CIRCOLARE STUDIO: “DECRETO FISCALE” E AGGIORNAMENTI IN TEMA DI GREEN PASS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo il DL 146/2021 (“DECRETO FISCALE”), di seguito riportiamo le novità rilevanti in tema di lavoro, soprattutto per quanto attiene al rifinanziamento della Cassa Integrazione COVID-19 e alla proroga del blocco dei licenziamenti nel settore terziario. Aggiungiamo in coda alcuni chiarimenti sulla gestione del Green Pass sui luoghi di lavoro emerse nella prima settimana di applicazione.

RIFINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA PER I LAVORATORI IN QUARANTENA

I lavoratori destinatari di un periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria hanno diritto a percepire, fino al 31 dicembre 2021 dell’indennità di malattia e il periodo non è computato ai fini del “comporto” (durata massima della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia).

RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE DAI DATORI DI LAVORO IN CONSEGUENZA DELLE MALATTIE DEI LAVORATORI IN QUARANTENA

I datori di lavoro che si sono fatti carico dell’indennità di malattia per i dipendenti in quarantena, in quanto gli stessi non hanno diritto alla malattia a carico INPS (es. impiegati dei settori industriali) hanno diritto a presentare domanda di rimborso forfettario all’INPS pari a 600,00 euro per ogni lavoratore sottoposto in quarantena dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Sul punto attendiamo le circolari attuative per la presentazione delle domande.

RIFINANZIAMENTO CONGEDI PARENTALI COVID-19

I lavoratori genitori di figli fino a 14 anni hanno diritto ad un congedo parentale retribuito al 50% dello stipendio, a carico INPS, per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio in alternativa con l’altro genitore. Lo steso vale nel caso di quarantena o positività al Covid-19 del figlio.

Per i genitori di figli disabili aventi grave disabilità ai sensi della l. 104/1992 non è previsto limite d’età del figlio.

Il congedo parentale può essere fruito sia giornalmente che ad ore, previa presentazione domanda all’INPS, su cui si attendono le circolari attuative. Le domande di congedo parentale “ordinario”, retribuite al 30%, già richieste per quarantena, sospensione della didattica in presenza o positività dei figli fino a 14 anni durante l’anno scolastico 2021/2022 potranno essere convertiti in congedo parentale Covid-19 retribuito al 50%.

Nei casi di quarantena, sospensione della didattica in presenza o positività dei figli tra 14 e 16 anni è possibile richiedere un congedo non retribuito.

RIFINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NEI SETTORI TERZIARIO, SERVIZI, ARTIGIANATO

Per i datori di lavoro di cui sopra, che abbiano già fruito delle 28 settimane di CIG in deroga (CIGD) o assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o Assegno Ordinario del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), è prevista la possibilità di fruire ulteriori 13 settimane di cassa integrazione a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Possono essere inclusi tutti i lavoratori già in cassa integrazione ma anche quelli assunti fino al 22 ottobre 2021.

Con la presentazione dell’ulteriore domanda di cassa integrazione resta fermo il divieto di licenziamento per motivi economici (la cui scadenza era prevista al 31 ottobre 2021) fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, coloro che abbiano esaurito la cassa integrazione “Decreto Sostegni” (DL 41/2021) al 13/10/2021 o la esauriscano in momento successivo possono ottenere la copertura fino al 31 dicembre 2021.

RIFINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE PER CESSAZIONE ATTIVITA’ (IMPRESE STRATEGICHE) O NELLE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE

Per i suddetti datori di lavoro è previsto un ulteriore periodo di CIG, alle stesse condizioni esposte per il settore terziario, ma la durata massima del periodo è di 9 settimane.

RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Sono previsti rafforzamenti dei poteri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e l’inasprimento di alcune sanzioni. La “Maxisanzione” per lavoro nero potrà essere accompagnata dalla sospensione dell’attività imprenditoriale quando i lavoratori in nero siano il 10% della forza lavoro (in precedenza era il 20%).

È inoltre prevista la sospensione immediata per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza.

CHIARIMENTI IN TEMA DI GREEN PASS

  • Controllo tramite sito INPS dei Green Pass per le aziende con più di 50 dipendenti: è stata introdotta la possibilità di controllare da remoto tutti i dipendenti in forza, il nostro studio è quindi in grado di accreditare i vostri dipendenti già nominati come verificatori (o da nominare con l’occasione). Questi potranno accedere col proprio SPID personale sul sito INPS e selezionare i dipendenti da controllare nella giornata (anche tutti) e ricevono evidenza dell’esito (negativo/positivo).
  • Scadenza del Green Pass durante l’orario di lavoro: La FAQ n. 12 del Governo prevede che il Green Pass rilasciato a seguito di tampone, e quindi con validità per 48/72 ore a seconda del tipo di tampone, debba essere valido solo al momento dell’accesso al lavoro. La scadenza del Green Pass durante l’orario di lavoro quindi non comporta l’allontanamento dal luogo di lavoro e le altre sanzioni amministrative e disciplinari. Attenzione quindi quando i controlli sono effettuati a campione e non all’accesso del luogo di lavoro: in questo caso suggeriamo che i lavoratori consapevoli della scadenza del proprio Green Pass, effettuino una “autolettura” al momento dell’ingresso, conservando uno screen shot dell’esito positivo con l’ora del controllo da mostrare agli incaricati in caso di controllo. In alternativa consigliamo che questi lavoratori richiedano di essere controllati al momento dell’ingresso recandosi dal soggetto incaricato.
  • Lavoratori domestici conviventi: Se sprovvisti di Green Pass devono essere allontanati dall’alloggio e perdono il diritto al vitto o alla sua indennità sostitutiva. Solo nel caso in cui siano positivi al virus e destinatari di un provvedimento di quarantena il suo Green Pass sarà non più valido, ma non potrà essere allontanata dall’alloggio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Sono inoltre previsti dal DL 14/2021:

  • La rimessione in termini per “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Estensione dei termini di pagamento per le cartelle notificate tra 01/09/2021 e 31/12/2021: il termine è aumentato a 150 giorni dalla notifica.
  • Estensione della rateazione per i piani di dilazione.
  • Semplificazioni della disciplina del Patent Box.

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

 

Orario:
Lun. – Gio.   (9.00-13.00   16.00-18.00), Ven.   (9.00-13.00)

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