CIRCOLARE “SUPER GREEN PASS”

DL 172/2021 “SUPER GREEN PASS” E NUOVI OBBLIGHI VACCINALI

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che introduce il c.d. “Super Green Pass” e l’obbligo vaccinale per alcune professioni vi riepiloghiamo di seguito le novità. In linea generalissima nulla cambia per l’obbligo di controllare il Green Pass ma per alcuni tipi di datori di lavoro o di lavoratori è previsto o rafforzato l’obbligo, mediante l’introduzione dell’obbligo vaccinale.

Per ulteriori chiarimenti sulla situazione di ciascuno potete contattare andrea@studiocdlzubin.it.

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO E DI INTERESSE SANITARIO ESTESO ALLA TERZA DOSE

Al personale sanitario  o d’interesse sanitario, già soggetto all’obbligo vaccinale dal 1° aprile scorso, è richiesta la terza dose di vaccino a partire dal 15 dicembre 2021.

  1. Per gli esercenti professioni sanitarie (medici, infermieri,…):

La verifica dell’obbligo è effettuata automaticamente dagli Ordini degli esercenti professioni sanitarie, che interrogano la “Piattaforma nazionale Digital Green Certificate”.

In sostanza non è più previsto l’obbligo di comunicare alle Aziende Sanitarie regionali i nominativi del personale esercente professione sanitaria: l’Ordine professionale, dal 15 dicembre,  visualizza telematicamente i Green Pass dei professionisti sanitari ed è in grado di conoscere la loro situazione vaccinale.

I professionisti sanitari non vaccinati o sprovvisti di terza dose sono quindi invitati dall’Ordine professionale a provare l’avvenuta vaccinazione o la somministrazione della terza dose entro 5 giorni dall’invito. In alternativa possono produrre certificati di esenzione o differimento della dose. Scaduti i termini l’Ordine Professionale comunica al datore di lavoro la sospensione immediata dall’esercizio della professione, che è anche annotato all’Albo. La sospensione dura fino all’avvenuta vaccinazione e comunque non oltre il 14/06/2022.

Il lavoratore che non ottempera all’obbligo vaccinale perde quindi ogni retribuzione o emolumento. Solo i soggetti in possesso di certificato di esenzione o differimento della campagna vaccinale vanno adibiti ad altre mansioni non a rischio di contagio senza decurtazione dello stipendio.

2. Per gli esercenti professioni d’interesse sanitario (senza quindi ordine professionale):

L’assolvimento dell’obbligo di terza dose dal 15 dicembre è svolto dal responsabile della struttura in cui operano. Pertanto è il datore di lavoro che deve acquisire le “informazioni necessarie”. Pur in attesa di possibili ulteriori chiarimenti è perciò necessario che il datore di lavoro richieda l’attestazione della vaccinazione (certificato vaccinale) al personale esercente professione d’interesse sanitario. Se il personale non provvede va invitato a produrre entro 5 giorni la documentazione di effettuazione della terza dose, dell’esenzione, oppure la prenotazione della terza dose da eseguirsi non oltre 20 giorni dall’invito. Se i lavoratori dopo 3 giorni dalla data prevista per la terza dose non certificano l’adempimento dell’obbligo vaccinale comunicano per iscritto la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale e non oltre il 14/06/2022.

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLE RSA E ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI RESIDENZIALI

Sono finalmente chiarite le modalità di controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale già in vigore dal 10 ottobre 2021. Si conferma quindi che la verifica della vaccinazione sia svolta dal datore di lavoro chiedendo l’esibizione del certificato vaccinale. In mancanza di esibizione del certificato:

  • Il datore di lavoro invita il lavoratore a produrre entro 5 giorni la documentazione dell’avvenuta vaccinazione o la prenotazione del vaccino nei seguenti 20 giorni (o l’esenzione dalla campagna vaccinale);
  • Il datore di lavoro, se non riceve il certificato vaccinale nei 5 giorni assegnati, o nei 3 successivi alla data della prenotazione del vaccino, comunica al lavoratore il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale e sospende immediatamente il lavoratore fino all’avvenuta vaccinazione e non oltre il 14/06/2022.

