CIRCOLARE NOVITA FINE 2024 / 2025

CONFERIMENTO DELLO STUDIO INDIVIDUALE ZUBIN ROBERTO A STUDIO ZUBIN S.T.P. S.R.L.

Con la presente lo scrivente Consulente del Lavoro Roberto Zubin comunica di aver costituito, insieme all’Avvocato Andrea Zubin. una STP – società tra professionisti, cui ha conferito l’attività dello Studio Individuale di Consulenza del Lavoro Zubin Roberto.

La società è denominata STUDIO ZUBIN Società tra Professionisti Società a Responsabilità Limitata, in breve:

STUDIO ZUBIN S.T.P. S.R.L.

Indirizzo Sede legale TRIESTE (TS)  VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 14/1 CAP 34133

Domicilio digitale/PEC studiozubinstpsrl@pec.it

Codice Fiscale e Partita IVA    01423320322

Numero REA  TS – 215011

Il sottoscritto Cdl Roberto Zubin e l’avv. Andrea Zubin sono quindi i soci amministratori responsabili dell’attività professionale. Tutte le risorse impiegate dallo Studio individuale restano immutate per permettere e garantire senza soluzione di continuità la fornitura del servizio senza alcuna modifica nell’espletamento dello stesso.

L’operazione societaria, in corso di perfezionamento, ha efficacia dal mese di gennaio 2025, per cui dal corrente anno la società svolgerà l’attività di consulenza del lavoro e di amministrazione del personale in continuità con la delega conferita a suo tempo allo Studio Individuale.

Restano invariati gli attuali contatti telefonici e indirizzi e-mail dei professionisti e dei dipendenti dello studio.

Nei prossimi giorni verrà inviata una comunicazione formale, con ulteriori dettagli. Si anticipa che

  • Il compenso per le prestazioni dello Studio Zubin Roberto del IV Trimestre 2024, da inviare entro il 31/1/2025, verrà fatturato dalla STP.
  • Le fatture della STP non saranno soggette a ritenuta d’acconto, e dovranno essere bonificate al nuovo conto corrente indicato nella fattura e intestato alla STP.
  • Gli avvisi di parcella per prestazioni svolte fino al 30/9/2024 ancora non saldate dovranno essere bonificatI al conto corrente dello studio individuale Zubin Roberto già noto e indicato sull’avviso stesso.

Restiamo a disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti.

Cdl Roberto Zubin

 

NOVITA 2025

Si inviano di seguito alcune notizie in breve su

  • Conguagli di fine anno
  • Contributi Regionali PAL 2025
  • Collegato Lavoro appena approvato
  • Legge di Bilancio 2025

PAGHE DI DICEMBRE 2024 – CONGUAGLI DI FINE ANNO

Come ogni anno a dicembre 2024 vengono effettuati i conguagli fiscali, compresi i conguagli cumulativi dei redditi percepiti da altri soggetti per i quali sia stata consegnata la CU provvisoria. In caso di più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, il conguaglio cumulativo è obbligatorio.
Si ricorda che

  • Gli stipendi devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2025 per rientrare nella competenza dell’anno 2024 come reddito percepito dal lavoratore (quindi le presenze devono essere inviate per tempo allo scrivente Studio)
  • Qualora non siano stati corrisposti stipendi per i quali è stato emesso libro unico con relative ritenute nel corso del 2024, questo ci deve essere segnalato ai fini dello storno dalla certificazione unica 2024.
  • Analogamente ci devono essere comunicati eventuali arretrati corrisposti nel 2024 relativamente a stipendi degli anni precedenti che sono stati tolti dalle certificazioni degli anni precedenti, ai fini della corretta tassazione.
  • Il conguaglio di fine anno può determinare la trattenuta del trattamento integrativo previsto durante l’anno per i redditi fino a 15.000, trattenuta che viene evidenziata con una voce nel corpo del cedolino. In tal caso però il lavoratore gode di una detrazione fiscale che va a compensare quasi totalmente la restituzione del trattamento integrativo, (visibile nella casella “detrazioni” del piede del cedolino.)
  • Gli assunti nel corso dell’anno aventi redditi precedenti che non hanno richiesto il conguaglio cumulativo presentando la CU, dovranno presentare il modello 730. In tal caso il conguaglio potrebbe determinare un importo a credito, che però potrebbe essere oggetto di recupero e di versamento in sede di 730. E’ possibile richiedere una tassazione con aliquota IRPEF superiore in sede di conguaglio per ovviare all’inconveniente
  • Il conguaglio fiscale può essere riaperto anche nei mesi di gennaio e febbraio 2025, in particolare laddove si dovessero riscontrare errori nell’applicazione delle detrazioni per familiari a carico (coniuge e figli più di 21 anni).
  • CONGUAGLIO FRINGE BENEFIT – RIMBORSI UTENZE
    Nel mese di dicembre vengono anche effettuati i conguagli relativi ai fringe benefit. Si ricorda che nel 2024 sono esenti da contribuzione e imposte i fringe benefit (compensi in natura compresi i buoni spesa o carburante) e i rimborsi per utenze domestiche o canoni di locazione e interessi passivi su mutuo, solo se non superiori a 1000 euro, ovvero 2000 per chi ha figli a carico. Se la soglia viene superata, tutto l’importo viene assoggettato. Alla soglia concorrono tutti i compensi in natura, compresi il valore dell’auto concessa in uso promiscuo, al netto di una eventuale trattenuta in busta paga per l’uso del bene

