CIRCOLARE LUGLIO 2023: AVVISO URGENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERVER 20/7/2023 – NOTIZIE VARIE

Trieste 17/07/2023

AVVISO URGENTE

Per lavori di manutenzione del Server, il giorno 20 luglio 2023 l’ufficio non sarà operativo per tutto il giorno. Saremo reperibili solo telefonicamente nei consueti orari. La ripresa sarà graduale nella giornata di venerdì 21 luglio 2023
Per comunicazioni urgenti, ad esempio per assunzioni con decorrenza dal 20 al 24 luglio vi preghiamo di farci pervenire i dati per tempo, al massimo entro la mattina del 19 luglio.
Qualora sia necessaria una notifica urgente del rapporto di lavoro, è possibile utilizzare il modulo UNIURG con lo spid (vedere il link  https://couniurg.lavoro.gov.it/).

ORARIO DI LAVORO NEL PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo lo studio resta aperto nelle giornate lavorative del mese di luglio e agosto. Come di consueto siamo aperti al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.  Il pomeriggio entro le 18.00 potete lasciare un messaggio in segreteria per comunicazioni urgenti e sarete richiamati. Sono attivi gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti dei collaboratori indicati nel sito www.studiocdlzubin.it .

ALTRE INFORMAZIONI

Di seguito alcune informazioni relative sia al Decreto Lavoro, Legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 48 del 2023, sia ad altre novità di interesse dei datori di lavoro.

Taglio di quattro punti del cuneo contributivo da luglio 2023

Da luglio si applicherà un taglio del 4% sulla trattenuta INPS a carico dei lavoratori per 5 mesi fino a novembre, destinata ai lavoratori con retribuzioni lorde fino a 35mila euro annui. Il taglio quindi, su 2692 lorde mensili al massimo (1/13 di 35.000) può valere fino a ulteriori 100 euro circa. Si aggiunge all’attuale taglio di 3 punti del cuneo per le retribuzioni fino a 25mila euro portando lo “sconto” totale al 7%. Per la fascia di retribuzioni compresa tra 25mila e 35mila euro che già beneficiano di uno “sconto” del 2%, la riduzione totale arriva al 6%.

Incentivi alle assunzioni di giovani Neet

Per le nuove assunzioni effettuate dal 1/6/2023 al 31/12/2023 di giovani con meno di 30 anni cosiddetti “Neet”, ovvero che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, sono riconosciuti ai datori di lavoro incentivi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi.  Per applicare questo sgravio, è necessario che il giovane, che quindi non studia e non lavora, under 30, si attivi prima dell’assunzione con gli uffici della Regione nel progetto Garanzia Occupabilità Lavoratori – GOL – (in Friuli Venezia Giulia vedi il link https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA137/#id1 e ci faccia quindi pervenire tale iscrizioni. Per informazioni sul tema simone@studiocdlzubin.it .

Detassazione di festivi e notturni nel turismo

Ai dipendenti con reddito fiscale anno 2022 non superiore a 40mila euro nel settore turistico, ricettivo e termale (quindi bar, ristoranti, alberghi e terme) per il periodo che va dal 1/6/2023 al 21/9/2023 è riconosciuta una somma a titolo di “trattamento integrativo speciale”, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario festivo. Si tratta quindi di un “bonus” che le aziende corrispondono in percentuale sulle predette maggiorazioni inserite in busta paga (nella misura ad esempio di 15 euro per ogni 100 euro di maggiorazione notturno e/o festivo straordinario) che diventano per l’azienda un credito d’imposta. Lo studio le applicherà dal mese di luglio 2023 anche retroattivamente, in presenza delle predette maggiorazioni laddove presenti in busta paga. Sarà necessario acquisire la dichiarazione del reddito anno precedente (si invierà a tal fine un formato alle aziende interessate).

