CIRCOLARE DI STUDIO: LE BUSTE PAGA DA GENNAIO 2022

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, dal mese di GENNAIO 2022 le paghe  conterranno diverse modifiche in termini di calcolo di imposte e contributi a carico del lavoratore , con incidenza sul NETTO IN BUSTA .

Di seguito, in estrema sintesi, le modifiche e alcuni istruzioni sulla nuova modulistica che il lavoratore dovrà compilare.

LE MODIFICHE SULLE IMPOSTE

Si premette che quando di parla di “REDDITO” si intende quello determinato ai fini fiscali, quindi di norma la retribuzione annua lorda – RAL –  (retribuzione mensile per 13 o 14 mensilità) meno la trattenuta INPS di circa il 10%, contributi  a carico del lavoratore .

NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Già sono stati illustrati precedentemente, si allega comunque la circolare della FS (Fondazione Studi Consulenti del lavoro – vedi tabella 1), con l’evidenza delle differenze tra  le aliquote 2021 e 2022.

Reddito imponibile Aliquote fino al 31/12/2021 Aliquote dal 01/01/2022 Differenza
Da 0 a 15.000 23% 23% 0%
Da 15.001 a 28.000 27% 25% -2%
Da 28.001 a 50.000 38% 35% -3%
Da 50.001 a 55.000 43% +5%
Da 55.001 a 75.000 41% +2%
Da 75.001 oltre 43% 0%

Ai fini pratici,  per chi ha scelto una aliquota fissa per la trattenuta irpef mensile, in presenza ad esempio di altri redditi,  va  eventualmente rivalutata la percentuale (contattare il vostro referente paghe per una eventuale ricompilazione del modulo di richiesta).

NUOVE DETRAZIONI IRPEF

Anche le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e assimilato (vedi tabella 2 circolare FS), cioè la diminuzione dell’imposta determinata sulla base degli scaglioni di cui al punto precedente, decrescenti in relazione all’aumento del reddito, sono state profondamente modificate, per ridurre l’impatto della trattenuta fiscale in seguito ella modifica delle regole sul  bonus di 100 euro evidenziate al punto successivo, e in ogni caso con l’intento di ridurre l’imposta per alcune fasce di reddito ( ad  esempio la fascia 40mila / 60mila euro).

BONUS FISCALE 100 EURO (TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020)

Su questo punto la modifica è più radicale. Fino al 2021 il bonus (1200 euro anno /100 mese) veniva erogato nella fascia compresa tra gli 8000 euro circa e i 28000, e per i redditi da 28000 a 40000 veniva applicata  una “ulteriore detrazione” progressiva da 100 euro mese a zero.

Dal 2022 la procedura cambia come di seguito indicato:

  • Fino a 8000 euro annui circa di reddito, non essendoci imposte, non c’è bonus (come già nel 2021).
  • Da 8000 a 15000 viene erogato il bonus integrale (1200 anno / 100 mese)
  • Sopra i 15000 e fino ai 28000  NON c’è bonus per la generalità dei casi, in quanto la diminuzione dell’aliquota dal 27% al 25% e l’aumento delle detrazioni di imposta determina in ogni caso una imposta netta inferiore rispetto al 2021 (si veda su questo la tabella 3 della circolare FS)
  • Resta un’ipotesi residuale di erogazione del bonus nella fascia 15000-28000, ma solo nell’ipotesi esposta al punto successivo (dichiarazione per trattamento integrativo L. 21/2020)
  • NON è più prevista l’ulteriore detrazione decrescente per i redditi 28000 – 40000 (introdotta nel 2020 e quindi finita con il 2021)

DICHIARAZIONE PER TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020 (BONUS FISCALE 100 EURO)

Per effetto di quanto esposto al punto precedente, in allegato ai contratti di assunzione dal 2022 verrà inviata una nuova dichiarazione per il trattamento integrativo L. 21/2020. Si allega un facsimile, con le note di seguito evidenziate ai punti indicati nella dichiarazione.

