Circolare Green Pass II

Gentili clienti,

come preannunciato nelle precedenti circolari, dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 a tutti i datori di lavoro pubblici e privati è fatto obbligo di verificare il possesso del c.d. “Green Pass” da parte di tutti coloro che accedono nei luoghi di lavoro per svolgervi attività di lavoro, formazione o volontariato (DL 127/2021).

Entro il 15/10/2021, ciascun datore di lavoro deve inoltre definire le modalità operative per il controllo del “Green Pass” da effettuarsi prioritariamente – ma non necessariamente – nel momento di accesso sul luogo di lavoro ed eventualmente anche a campione.

Poiché entrambi gli obblighi di cui sopra, se non adempiuti, possono comportare l’irrogazione di sanzioni a carico del datore di lavoro da 400 a 1.000 euro, raddoppiate in caso di recidiva, alleghiamo alla presente le bozze dei documenti necessari per ottemperare al DL 127/2021. Per dubbi o integrazioni potete contattare andrea@studiocdlzubin.it, di seguito la descrizione degli allegati.

ALLEGATO 1 – MODALITA’ OPERATIVE E INFORMATIVA PRIVACY

Il primo allegato contiene l’indicazione delle modalità di controllo del “Green Pass” che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare. Deve essere sottoscritto a cura del rappresentante legale, trasmesso a tutto il personale, affisso in luogo accessibile a tutti e esibito alla pubblica autorità in caso di controlli, in modo da provare l’adozione di un sistema del controllo del “Green Pass”. Si tratta di una bozza generica, che potete personalizzare sulla base delle esigenze dettate dal luogo di lavoro/stabilimento/cantiere, anche contattando il nostro studio.

ATTENZIONE: La lettera va completata nelle parti evidenziate in giallo, inserendo i dati aziendali, il nominativo dei soggetti incaricati e del Responsabile per la protezione dei dati personali se nominato dall’azienda.

I principi fondamentali da tenere a mente in relazione al controllo della certificazione verde sono i seguenti:

  • Il controllo del Green Pass va fatto in tutti i luoghi in cui si svolge attività lavorativa: quindi anche diversi dalla sede aziendale in senso stretto, come nel caso di cantieri. Non deve essere fatto per i lavoratori in smart working ma il datore di lavoro non è obbligato a concederlo su richiesta del dipendente e non può essere usato per eludere l’obbligo di green pass.
  • Il controllo del Green Pass va fatto ogni giorno ma può non riguardare tutti i lavoratori, essendo possibile anche a campione;
  • Il controllo del Green Pass riguarda tutti quelli che lavorano nel luogo: quindi datore di lavoro e dipendenti, interinali (controllati anche dall’agenzia), imprese in appalto, fornitori, lavoratori autonomi (consulenti e simili), collaboratori, tirocinanti, volontari.
  • Il controllo del Green Pass non riguarda quelli che non lavorano nel luogo: quindi ad esempio i clienti del negozio non vanno sottoposti a controllo. Fanno eccezione solo alcuni settori in cui quest’obbligo è stato espressamente introdotto da agosto (es. terme, palestre, scuole, ristoranti al chiuso).
  • Il controllo del Green Pass va fatto preferibilmente al momento dell’accesso sul luogo ma può avvenire anche in un momento successivo: perciò se un lavoratore entra prima del soggetto incaricato al controllo del green pass, potrà essere controllato successivamente.
  • Non tutti possono controllare il Green Pass: solo uno o più soggetti espressamente incaricati dal datore di lavoro con il modello “ALLEGATO 2” e solo usando l’Applicazione “Verifica C-19”, non sono ammesse altre applicazioni (qui come scaricarla).
  • Il soggetto sprovvisto di Green Pass non può entrare in nessun caso sul luogo di lavoro e rimane assente non retribuito. Stessa cosa vale per i dipendenti che rifiutano di esibirlo. Non può invece essere sospeso dal lavoro se è un dipendente, tranne nelle aziende sotto i 15 dipendenti e per massimo 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Ciò significa anche che nelle aziende sopra i 15 dipendenti il lavoratore potrebbe presentarsi ogni giorno senza Green Pass per essere rimandato a casa. Solo per i non dipendenti (collaboratori, autonomi, etc.) è possibile invece ipotizzare la risoluzione del contratto, pur con le consuete cautele.
  • È vietato conservare informazioni sul Green Pass dei lavoratori: il controllo va ripetuto puntualmente ogni giorno. Non è possibile annotare quindi la data di scadenza del vaccino, il motivo di rilascio del Green Pass (tampone/guarigione/vaccino), né tantomeno farsi lasciare copia del codice a barre del Green Pass.
  • Se lavoratori sprovvisti di Green Pass chiedono ferie, aspettative, permessi, congedi di qualsiasi genere non siete tenuti ad ottemperare se non siete d’accordo. Ciascun congedo va concesso secondo la propria disciplina già vigente per periodi in cui non opera il controllo del Green Pass (es. il congedo parentale va domandato all’INPS e il datore di lavoro ha diritto a 15 giorni di preavviso, la malattia va certificata e impone il rispetto delle fasce di reperibilità, le ferie e i permessi devono essere autorizzati dal datore di lavoro, etc. etc.).
  • Alcuni lavoratori senza Green Pass potrebbero non essere tenuti ad averlo perché esentati dalla campagna vaccinale: in questo caso è loro onere esibire certificazione del proprio medico sotto sua responsabilità, non siete voi obbligati a verificarne la veridicità.
  • Nei settori sanitari e nelle strutture residenziali il Green Pass non basta, è obbligatoria la vaccinazione (qui l’approfondimento).