Proroga dello smart working

È prorogato al 31 dicembre di quest’anno, nel settore privato, il diritto al lavoro agile:
1) per i genitori di minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori;
2) per i lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (il cui obbligo è peraltro cessato il 31 luglio 2022), risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità (cosiddetti fragili). Anche per questa seconda categoria, il diritto in questione è, in ogni caso, riconosciuto a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.
Per gli accordi di smart working in generale permangono le condizioni già note (accordo e invio al Ministero)  per informazioni sul tema riccardo@studiocdlzubin.it)

Fringe benefit fino a 3mila euro per chi ha figli

Viene riproposto il limite di 3mila euro per tutto l’anno 2023 ma solo per i lavoratori aventi figli a carico quale soglia sia per i “fringe benefit” (compensi in natura”) esenti da imposte e contributi, sia per le somme erogate per il rimborso delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale). Per chi non ha figli a carico rimane la soglia di 258 euro annui, solo per i fringe benefit (non per i rimborsi utenze, che non sono previsti). Per tutti quest’anno si à aggiunta la possibilità di erogare buoni carburante fino a 200,00 euro annuiesenti da imposte ma non da contributi.
Dal punto di vista pratico, per le aziende che intendano erogare questi i rimborsi utenze fino a 3000 euro, sarà necessario

  • acquisire una dichiarazione dei lavoratori sull’esistenza di figli fiscalmente a carico
  • acquisire la documentazione delle utenze a comprova, come per il 2022
  • determinare un importo parziale o a totale rimborso da erogare

Attenzione che il limite di 3000 è complessivo, comprensivo anche di eventuali altri compensi in natura (esempio l’autovettura a uso promiscuo), il superamento del limite anche di 1 euro determina l’assoggettabilità totale dei compensi in natura e dei rimborsi. Inoltre, anche in mancanza di rimborsi utenze, si potrà determinare l’esenzione di altri compensi in natura già erogati (esempio l’autovettura) per chi ha figli a carico.

Contratti a tempo determinato – le principali novità

La causali (per contratti che durano più di 12 mesi)
Sui contratti a termine, viene modificata la stretta del cd decreto Dignità (Dlgs 15 giugno 2015, n. 81), introducendo nuove causali, alle quali occorre far riferimento in caso di proroga o rinnovo dopo i primi 12 mesi di durata. Se non sono previsti dalla contrattazione collettiva si possono fare patti individuali. Cioè i contratti a termine possono proseguire oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 30 aprile 2024. La terza “causale” fa riferimento alla sostituzione di altri lavoratori.
In pratica

  • si devono attendere i rinnovi dei CCNL che devono riportare delle “ipotesi di causale” applicabili
  • in mancanza di ipotesi previste dai CCNL, (attualmente i principali CCNL non disciplinano ancora il tema) sono le parti ad individuare le ragioni “tecniche, organizzative, produttive” (ad esempio un appalto, un incremento sensibile di lavoro ecc.); attenzione che, come già prima del decreto dignità, l’inserimento di una causale non corrispondente al vero può implicare la conversione del contratto a tempo indeterminato.

Anche i “rinnovi”, e non solo le “proroghe”, senza causali fino a 12 mesi.
In sintesi

  • il rinnovo interviene dopo la scadenza del precedente contratto (è quindi un nuovo contratto a termine che inizia dopo che un precedente contratto a termine è cessato)
  • si intendeva “rinnovo” anche l’assunzione a tempo determinato dopo un periodo in somministrazione per la stessa attività  .
  • la proroga invece interviene quando ancora il precedente contratto non è scaduto, prolungando un contratto a termine alle stesse condizioni per un periodo ulteriore.
  • le due fattispecie erano soggette, prima della recente modifica, a condizioni diverse (per il rinnovo serviva sempre la causale, per la proroga solo al superamento dei 12 mesi).