CONTRIBUTI REGIONALI FVG PAL 2025

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il nuovo Regolamento per il 2025. Si tratti in sintesi di

1) Contributi per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e per l’inserimento lavorativo in cooperative come soci lavoratori di disoccupati

2) Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

3) Contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Per quest’ultima contribuzione, la più incentivata e accessibile come requisiti, si tratta di

  1. a) trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato
  2. b) la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente con contratto precario (lavoro intermittente, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro somministrato, apprendistato, tirocinio)

di donne e uomini indipendentemente dall’età anagrafica, residenti o domiciliati sul territorio regionale.

In allegato uno schema dettagliato con:

– i requisiti generali che deve avere la ditta, il lavoratore, il contratto, la domanda telematica, e quelli specifici per tipologia d’evento (ATD/ATI/TTI/STI)

– cause di revoca e di non accoglimento della domanda presentata

– gli importi dei contributi

– referente dello studio, referenti della regione

Si fa presente che il regolamento è pressoché invariato rispetto l’anno precedente.

Note importanti: in fase di presentazione della domanda restituire i documenti della domanda scannerizzati con tutte le pagine complete (senza dimenticare alcuna pagina) debitamente compilati e firmati da chi è il dichiarante (attenzione un documento prevede la firma del datore di lavoro, l’altro del lavoratore); il “soccorso istruttorio” della Regione è stato abolito da qualche anno a questa parte e le domande “incomplete/con errori” verranno scartate.

Scarica l’allegato:

Depliant informativo clienti Contributi Regionali PAL 2025 (2387 kB file.pdf)

COLLEGATO LAVORO (LEGGE 13 DICEMBRE 2024 N. 203)

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.12.2024 entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025 nasce dall’ esigenza di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Risoluzione per assenza ingiustificata

Sicuramente tra le norme simbolo del provvedimento l’ art. 19 del Decreto stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche; peraltro, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.

Durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato.

L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata. La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working

All’ art. 14 è previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

Cassa integrazione e attività lavorativa

All’art. 6 trova riscontro la norma che riconosce la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma mira a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale e favorisce la ricerca di nuove opportunità lavorative.

Conciliazioni telematiche

Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi, anche in sede Sindacale.  La nuova norma si pone l’obbiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

Rateizzazione debiti contributivi

L’articolo 23 introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche.

Sicurezza sul lavoro

Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Elenchiamo qui le principali.

  • Viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva (lett. d, punto 1.1).
  • L’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3 ) ;

LEGGE DI BILANCIO 2025

DI seguito una sintesi di alcune novità del testo del disegno di legge di bilancio 2025 approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 28 dicembre 2024.

Auto aziendali

La Legge di Bilancio 2025 regolamenta nuovamente la tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, co.co.co, ed amministratori.  Per calcolare l’imposta, non conterà più la quantità di emissioni inquinanti del veicolo, ma il tipo di alimentazione.

I dipendenti – se riceveranno come benefit la vettura aziendale che possono usare anche nella propria vita privata – pagheranno più tasse di prima nel caso in cui il mezzo sia a benzina o diesel (ibride non ricaricabili incluse) e meno tasse nel caso in cui la macchina sia elettrica o ibrida plug-in. Per il calcolo del benefit nei nuovi contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (parliamo di criteri di determinazione dell’imponibile), le percentuali saranno del 10% con l’attribuzione di veicoli elettrici, del 20% per gli ibridi plug-in e del 50% nel restante delle auto. Le percentuali si applicheranno all’importo forfettario determinato tramite il costo chilometrico su base dati Aci (Tariffa ACI x 15.000 KM x percentuale) Lo scrivente studio provvederà ad aggiornare i valori delle auto ad uso promiscuo sulla base dei nuovi valori indicati.

Si ricorda che l’imponibilità fiscale e previdenziale del valore dell’auto, per gli anni 2025 e seguenti, è soggetta al già citato tetto di 1000 euro (2000 per chi ha figli a carico), annuali, al netto di eventuali trattenute al lavoratore per l’uso del bene (per cui in presenza di un valore auto es di 200  x 12 = 2400 annui, totalmente imponibile, una trattenuta di 40 x 12 = 480 euro annui, comporta l’esenzione totale della quota di 1920 euro residua se lavoratore con figlio a carico.)

