periodo compreso tra 30 giorni prima e 15 giorni dopo la decorrenza. Sussiste un ulteriore limite di ore integrabili pari a un terzo delle ore lavorabili nel biennio precedente dai lavoratori in forza nell’ultimo semestre.

Per entrambi gli strumenti valgono le seguenti regole.

  • L’importo da erogare è soggetto al massimale mensile di 914,96 euro al loro delle imposte per lavoratori con retribuzione media mensile lorda inferiore a 2102,24 euro, 1167,91 se superiore, in caso di sospensione a zero ora mensile (quindi per riduzione orario, l’importo è pari al massimale diviso le ore lavorabile del mese moltiplicato per le ore di riduzione).
  • Sussiste un ulteriore tetto di 24 mesi nel biennio mobili di utilizzo, con computo dell’assegno di solidarietà al 50%.
  • Si applica il principio del bilancio in pareggio del FIS, che non può erogare prestazioni eccedenti le entrate a livello complessivo, e con un tetto per l’azienda pari al versamento dei contributi ordinari dell’azienda, a regime 4 volte tale versamento (nel 2016 senza tetto, dal 2017 10 volte il tetto e poi a decrescere fino al 2022 a regime).
  • Per il momento il pagamento avviene direttamente al lavoratore, a regime sarà vigente il sistema di anticipo aziende e autorizzazione al conguaglio a rimborso, da effettuarsi entro 6 mesi dall’autorizzazione.
  • Sulle somme conguagliate l’azienda paga una addizionale del 4% della retribuzione perduta dal lavoratore.

Per eventuali altri dettagli si allega la citata circolare 176/2016

FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE ARTIGIANATO (FSBA)

Poiché il FIS come sopra elencato è operativo nei settore dove non sussiste un “fondo di solidarietà bilaterale” cioè finanziato da lavoratori e aziende nell’ambito delle associazioni di categoria, poiché l’unico settore nel quale tale fondo è operativo è l’artigianato, si ritiene quindi applicabile per tutte le aziende artigiane escluse le edili il Fondo solidarietà bilaterale artigianato istituito da Confartigianato, CNA, CLAII con CGIL CSIL UIL, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a una di queste associazioni.

Al fondo solidarietà si aggiunge l’iscrizione all’Ente bilaterale (EBNA) per cui le aziende versano

  • Quota fissa di 7,65 mensili per 12 mensilità per l’EBNA (sostituisce precedenti versamenti)
  • 0,45% della retribuzione lorda a carico azienda FSBA
  • 0,15% della retribuzione lorda a carico lavoratore FSBA
  • Sono soggetti tutti i lavoratori compresi gli apprendisti.

Le prestazioni erogate sono le stesso del settore terziario, senza limite nel numero dei dipendenti ma per un periodo inferiore

  • L’ASSEGNO ORDINARIO per massimo 13 settimane nel biennio mobilie
  • L’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ per massimo 26 settimane nel biennio

In relazione alla possibile della sostituzione del versamento all’ente Bilaterale con una quota integrativa di retribuzione di 25 euro mensili, dalle istruzioni presenti sul sito www.fondofsba.it  , che si invita a visionare per ulteriori dettagli sull’argomento, si afferma che tale erogazione non esonera più di fatto dall’obbligo complessivo di versamento al Fondo e all’Ente bilaterale. Si ritiene quindi che tale erogazione al lavoratore, laddove effettuata, possa essere sospesa.

Per altri dettagli si allega la stampa delle FAQ tratte dal sito sopra citato.

Con l’occasione, sempre per le imprese artigiane, si rileva la necessità che, laddove ancora non iscritti, tutti i dipendenti delle aziende artigiane, compresi gli apprendisti, esclusi i contratti a termine fino a 12 mesi, siano iscritti al fondo sanitario SANARTI, in modo da non incorrere in possibile contenzioso legato alla mancata erogazione della prestazione sanitaria. Il costo aziende è 10,42 euro per 12 mensilità. Siamo a disposizione per chiarimenti su questo argomento.

circolare-numero-176-del-09-09-2016

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Cordiali saluti

STUDIO ZUBIN ROBERTO

CONSULENTE DEL LAVORO

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133-Trieste
Tel.: +39040 773859  Fax +39040 3478684

Orario: Lun.- Giov  9.00-13.00   16.00-18.00, Ven  9.00-13.00

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