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA, DELLE ATTIVITA’ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE (STUDI MEDICI), DELLA DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Dal 15 dicembre 2021 è esteso l’obbligo vaccinale anche alle seguenti categorie:

  1. Personale scolastico, degli asilo, della formazione professionale, dei servizi per l’infanzia;
  2. Personale delle attività sanitarie o sociosanitarie (studi medici, odontoiatrici, riabilitativi, e altri di cui all’art. 8 ter D.lgs. 502/1992), anche se non sono esercenti professione sanitaria (es. personale di segreteria);
  3. Personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria.

Il controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale dal 15/12/2021  è svolto dal datore di lavoro che deve chiedere l’esibizione del certificato vaccinale. In mancanza di esibizione del certificato:

  • Il datore di lavoro invita il lavoratore a produrre entro 5 giorni la documentazione dell’avvenuta vaccinazione o la prenotazione del vaccino nei seguenti 20 giorni (o l’esenzione dalla campagna vaccinale);
  • Il datore di lavoro, se non riceve il certificato vaccinale nei 5 giorni assegnati, o nei 3 successivi alla data della prenotazione del vaccino, comunica al lavoratore il mancato l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e sospende immediatamente il lavoratore fino all’avvenuta vaccinazione e non oltre il 14/06/2022.

L’obbligo vaccinale include anche la terza dose, ma solo dopo la scadenza della validità del Green Pass vaccinale eventualmente già posseduto. Pertanto, ad esempio, il lavoratore deve sottoporsi alla terza dose entro il 9° mese dalla seconda dose, o comunque entro la scadenza del Green Pass.

TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI

Continuano a non essere soggetti all’obbligo vaccinale o al “Super Green Pass”, possono perciò continuare a lavorare anche con il Green Pass da tampone.

Pertanto i datori di lavoro non operanti nei settori di cui sopra (sanità, scuola, difesa, sicurezza e soccorso pubblico) possono continuare a verificare il Green Pass con le modalità già in atto.

RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREEN PASS DA VACCINO

La durata del Green Pass è ridotta a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, pertanto i lavoratori che vogliono mantenere il Green Pass per l’accesso al luogo di lavoro dopo tale data devono sottoporsi a terza dose (pur nei casi in cui non è obbligatoria) o sottoporsi a tampone (sempreché non soggetti agli obblighi vaccinali di cui sopra).

SUPER GREEN PASS

Solo coloro che sono in possesso di Green Pass da vaccino o guarigione possono accedere a cinema, teatri, sale da concerto, discoteche e ristoranti al chiuso e le capienze restano quelle già previste in zona bianca (cinema e teatri al 100%, stadi al 75%, discoteche al chiuso al 50%). Al contrario i non vaccinati o non guariti non potranno più accedere a questi luoghi sociali e di svago, anche se in grado di esibire un tampone negativo (Green Pass “base”).

La disposizione è subito valida per le regioni in zona gialla o arancione, come il Friuli Venezia Giulia, mentre per il resto d’Italia entra in vigore il 06/12/2021.

Pertanto la norma vale:

  • In zona bianca: dal 6/12/21 al 15/01/2022
  • In zona arancione o gialla dal 29/11/2022 senza scadenza (anche se teoricamente il sistema di “zone” scade il 31/12/2021, si suppone sarà prorogato).

In zona bianca e gialla il green pass “base” (con il tampone) servirà per lavorare e per mangiare nelle mense aziendali, per salire sui mezzi di trasporto (nazionali, regionali e anche locali, ossia tram, bus e metro), per accedere a palestre e piscine al chiuso, nonché per sciare o entrare al museo. Con il tampone si potrà anche accedere agli hotel e ai ristoranti al loro interno. In zona arancione invece, l’accesso a palestre e piscine sarà possibile solo col “Super Green Pass”.

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

mail: andrea@studiocdlzubin.it

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Orario:
Lun. – Gio.   (9.00-13.00   16.00-18.00)

Ven.   (9.00-13.00)

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