Deducibilità spese trasferta e rappresentanza – obbligo di tracciabilità ai fini dell’esenzione delle spese dall’imponibile e di deducibilità per l’impresa

Un’importante novità fiscale interesserà tutte le aziende e i professionisti in Italia che effettuano trasferte aziendali: la Legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo di tracciabilità per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sostenute dai dipendenti e collaboratori in trasferta fuori dal comune di lavoro.

Si ricorda che già sussiste l’obbligo di pagare con bonifico o metodi tracciati gli stipendi, (la violazione di tale obbligo comporta una sanzione specifica), essendo possibile, fino al 2024, rimborsare le spese di trasferta, anche con anticipi, in contanti al lavoratore.

La normativa, disciplinata dall’articolo 10 della Legge di Bilancio 2025, prevede invece che anche i rimborsi spese, come gil stipendi, siano tracciate tramite mezzi di pagamento come carte di credito e debito o bonifici bancari.

Qualora le spese venissero pagate in contanti, non si applica una sanzione (come nel caso del pagamento in contanti degli stipendi) ma tali somme

  • diventano reddito imponibile fiscale e previdenziale per il lavoratore (e per l’azienda)
  • non sono deducibili ai fini IRES, IRPEF e IRAP per l’azienda.

Il datore di lavoro potrà decidere pertanto se consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o altro strumento collegato al conto corrente dell’azienda, oppure autorizzare i lavoratori ad eseguire i pagamenti con la loro carta di credito o debito. Sarà fondamentale a questo punto avere una nota spese con allegate le ricevute del Pos o altro sistema di pagamento tracciabile.

Per evitare le penalizzazioni fiscali, le aziende dovranno adattare le loro procedure interne in conformità con la nuova normativa, garantendo che tutte le spese di trasferta siano correttamente documentate. Inoltre, l’utilizzo di carte aziendali o carte personali dedicate esclusivamente alle trasferte diventa essenziale per semplificare la gestione amministrativa e assicurare il rispetto delle regole fiscali.

Limiti di deducibilità (per il datore di lavoro)

Il Ddl di Bilancio 2025 stabilisce limiti giornalieri di deducibilità per le spese di vitto e alloggio per le trasferte fuori dal territorio comunale.

Gli importi deducibili sono i seguenti:

  • 180,76 euro al giorno per trasferte in Italia;
  • 258,23 euro al giorno per trasferte all’estero.

Per le trasferte effettuate all’interno del comune, invece, la deducibilità delle spese di vitto e alloggio è limitata al 75% per l’azienda e integralmente imponibile per il dipendente, in base agli articoli 109, comma 5 e 51, comma 1 del TUIR.

IRPEF

Viene resa strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF già prevista per l’anno 2024 in deroga alle disposizioni del TUIR. Al netto degli oneri deducibili, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 28.000 euro, 23%;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

oltre 50.000 euro, 43%;

Viene inoltre confermata a euro 1.955 la detrazione dall’imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro, adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo, di importo pari a 1.200 € riconosciuto ai redditi al di sotto dei 15.000 €.

Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
  • a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale

Vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Infine, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

  • ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in relazione ai familiari residenti all’estero.

In pratica vengono abolite le detrazioni per cittadini extracomunitari con familiari residenti all’estero

Obbligo di comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni sulle detrazioni

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero). L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro (sulle effettive modalità di applicazione di tale sanzione si attendono opportuni chiarimenti) In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.

Misure per la riduzione del cd “cuneo fiscale”

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
  • l prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Alla luce di quanto sopra esposto, fino a che non si renderanno operative le norme sopra elencate (eliminazione della riduzione della trattenuta INPS e contestuale previsione di un bonus fiscale), sperabilmente con le paghe di gennaio 2025, non sarà possibile fare una previsione “esatta” del netto corrispondente a una specifica retribuzione lorda.

Modifiche all’imposta sostitutive delle mance nel settore alberghiero e ristorazione

Viene modificata la disciplina vigente relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance (nel settore turistico – alberghiero).  In particolare, si prevede:

  • l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;
  • l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva

Proroga della maxi-deduzione dal reddito imponibile per le imposte per le nuove assunzioni

Prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la cosiddetta MAXI DEDUZIONE 120%/130%, introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023. In base alle attuali previsioni, le caratteristiche di questa misura (che produrrà i suoi primi effetti solo al termine del periodo di imposta 2024, quindi nella dichiarazione dei redditi del 2025 per il 2024)  saranno totalmente confermate, senza prevedere modifiche alle attuali disposizioni normative e di prassi.

Le attuali disposizioni normative prevedono, per imprese e professionisti, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio; questa percentuale sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati (quali i soggetti disabili, i giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, le mamme con almeno due figli, le donne vittime di violenza, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrano i requisiti per l’assegno di inclusione).

