EMERGENZA COVID-19 – AGGIRONAMENTO AL 11 MARZO 2020

IL DECRETO DEL 10 MARZO 2020

Il DPCM pubblicato il 10 marzo prevede il blocco degli spostamenti in tutta Italia. Fanno eccezioni gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative.
In allegato il testo del decreto con sottolineate le norme che riguardano datori di lavoro e lavoratori.

LO SPOSTAMENTO CASA LAVORO

Il DPCM prevede l’autodichiarazione che dovrebbe riguarda la necessità di spostarsi da un comune all’altro, e che attesta la necessità derivante dall’attività lavorativa. Di norma tale autocertificazione viene redatta al momento del controllo. SI allega un pdf e un word per la eventuale compilazione. E’ opportuno accompagnare la autodichiarazione con un documento che attesti l’esistenza del rapporto di lavoro (allego una attestazione predisposta dall’ANCE, ma può essere sufficiente una busta paga o il cartellino di riconoscimento).

Per altre informazioni      https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 

GLI STRUMENTI PER LE ASSENZE

Il decreto indica come privilegiato il “lavoro agile” o smart working (o il telelavoro). Se l’attività deve essere comunque ridotta o sospesa (come nel caso del settore turismo, terme) ecc. allora si fa ricorso alle ferie o ai permessi, maturati o da maturare. In alternativa è possibile concordare una forma di banca ore per cui le ore retribuite e non lavorate vengono recuperate dal lavoratore.
Come ulteriore alternativa si può disporre una periodo di aspettativa o di permessi non retribuiti, concordato con i lavoratori, ovvero il lavoratore / lavoratrice richiede laddove ne abbia ancora diritto il congedo parentale di 6 mesi per nascita di figli (con indennità al 30%).
Allego una bozza di comunicazione ai lavoratori in relazione agli eventi sopra indicati, da personalizzare.

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Esauriti gli strumenti di cui al punto precedente, o in alternativa qualora ne ricorrano le condizioni, si può fare ricorso agli ammortizzatori sociale previsti o eventualmente in corso di approvazione
– AZIENDE INQUADRATE NEL SETTORE INDUSTRIA: Cassa integrazione ordinaria
– AZIENDE DEL TERZIARIO CON DIPENDENTEI TRA 5 E 15: Fondo integrazione salariale con riduzione dell’orario media del 60% massima (24 ore su 40); è previsto un tetto massimo di utilizzo pari a 10 volte la contribuzione versata (che è dal 2016 lo 0,45% della retribuzione lorda, quindi da quantificare)
– AZIENDE DEL TERZIARIO CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI: Fondo integrazione salariale sia per riduzione orario che per sospensione (con tetto come sopra, e contribuzione pari allo 0,65%)
– AZIENDE ARTIGIANE: Fondo di solidarietà bilaterale (anche con un regolamento ad hoc per l’emergenza COVID-19)
– STUDI PROFESSIONALI: Interventi di sostegno al reddito dell’EBIPRO
Gli ammortizzatori sopra indicati prevedono una copertura del reddito perso di norma nella misura pari al massimale che è di euro circa 1200 lordi per un mese a zero ore per chi ha una retribuzione lorda media di 2160 mese compresi ratei, e di circa 1000 lordi per chi è sotto. In caso di riduzione parziale l’importo è proporzionato. Di norma l’azienda deve anticipare e poi viene rimborsata, salvo che per motivi di liquidità comprovati non chieda il pagamento diretto dall’INPS. L’iter di richiesta è articolato perché prevede una richiesta di esame congiunto al sindacato, un verbale sindacale, una istanza all’INPS telematica.
È previsto entro la settimana un decreto che – in base alle anticipazioni:
– ampli la cassa integrazione anche alle aziende del terziario (ristorazione, vendita) fino a 5 dipendenti attualmente scoperte
– renda immediati e semplificati gli interventi di cassa integrazione e fondo integrazione salariale, anche ampliando le risorse disponibili
– regolamenti un congedo parentale straordinario per i genitori di figli fino a 12 anni, tenuto conto della chiusura delle scuole.
Si ricorda che al momento è previsto anche uno slittamento del pagamento F24 solo per le strutture alberghiere

ATTIVITA’ DELLO STUDIO
In questo periodo lo studio è attivo, in modo da svolgere tutte le attività in scadenza, ma per quanto possibile la riorganizzazione indicata con il lavoro agile e la rotazione in ferie e permessi dei collaboratori.
A tal fine lo studio non riceverà direttamente il pubblico a partire da oggi e fino al 3 aprile prossimo, se non per appuntamenti prefissati, restando sempre a disposizione al telefono, o via e-mail, negli orari usuali.
Si ricorda che l’invio all’Agenzie delle Entrate della CU è stata prorogata al 31 marzo, data entro la quale si invierà anche la CU per la consegna ai lavoratori.
Lo scrivente e i professionisti e i collaboratori dello studio sono a disposizione al fine di supportare le aziende e i lavoratori in questo particolare momento.
Ci riserviamo ovviamente di aggiornare in relazione all’evoluzione della situazione.

Scarica qui gli allegati:

attestazione di lavoro 10032020

COMUNIC A LAV FERIE PERM COVIP

DPCM 10marzo2020

modulo_autodichiarazione_spostamenti

MODULO-AUTODICHIARAZ

Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
www.studiocdlzubin.it

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