CIRCOLARE DI STUDIO NOVEMBRE 2022: BONUS BOLLETTE – BONUS 150 EURO – ESONERO RIENTRO LAVORATRICI MADRI

Di seguito le informative su tre temi che riguardano le paghe di novembre e dicembre 2022. Siamo come sempre a disposizione per ulteriori dettagli o chiarimenti.

Cdl Roberto Zubin

 

BONUS 150 EURO NELLE PAGHE DI NOVEMBRE 2022

L’art. 18 del D.L. n. 144 del 23/09/2022 ha previsto per tutti i dipendenti in forza nel mese di novembre 2022 e che abbiano un imponibile previdenziale nel mese non superiore a 1538 euro, l’erogazione di un’indennità una tantum di 150 euro nel cedolino di novembre. I datori di lavoro recupereranno la cifra quale credito INPS nel modello F24 del mese stesso.

Le modalità operative di erogazione sono molto simili al bonus di 200 euro erogato a luglio, infatti anche in questo caso il bonus:

  • spetta una sola volta anche nel caso di più rapporti di lavoro;
  • è erogato interamente anche per i dipendenti part-time;
  • non è cedibile, sequestrabile, pignorabile, e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Sono compresi quali destinatari tutti i dipendenti, anche part time, tempi determinati, intermittenti, lavoratori dello spettacolo. Sono beneficiari del bonus anche i lavoratori domestici e gli operai a tempo determinato agricoli, ma nel loro caso l’erogazione avverrà direttamente tramite INPS previa loro richiesta.

Sono esclusi invece Co.co.co., titolari, soci e borsisti.

Per l’erogazione è necessaria una dichiarazione del lavoratore al datore di lavoro nella quale lo stesso dichiara di non essere titolare di trattamenti pensionistici, pensione o a assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti e di accompagnamento alle persone, il tutto con decorrenza dal 1/10/2022. Il lavoratore deve dichiarare inoltre di non essere un componente di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza

Vengono pertanto inviate in questi giorni da ogni referente paghe alle aziende le dichiarazioni di quei lavoratori che si prevede possano essere teoricamente beneficiari del bonus, in quanto aventi retribuzione base lorda mensile non superiore a 1538 euro.

SI precisa che potrebbe verificarsi che i lavoratori cui siano state inviate le dichiarazioni non ne abbiano diritto, in caso per esempio di straordinari o premi erogati a novembre che facciano superare l’imponibile limite. 

Potrebbe anche succedere il contrario, cioè che a lavoratori per i quali si prevede non spetti il bonus, questo venga erogato in quanto l’imponibile previdenziale del mese si abbassi sotto il limite ad esempio in caso di malattia.

BONUS BOLLETTE ENTRO DICEMBRE 2022

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35 del 4 novembre 2022 ha dettato le istruzioni operative per poter erogare ai dipendenti contributi per le spese sostenute in relazione alle utenze domestiche del servizio idrico, energia elettrica, gas naturale. Si tratta, come anticipato nella precedente circolare dello Studio, di una misura di agevolazione fiscale/contributiva. Se di norma il rimborso delle spese per bollette va assoggettato a tassazione e contributi INPS, per l’anno 2022 è esente fino ad un massimo di 600,00 euro rimborsati nel periodo d’imposta.

Riepiloghiamo di seguito quanto indicato dall’Agenzia per chi fosse interessato ad applicare la misura.

Beneficiari

Il datore di lavoro ha facoltà (non è obbligato) di contribuire alle spese sostenute per acqua, luce o gas da:

  • Dipendenti;
  • Percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co., tirocinanti/borsisti, amministratori che non fatturano all’impresa il compenso ma lo percepiscono tramite “busta paga”).

La scelta dei beneficiari è a discrezione del datore di lavoro: possono essere tutti o anche solo alcuni collaboratori o dipendenti.

Spese rimborsabili

Il datore di lavoro può rimborsare al dipendente o al collaboratore le spese:

  • Per il pagamento di utenze domestiche di acqua, elettricità o gas;
  • Relative a immobili ad uso abitativo (anche se non si tratta di residenza o domicilio del lavoratore);
  • Posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, …);
  • Effettivamente sostenute dal lavoratore o da uno dei suoi familiari (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli);

Sono rimborsabili anche le spese intestate al condominio ripartite fra condomini, per la sola parte che resta a carico del singolo condomino-lavoratore.

In caso di lavoratore in locazione (c.d. “affitto”) possono essere rimborsate anche le spese intestate al proprietario, purché il lavoratore-locatario rimborsi analiticamente – e non forfetariamente – al primo la spesa.

In questo caso il proprietario non potrà a sua volta chiedere il rimborso al proprio datore di lavoro.

Modalità

Il datore di lavoro può:

  • Mettere a disposizione del lavoratore dei beni o servizi es. acquistando voucher da un fornitore esterno.
  • Rimborsare a piè di lista in busta paga la spesa sostenuta dal lavoratore (con lo stesso meccanismo previsto per altri rimborsi es. spese trasferta o simili).