Regime forfettario (partite IVA aventi anche reddito di lavoro dipendente o assimilato)

È elevata da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilati compatibile con il possesso di una partita IVA in regime forfettario, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfettario.

Decontribuzione SUD

Viene prevista

–              La fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all’art. 1 co. 161 ss. Della L. 30.12.2020 n. 178, che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024;

–              l’introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al:

  • 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;
  • 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025,
  • Analogamente per il 2027 e il 2028, nel 2029 con riduzione al 15%

Nuovo requisito contributivo per la NASpI

A partire dal 1° gennaio 2025 viene introdotto un nuovo requisito contributivo ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Il nuovo requisito trova applicazione ai lavoratori che, nei dodici mesi precedenti il verificarsi della disoccupazione volontaria, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Attualmente tra i requisiti per maturare il diritto all’indennità è richiesto lo stato di disoccupazione involontaria e 13 settimane di contributi nei quattro anni antecedenti alla perdita del lavoro. Dal 1° gennaio 2025, per il riconoscimento della NASpI si prevede che il requisito di 13 settimane di contribuzione debba essere fatto valere nel periodo intercorrente tra i due eventi medesimi, a partire dalle dimissioni o risoluzioni consensuali precedentemente intervenute anche presso altro datore di lavoro. Tale ultimo requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento della cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Il nuovo requisito è stato introdotto con la finalità di evitare l’espediente per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore ricorre ad una nuova assunzione da parte di un datore di lavoro compiacente che poi lo licenzierà per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli percepire la NASpI.

NOVITA’ IN TEMA DI PENSIONE

Opzione donna

La Legge di bilancio interviene sul pensionamento anticipato Opzione donna, riconoscendo la facoltà di aderirvi anche alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024 , un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.

Quota 103

Confermato anche il canale di pensionamento anticipato Quota 103 per i lavoratori in possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni conseguiti nel corso dell’anno 2025. Per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2025, il trattamento pensionistico può essere riconosciuto negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei requisiti, fermo restando che il diritto alla decorrenza del trattamento si consegue trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi ( e 3 mesi per i requisiti maturati nel 2023).  Si ricorda che questa pensione vieta ogni attività lavorativa, salvo il lavoro occasionale fino a 5000 euro annui.

APE Sociale

In favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, assegnati a lavori usuranti viene riconosciuta la facoltà di accedere per tutto il 2025 all’ APE Sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016. L’indennità è riconosciuta sino al conseguimento dei requisiti pensionistici.

Previdenza complementare e pensione anticipata

Fermo restando i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia e anticipata è prevista per i lavoratori interamente contributivi la possibilità di accedere alla pensione utilizzando l’eventuale rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia di importo minimo del trattamento, pari a tre volte l’assegno sociale.

Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile ( Quota 103 ) e alla pensione anticipata o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Esercitata tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore.

Accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri

Viene modificato l’art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12.

Riduzione contributiva artigiani e commercianti

Per i lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, è prevista una riduzione contributiva del 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività di impresa, o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative di natura contributiva.

Trattamento di disoccupazione per i rimpatriati

Dal 1° gennaio 2025 le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 – che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero – non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute con decorrenza 1° gennaio 2025.

Bonus nuove nascite

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda dell’ interessato ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro , al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico, nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare ai sensi della normativa vigente.

Congedi parentali

Al fine di sostenere le famiglie con figli minori è previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali.  Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:

  • all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
  • all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino

Premi produttività e partecipazione agli utili

Per i premi erogati nel corso del 2025 ; 2026 e 2027 trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Fringe benefits neo-assunti per trasferimento residenza

Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neo assunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Fringe benefits

Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024.

In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.

Decontribuzione lavoratrici con figli

A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero

L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:

  • dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
  • autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale.

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90.

Trattamento integrativo per lavoro festivo e notturno nel settore turistico e termale

Viene riconosciuto nuovamente ai lavoratori dei pubblici esercizi, alberghi e al comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto:

  • ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024;
  • dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);
  • su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024).

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2025 al 30.9.2025.

Incremento volontario dei contributi pensione per i nuovi lavoratori dal 2025

Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica all’1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato

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Per informazioni ed inoltro delle relative domande rivolgersi al proprio referente paghe; solo per approfondimenti tecnici a roberto@studiocdlzubin.it andrea@studiocdlzubin.it guido@studiocdlzubin.it riccardo@studiocdlzubin.it

Cordiali saluti

 

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Roberto Zubin

Consulente del Lavoro

via San Francesco d’Assisi n. 14/1 – 34133 – Trieste (TS)

Tel.  +39 040 773859

Orario: Lun. – Ven.  (9.00-13.00)

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