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione, ai rinnovi dei contratti a tempo determinato (sia diretti, sia a scopo di somministrazione), si applica la stessa regola vigente per le proroghe, e quindi la causale diventa necessaria solo al superamento del periodo di 12 mesi di durata complessiva.
Attenzione però che non sono ancora chiari i criteri di calcolo dei 12 mesi che fanno insorgere l’obbligo di indicare la causale in caso di proroga o rinnovo. La legge di conversione fissa, a tale riguardo, una regola transitoria per cui ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’insorgenza dell’obbligo di indicare la causale, vanno considerati i soli contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023, cioè il 5 maggio 2023. Si attendono su questo tema le circolari dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Riforma del reddito di cittadinanza

Supporto di 350 euro per formazione e lavoro Ex percettori RdC
Dal 1/8/2023 i percettori del reddito di cittadinanza che siano considerati “occupabili” in base alla normativa e che hanno iniziato a percepire il reddito prima del 1/1/2023 perderanno il sussidio, in quanto il Rdc ha una durata di sette mesi per gli occupabili, in previsione della cancellazione nel 2024. Dal 1/9/2023 possono ricevere il “Supporto per la formazione e il lavoro”, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o di politica attiva. Il beneficio economico di 350 euro al mese entro un massimo di 12 mensilità.

Al via l’Assegno d’inclusione dal 2024
Dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione sostituisce il Reddito di Cittadinanza per nuclei con disabili, minori, over60, e componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa. L’importo, come per il Rdc, è 500 al mese, più un contributo affitto di 280 al mese. Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro più 150 euro di contributo d’affitto. La misura è erogata per 18 mesi, poi dopo un mese di stop è rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi. Tra i criteri d’accesso, i richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni, avere un Isee di 9.360 euro, e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza.

Obblighi sicurezza per i tirocini alternanza scuola lavoro

Le aziende devono compilare una specifica sezione nel Dvr – il Documento di valutazione dei rischi – se vogliono ospitare studenti per tirocini “on the job” al fine di garantire ai ragazzi luoghi sicuri per svolgere le ore previste di formazione pratica . E’ prevista l’individuazione di un docente coordinatore della progettazione del percorso, che segua i ragazzi nelle ore “on the job”.

Agevolazioni 2023 per under 36 e donne svantaggiate applicabili da luglio 2023

Il 19 giugno 2023 la Commissione europea ha annunciato l’autorizzazione per la fruizione delle agevolazioni già previste dalla Legge di Bilancio 2023 ma non ancora applicabili per assunzione o conferme a tempo indeterminato di giovani under 36 al primo impiego a tempo indeterminato (sgravio di 36 mesi) e assunzione a tempo determinato o indeterminato di donne “svantaggiate” (sgravio rispettivamente di 12 e 18 mesi)  relative alle assunzioni effettuate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.
Sarà quindi applicabile dal mese di luglio 2023 lo sgravio per assunzioni già effettuate nel 2023, nella misura del 100% dei contribuiti a carico azienda con massimale di 8000 euro anno / 666 mese.
Inoltre sarà possibile integrare lo sgravio già applicato nel secondo semestre 2022, nella misura ridotta al 50% dei contributi a carico azienda (3000 euro anno / 500 mese), nella misura integrale (100%, pari al doppio 6000 annui / 500 mese) detratto quanto già applicato.
Si segnala che la Commissione Europea a considerato questi sgravi come aiuti di stato non soggetti al normale regime De Minimis, in quanto collegati allo stato di crisi determinato dalla guerra in Ucraina.
Operativamente, lo scrivente studio ha già nel corso dell’anno individuato le figure potenzialmente coinvolte nell’agevolazione. Provvederà pertanto ad applicare l’agevolazione nel mese di luglio 2023 e ad effettuare i recuperi dei mesi precedenti entro il mese di settembre 2023.
Per l’identificazione dello status di giovane al primo impiego a tempo indeterminato, o di donna “svantaggiata” secondo le diverse definizioni della norma, lo scrivente studio provvede ad effettuare le relative verifiche e a richiedere la prevista documentazione.
Per informazioni sul tema simone@studioclzubin.it guido@studiocdlzubin.it

Detassazione Mance

Si ricorda che in base alla legge di Bilancio 2023 (Art. 1 co. 58, L. 197/20229), le mance corrisposte a titolo di liberalità ai lavoratori sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 percento, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro e ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore a 50.000 euro (art. 1, co. 62, L. 197/2022).
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sull’applicabilità della norma si attendono ulteriori chiarimenti, anche tenuto conto che ad esempio il CCNL Turismo Pubblici Esercizi vieta ai lavoratori di ricevere mance. Dal punto di vista operativo il datore di lavoro dovrebbe raccogliere e contabilizzare separatamente le somme lasciate dai clienti, e poi dovrebbe riversarle ai lavoratori, (non è chiaro se necessario un criterio di proporzionalità) con la sola applicazione dell’imposta del 5%, senza altri oneri o trattenute. Sul tema quindi ci saranno ulteriori aggiornamenti in relazione all’applicabilità.

