DISPOSIZIONI SUL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, NOTIFICA LAVORO OCCASIONALE, BONUS BENZINA, LE PAGHE DI MARZO 2022 E IL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 70/2022, il Governo ha emanato le disposizioni in merito al superamento dello stato di emergenza epidemiologica a partire dal 1° aprile 2022. Riepiloghiamo di seguito le novità, principalmente in tema di smart working, green pass base e rafforzato, obblighi vaccinali. Aggiungiamo inoltre le ulteriori indicazioni per l’erogazione (volontaria) del “bonus carburante” e le nuove modalità telematiche di notifica preventiva dei contratti di lavoro occasionale accessorio che prendono il posto dell’e-mail alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DAL 1° APRILE 2022

Come ampiamente anticipato dalla stampa, con il 1° aprile 2022 cessa lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Governo il 31 marzo 2020. Fino al 31 dicembre 2022, tuttavia, il Governo si riserva la possibilità di emettere delle ordinanze analoghe a quelle utilizzate per l’adozione di misure del contenimento dell’emergenza epidemiologica (es. limitazioni all’ingresso e all’espatrio, misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche). Contestualmente il DL 70/2022 conserva alcune funzioni del Commissariato straordinario (es. la struttura per il completamento della campagna vaccinale e simili).

NUOVE NORME IN CASO DI POSITIVITA’ O CONTATTI STRETTI

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicata l’autosorveglianza. Quindi hanno obbligo di DPI FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Per i soggetti confermati positivi resta l’obbligo di isolamento presso la propria abitazione fino all’accertamento della guarigione, in conformità alle disposizioni del Ministero della Salute.

MASCHERINE

È stato prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherina FFP2 su mezzi di trasporto (treni, autobus, aerei), accesso a funivie e cabinovie, spettacoli al chiuso o all’aperto, cinema, locali di intrattenimento e sale da ballo – tranne che nel momento del ballo – , eventi sportivi.

Rimane fino alla stessa data anche l’obbligo di mascherina (chirurgica o di cortesia) in tutti i luoghi al chiuso, tranne le abitazioni private.

Sono esenti dagli obblighi di cui sopra solamente i bambini sotto i 6 anni, le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i soggetti con patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

USO DEL GREEN PASS “BASE”

Il Green Pass “base” (rilasciato a seguito di guarigione, vaccinazione, tampone molecolare o antigenico negativo) è necessario per l’accesso alle seguenti attività dal 1° al 30 aprile 2022:

  • Mense e catering;
  • Servizi di ristorazione (al tavolo o al banco) al chiuso;
  • Concorsi pubblici;
  • Corsi di formazione pubblici e privati;
  • Colloqui con detenuti;
  • Spettacoli ed eventi sportivi all’aperto;
  • Accesso a scuole e altri istituti di formazione o educazione;
  • Trasporti (aerei, navi, treni autobus).

È stato prorogato sempre fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso di Green Pass “base” per l’accesso sul luogo di lavoro, con controllo a cura del datore di lavoro. Eventuali sospensioni di lavoratori che comunichino di essere sprovvisti di Green Pass non possono eccedere il 30 aprile 2022.

Cessa invece l’obbligo di esibire il Green Pass per l’accesso agli esercenti servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali e bancari, attività commerciali.

Il Governo riassume nel dettaglio le disposizioni nella tabella consultabile alla pagina https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 assieme alle risposte alle domande maggiormente frequenti (FAQ) sull’utilizzo del Green Pass.

USO DEL GREEN PASS “RAFFORZATO”

Il Green Pass “rafforzato” (rilasciato solo a seguito di guarigione o vaccinazione) è necessario per l’accesso alle seguenti attività dal 1° al 30 aprile 2022:

  • Palestre, piscine, impianti sportivi;
  • Convegni o congressi;
  • Centri culturali, ricreativi o sociali (se al chiuso);
  • Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, funerali, etc.);
  • Sale gioco, scommesse, casinò o bingo;
  • Sale da ballo, discoteche o simili;
  • Spettacoli o eventi sportivi al chiuso;
  • Trasporti (aerei, navi, treni autobus).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e strutture ospedaliere, è necessario possedere un Green Pass rilasciato a seguito di dose booster (c.d. “terza dose”). In alternativa è sufficiente un Green Pass da guarigione o ciclo vaccinale primario accompagnato da tampone negativo.