ALLEGATO 2 – LETTERA DI NOMINA DEI SOGGETTI INCARICATI

Una volta individuati i soggetti che devono svolgere il controllo del Green Pass è necessario:

  • Nominarli formalmente con il fac simile allegato;
  • Dotarli di uno strumento per il controllo: tipicamente si tratterà di un cellulare o un tablet;
  • Scaricare sullo strumento l’applicazione “Verifica C-19” (qui come scaricarla): anche se sono disponibili altre applicazioni sugli app store, deve essere usata solo ed esclusivamente “Verifica C-19”.

Per la verifica non è necessaria la connessione ad internet nel momento della scansione del Green Pass, tuttavia bisogna connettersi ad internet almeno una volta al giorno perché sia aggiornato il database dei Green Pass.

ALLEGATO 3 – DIARIO DEI CONTROLLI (EVENTUALE)

Al momento non è espressamente previsto che in caso controlli della pubblica autorità si dia prova di aver effettuato i controlli dei Green Pass tramite l’esibizione di un qualche tipo di documento.
Si può ipotizzare che, al pari di quanto accade per altri tipi di accertamento, i controlli siano svolti chiedendo ai soggetti incaricati e ai lavoratori se la verifica del Green Pass sia stata effettivamente svolta.

Se preferite tenere traccia delle scansioni dei Green Pass è importante che non sia mai annotato alcun dato personale dei soggetti controllati. Quindi è possibile la annotazione in forma numerica dei controlli effettuati, a condizione che non consenta di identificare – neppure indirettamente – chi è stato sottoposto a controllo di Green Pass.

Vi alleghiamo un fac simile del diario dei controlli da utilizzare in quest’ultima eventualità.

ALLEGATO 4 – AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI (EVENTUALE)

Coloro che abbiano adottato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali ex art. 30, GDPR devono aggiornarlo inserendo la riga relativa al controllo del Green Pass. Sul punto vi invitiamo a contattare il consulente che ha predisposto il registro, oppure a utilizzare il fac simile qui allegato.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Scarica di seguito gli allegati:

ALLEGATO 1 – Modalità Operative per la verifica del Green Pass + Informativa Privacy (24Kb, file.doc)

ALLEGATO 2 – Nomina dei soggetti incaricati (16Kb, file.doc)

ALLEGATO 3 – Diario giornaliero controllo Green Pass (12Kb, file.xls)

ALLEGATO 4 – Riga per il registro dei trattamenti (12Kb, file.xls)

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

Orario:
Lun. – Gio.   (9.00-13.00   16.00-18.00)

Ven.   (9.00-13.00)

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