Congedo parentale 80% 1 mese

La L. 197/2022 (art. 1, c. 359) – Circolare INPS 45/2023 – ha disposto per la durata massima di 1 mese l’indennizzo all’80% del congedo parentale fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore per adozione o affidamento), in presenza di determinati requisiti.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione:

  • opera in alternativa tra i genitori
  • si applica ai dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità (alternativo o obbligatorio) successivamente al 31/12/2022
  • non è un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, è 1 solo mese dei 3 di congedo parentale spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro
  • è un solo mese per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Operativamente lo scrivente studio provvederà dal mese di luglio 2023 ad applicare il calcolo maggiorato della indennità, con eventuale recupero di quanto dovuto per i mesi da gennaio a giugno 2023, se non applicato.

Lavoro Sportivo, riforma 1/7/2023

Si segnala che dal 1/7/2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo, che riguarda in particolare il trattamento fiscale e contributivo i collaboratori delle Società sportive dilettantistiche. Gli interessati sono stati già contattati, per ulteriori informazioni contattare riccardo@studiocdlzubin.it guido@studiocdlzubin.it

Conguaglio modello 730

Si ricorda che dal mese di giugno sono iniziati rimborsi o le trattenute delle somme dovute per assistenza fiscale modello 730.  Come negli anni scorsi, lo studio riceve dall’Agenzia delle Entrate il risultato contabile del 730 per i sostituti d’imposta per i quali lo scrivente risulta intermediario abilitato, e provvede ad inserirli nel prospetto paga. La procedura prevede che il rimborso o il pagamento avvenga il mese successivo alla ricezione da parte dello Studio del risultato contabile.

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative  in  caso  di omesso versamento delle ritenute previdenziali 

E’ stata modificata una norma che prevedeva una sanzione sproporzionata in caso di mancato pagamento delle trattenute effettuate ai dipendenti per contributi, anche dopo l’intimazione da parte dell’INPS. Le somme prima previste, da  euro  10.000  a  euro  50.000 indipendentemente dall’importo omesso, sono ora diventate “da una  volta  e  mezza  a  quattro  volte l’importo omesso”.

Contribuzione per ferie non godute 2021 sulle paghe di luglio 2020

Con le paghe del mese di luglio 2023 si dovrà effettuare il versamento dei contributi sulle ferie non godute del 2021. I contributi sono calcolati sull’imponibile determinato dal residuo ferie al 31/12/2021 per la paga oraria o giornaliera. Il residuo si determina sottraendo dal residuo ferie al 30/6/2023 il maturato di 18 mesi, se il saldo è superiore.  L’importo da versare è comprensivo anche della quota a carico dipendente (circa il 40% dell’importo lordo). Nei mesi successivi, ogni volta che il dipendente gode delle ferie, i contributi versati vengono recuperati.
Se il recupero dei contributi non avviene entro i 12 mesi successivi, (7/2024) può avvenire solo previa istanza di rimborso all’INPS. Così infatti sarà necessario se entro il 7/2023 non vengono godute le ferie più vecchie del 2020, i cui contributi sono stati già versati a 7/2022.
Sul tema ogni referente paghe darà gli opportuni chiarimenti. Si segnala la necessità di predisporre delle modalità di recupero delle ferie arretrate per i lavoratori, come analogamente per i permessi, che però possono essere liquidati periodicamente sulla busta paga.

Cordiali saluti

STUDIO ZUBIN ROBERTO
CONSULENTE DEL LAVORO

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133-Trieste
Tel.: +39040 773859  Fax +39040 3478684
www.studiocdlzubin.it
Orario:
Lun.- Giov   9.00-13.00   16.00-18.00
Ven   9.00-13.00

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