Dal 1° al 30 aprile cessa l’obbligo di esibire il Green Pass “rafforzato” per gli over 50 che accedono al luogo di lavoro. Resta fermo l’obbligo per questi di esibire il Green Pass “base” al pari degli altri lavoratori. Dal 1° aprile possono quindi riprendere l’attività lavorativa gli ultracinquantenni sospesi che si esibiscano il Green Pass “base”. Restano comunque soggetti all’obbligo vaccinale sanzionato con euro 100,00 a cura dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Sempre al link contenuto al precedente paragrafo è possibile consultare il riassunto delle disposizioni in tema di Green Pass “rafforzato”.

OBBLIGHI VACCINALI

Cambiano gli obblighi vaccinali già in vigore, con le seguenti particolarità:

  • Personale sanitario e operatori d’interesse sanitario: proseguono gli obblighi vaccinali e le sospensioni già disposte fino al 31 dicembre 2022. È stato tuttavia previsto che in caso di guarigione possano riprendere temporaneamente il lavoro per tutto il periodo in cui la vaccinazione è differita. In questi casi gli operatori devono fare istanza all’Ordine di appartenenza e comunque produrre la certificazione vaccinale non oltre i 3 giorni successivi alla scadenza del differimento dell’obbligo vaccinale.
  • Lavoratori nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e simili: le norme già in vigore proseguono fino al 31 dicembre 2022.
  • Personale non sanitario che opera in strutture sanitarie, studi medici, diagnostici e simili:  proseguono gli obblighi vaccinali e le sospensioni già disposte fino al 31 dicembre 2022. È stato tuttavia previsto che in caso di guarigione possano riprendere temporaneamente il lavoro per tutto il periodo in cui la vaccinazione è differita. In questi casi gli operatori devono fare istanza al datore di lavoro e comunque produrre la certificazione vaccinale non oltre i 3 giorni successivi alla scadenza del differimento dell’obbligo vaccinale.
  • Personale della scuola, università, formazione, polizia, sicurezza e soccorso pubblico, amministrazione penitenziaria: l’obbligo vaccinale prosegue fino al 15 giugno 2022, tuttavia, per l’accesso al luogo di lavoro è sufficiente l’esibizione del Green Pass “base” fino al 30 aprile 2022. In sostanza, come gli over 50 possono lavorare senza esser sospesi se in possesso di Green Pass “base”. Potranno tuttavia essere assoggettati all’ammenda di euro 100,00 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

PROROGA AL 30 GIUGNO 2022 DELLO SMART WORKING SEMPLIFICATO

È quindi possibile anche dopo il 31 marzo 2022 l’attivazione in forma semplificata, senza necessità di  un “accordo individuale”, ma essendo sufficiente una informativa generale in relazione alle normative di sicurezza. L’azienda comunica (tramite lo Studio, referente angela@studiocdlzubin.it) al Ministero del Lavoro i nominativi.

Dopo il 30 giugno 2022, salvo ulteriori e ormai improbabili proroghe, sarà necessario stipulare accordi individuali per lo smart working, che regolamentino i vari temi legati all’orario, al diritto alla disconnessione, alle spese e alle attrezzature ecc. anche alla luce del Protocollo stipulato dalle parti sociali il 07/12/2021 come sarà attuato dalla contrattazione collettiva. Lo studio è a disposizione (andrea@studiocdlzubin.it) in modo da arrivare alla stesura degli accordi individuali in tempo utile.