La seconda modalità è quella maggiormente semplice, ma richiede che il datore di lavoro conservi per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate la documentazione che giustifica la spesa. In alternativa può limitarsi a acquisire una dichiarazione con cui il lavoratore attesta sotto pena di sanzione per falsa dichiarazione, che egli è in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche oggetto di rimborso.

In allegato si fornisce un fac simile della dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore.

Importo

L’importo massimo che può essere rimborsato al lavoratore per fruire dell’esenzione è di euro 600,00. È comunque possibile rimborsare un importo inferiore. Se si decide di rimborsare un importo superiore, tutto l’importo è integralmente assoggettato a tassazione e imposizione contributiva.

La soglia massima di euro 600,00 va calcolata non solo tenendo conto dell’importo delle utenze rimborsate, ma computando anche altri beni in natura percepiti dal dipendente. Tra questi quelli maggiormente utilizzati sono voucher per l’acquisto di beni o servizi (card prepagate) e le autovetture ad uso promiscuo assoggettate a imposizione secondo il valore convenzionale stabilito dalle Tabelle ACI.

Pertanto la soglia massima erogabile dal lavoratore dipende anche da quanti beni in natura ha già percepito nel 2022 o percepirà entro il 12/01/2023.

Ad esempio: un lavoratore che abbia già ricevuto 200 euro di voucher a titolo di welfare potrà beneficiare di un rimborso utenze domestiche esente pari al massimo di euro 400,00.

Non si sommano, invece, altri tipi di beni consegnati al lavoratore e soprattutto:

  • I buoni pasto;
  • Il “bonus carburante” di euro 200,00 (per approfondimenti si rinvia alla precedente circolare).

 Termine

Il rimborso deve avvenire entro il periodo d’imposta 2022. Ciò significa che – al più tardi – dev’essere versato al lavoratore entro il 12/01/2023.

Entro tale data è possibile però rimborsare anche spese riferite a fatture che saranno emesse nel 2023.

Procedura per l’inserimento in busta paga del bonus bollette – comunicazioni allo Studio

Le aziende che vogliono erogare ai propri dipendenti i bonus come sopra indicati, comunicheranno al proprio referente paghe gli importi che si intendono corrispondere ai singoli lavoratori, previa acquisizione delle autocertificazioni. Per supporto sulla gestione della procedura (ad esempio una circolare esplicativa ai propri dipendenti) contattate andrea@studiocdlzubin.it

Da notizie di stampa si apprende che l’importo di 600,00 euro potrebbe essere innalzato fino a 3.000 euro con il Decreto Aiuti Quater attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri, vi manderemo maggiori dettagli nel caso di entrata in vigore del provvedimento.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER RIENTRO DALLA MATERNITA’ NEL PERIODO 1/1/2022 – 31/12/2022 – APPLICAZIONE DALLE PAGHE DI NOVEMBRE 2022.

 A seguito del Messaggio INPS 4042 del 9/11/2022 si riepilogano di seguito le modalità di applicazione dell’esonero in oggetto, che consiste in beneficio sulla retribuzione della lavoratrice che rientra al lavoro al rientro dalla maternità, attraverso la riduzione delle trattenute previdenziali.

In sintesi, l’esonero

  • è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (non è quindi uno sgravio per il datore di lavoro);
  • ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che

  • le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti) collocate senza interruzione rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero, sempre che si verifichi entro il 31 dicembre 2022;
  • viceversa se la lavoratrice è rientrata nel 2022 dalla maternità, e, dopo aver lavorato, riprenda il congedo parentale anche a periodi, i 12 mesi di esonero decorrono sempre dal primo rientro al lavoro.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del datore di lavoro e dello scrivente Studio:

  • il referente paghe invia alle ditte potenzialmente interessate l’elenco delle lavoratrici che sono già rientrate al lavoro dalla maternità nel corso del 2022, e per cui provvederemo ad applicare automaticamente l’esonero, compresi gli arretrati fino alla data odierna;
  • evidenziamo nello stesso elenco le lavoratrici che, avendo un periodo di maternità obbligatoria scadente entro il 31/12/2022, potrebbero potenzialmente ottenere l’esonero rientrando al lavoro prima di fine anno (come specificato sopra, qualora in tal caso una lavoratrice prenda senza interruzione il congedo parentale o le ferie, e non ci sia rientro “effettivo” al lavoro entro il 31/12/2022, non scatta il periodo di 12 mesi di esonero.)
  • provvediamo a richiedere il codice autorizzazione INPS necessario per il recupero della minor trattenuta alla lavoratrice (che diventa quindi un credito sul modello F24) a partire dal 16/12/2022.

 

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Scarica il file allegato:

DICH_BOLLETTE_DL_AIUTI (22kB file.doc)

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

Orario: Lun. – Ven.   (9.00-13.00)

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