Chi si fosse già attivato per la stipula degli accordi individuali a partire dal 1° aprile 2022 è invitato a contattare i referenti per la notifica preventiva al Ministero del Lavoro dell’avvio dello smart working ordinario.

BONUS CARBURANTE

Nel D.L. 21/2022, viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni benzina. In sostanza è possibile acquistare detti buoni e consegnarli ai dipendenti. Se l’importo dei buoni non è superiore ai 200,00 euro non sono soggetti a IRPEF e contributi INPS e non concorrono al raggiungimento della soglia di 258,23 euro dei beni in natura esenti nell’anno fiscale 2022. Sarà quindi possibile sia erogare fino a 258,23 euro di “buoni spesa” generici (es. in forma di welfare aziendale) sia 200,00 euro di buono benzina senza incorrere in tassazione e contribuzione.

Coloro che fossero interessati possono contattare il proprio referente paghe per le modalità di gestione e inserimento nel Libro Unico del Lavoro della somma consegnata in forma di bonus carburante.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO PER LAVORO OCCASIONALE – ATTIVITA’ ESCLUSE DALL’OBBLIGO

In riferimento alle precedenti comunicazioni relative all’obbligo preventivo di notifica delle attività di lavoro occasionale con ritenuta d’acconto, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato due note nelle quali si escludono dall’obbligo, tra le altre

  • le prestazioni di carattere “intellettuale” (esempio correttori di bozze, grafici, relatori, docenti, redattori articoli, traduttori, guide turistiche e simili)
  • le prestazioni rese a studi professionali (in quanto non “imprenditori”, essendo appunto i soggetti “Imprenditori” gli unici soggetti obbligati alla notifica)

Quindi l’obbligo residuo riguarda le attività aventi contenuto non solo intellettuale ma anche con un minimo di attività manuale e a rischio infortunistico e aventi come committenti un’impresa . In presenza di tali fattispecie si segnala la necessità di verificare con attenzione il tipo di contratto utilizzato al fine di non incorrere in riqualificazioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro cui le attività vengono segnalate.

 NUOVO SERVIZIO ONLINE PER LA COMUNICAZIONE DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Per le attività per cui residua l’obbligo di comunicazione di cui sopra, dal 28 marzo 2022 il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione il servizio online tramite cui effettuare la comunicazione preventiva e obbligatoria del lavoratori occasionali accessori. È possibile accedere al servizio online con lo SPID del rappresentante legale al link https://servizi.lavoro.gov.it/

Se l’azienda ritiene di delegare lo Studio per gli invii, il riferimento, anche per informazioni, è giancarlo@studiocdlzubin.it cui devono essere inviati tempestivamente (almeno un giorno prima dell’inizio)  i dati completi previsti per la comunicazione ovvero per la stesura dell’incarico. Si ricorda che in ogni caso la parte fiscale (inserimento in F24 della ritenuta d’acconto, CU autonomo, 770 parte autonomi) deve essere gestita come previsto per autonomi / professionisti (quindi di norma dal commercialista).

La mancata comunicazione è sanzionata da 500,00 a 2.500,00 euro.

LE PAGHE DI MARZO 2022 – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE EROGATO DIRETTAMENTE DALL’INPS –  L’ELIMINAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI FINO A 21 ANNI.

Si ricorda nuovamente che dalle paghe di marzo 2022 NON verranno più inseriti in busta paga assegni nucleo familiare per figli, in quanto il pagamento avviene ora direttamente dall’INPS nell’ambito del nuovo Assegno Unico Universale, che assorbe anche le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni. Chi non avesse ancora provveduto deve fare istanza all’INPS, anche tramite patronato. Per altre informazioni consultare il sito https://assegnounicoitalia.it/

Residuano in busta paga alcune fattispecie limitate di Assegno al Nucleo Familiare, ad esempio per solo coniuge a carico, e le detrazioni fiscali per coniuge e per figli di età superiore a 21 anni.

 

Restiamo a disposizione per altri chiarimenti.

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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