  • Punto 1) La dichiarazione del reddito complessivo 2022 (previsto) come detto deve essere inteso come reddito “fiscale” (quindi la retribuzione lorda contrattuale mensile, per il numero di mensilità, meno la trattenuta previdenziale del 10% circa, quindi di fatto il 90% circa della retribuzione annuale lorda). Questo dato è importante in particolare per chi ha altri redditi oltre a quello di lavoro dipendente oggetto della dichiarazione. In tutti gli altri casi (salvo che il bonus non sia escluso), il bonus viene determinato dalla procedura sempre ipotizzando un reddito fiscale annuale presunto pari al reddito fiscale del mese corrente + il reddito fiscale dei mesi precedenti + il presunto reddito fiscale mesi successivi in base alla retribuzione “contrattuale” per il numero mensilità annue (o, su opzione, la retribuzione “effettiva” del mese per il numero mensilità). Per i lavoratori a tempo determinato, la previsione tiene conto della scadenza (per cui un contratto di 6 mesi iniziato a gennaio con reddito mensile di 1500 euro, prevede il bonus di 100 euro (600 totali) che all’atto della proroga di 6 mesi ulteriori verrebbe integralmente trattenuto non essendo più previsto su base annuale). Chi ha un reddito superiore a 28mila annui (RAL di circa 31.000 annui) non ha in ogni caso diritto al bonus.
  • Punto 2) In caso di reddito superiore a 15000 e inferiore a 28000. Qui c’è la novità più rilevante sul bonus, in quanto di norma non viene applicato in questa fascia (come detto), salvo che le detrazioni sull’imposta non creino una “imposta negativa”, per cui il bonus è pari alla differenza tra “totale detrazioni” e “Imposta lorda” quando il primo dato è superiore. Ciò si verifica solo se oltre alle detrazioni per lavoro dipendente siano presenti detrazioni per familiari a carico, che come più avanti precisato da marzo 2022 NON riguarderanno più figli fino a 21 anni (a seguito della introduzione dell’Assegno Unico Universale INPS) ma solo coniuge, figli oltre 21 anni e altri familiari, se a carico. Ma oltre a queste detrazioni aggiuntive, il bonus spetta se sono presenti detrazioni per interessi su mutui, erogazioni a società dilettantistiche, spese mediche, ristrutturazioni edili. Queste detrazioni ovviamente non sono determinabili dal datore di lavoro, ma vengono quantificate dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.  In tal caso, la dichiarazione di cui al punto 2-B attesta che il lavoratore dovrà rideterminare autonomamente il proprio bonus in sede di dichiarazione dei redditi. La dichiarazione di cui al punto 2.A (assenza di altre detrazioni per spese mediche, mutuo ecc.) può essere effettuata anche se allo stato degli atti il lavoratore non è ancora a conoscenza del dato (in caso subentrino tali spese, il lavoratore potrà accedere al bonus in sede di dichiarazione annuale)
  • Punto 3) è la dichiarazione di rinuncia del bonus (per superamento del reddito di 28000 in presenza di altri redditi ad esempio)
  • Punto 4) è la richiesta di determinazione del bonus in sede di conguaglio (non mensile) come già previsto l’anno scorso, consigliabile per i casi di incertezza sul diritto (come ad esempio il contratto a termine di cui al punto 1).

In una prima fase dell’anno 2022, ai fini dell’ elaborazione delle paghe, per i dipendenti in forza, salvo casi particolari da gestire con i vostri referenti paghe, si terrà conto delle dichiarazioni già effettuate per il bonus per chi ha comunicato

  • L’esclusione del diritto al bonus per effetto di altri redditi
  • La richiesta di erogazione a fine anno in unica soluzione.

In tutti gli altri casi, il bonus viene erogato sulla base della previsione di reddito annuo come da busta paga. Eventuali rettifiche derivanti da situazioni non a conoscenza del datore di lavoro, potranno essere gestite in sede di dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONE DETRAZIONI FISCALI

  • Verrà rivista in relazione al venire meno della ulteriore detrazione sui  redditi +28000-40000, alla possibile richiesta di una aliquota fissa (a seguito della modifica degli scaglioni) e del venir meno, ma solo da marzo 2022, delle detrazioni per figli fino a 21 anni.

LE MODIFICHE SUI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DA GENNAIO 2022 – OPERATIVE NEI MESI SUCCESSIVI CON CONGUAGLIO

ESONERO CONTRIBUTIVO 0,80% DIPENDENTI CON MENO DI 2692 EURO MESE PER 13

Viene stabilità una riduzione dello 0,80% in relazione all’aliquota ordinaria INPS a carico dipendente (base 9,19%, 9,49% aziende industriali + 15 dipendenti, 9,34% aziende terziario +5-15, 9,41% aziende terziario +15 ecc.). Vedi punto 3 circolare FS.

La riduzione riguarda solo i lavoratori con retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35000 annui (2692 mese per 13). Questo implica quindi un aumento del netto, per la minore trattenuta (0,80% sul lordo meno l’effetto della mancata deduzione sull’imponibile fiscale). Ad oggi non ci sono le istruzioni operative, per cui la diminuzione sarà operativa prevedibilmente a febbraio 2022 con conguaglio per il mese precedente.

AUMENTO ALIQUOTE INPS A CARICO DIPENDENTE IN ALCUNI SETTORE PER EFFETTO DELL’ALLARGAMENTO DI ALCUNI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

Dal 1/1/2022 sono state modificati i campi di applicazione di alcuni ammortizzatori sociali, tra questi l’accesso alla cassa integrazione straordinaria per aziende del terziario e servizi con più di 15 dipendenti (in aggiunta al FIS fondo integrazione salariale) e l’accesso al FIS fondo integrazione salariale per le aziende del terziario fino a 5 dipendenti (fino al 2021 escluse).

Sono previsti quindi una serie di aumenti dell’aliquota contributiva INPS a carico azienda e dipendente, che finanzia i predetti ammortizzatori sociali, come di seguito evidenziato.

  • 0,90% (0,60% carico azienda, 0,30% lavoratore) ma con uno sconto complessivo per il 2022 del 0,63% per le aziende del terziario sopra i 15 dipendenti.
  • 0,50% per le aziende del terziario fino a 5 dipendenti (con probabile suddivisione 2/3 azienda 1/3 lavoratore) con riduzione per il 2022 del 0,35%.
  • 0,80% aziende terziario 5/15 dipendenti (2/3 azienda 1/3 lavoratore e riduzione 0,25% per il 2022).
  • 0,80% aziende terziario 15/50 dipendenti (2/3 azienda 1/3 lavoratore e riduzione 0,11% per il 2022).
  • 0,80% aziende commercio turismo +50 dipendenti (2/3 azienda 1/3 lavoratore e riduzione 0,24%  per il 2022).

Tutti gli aumenti sopra indicati, che avranno incidenza sul netto finale del lavoratore, decorrono dal 1/1/2022 ma si è in attesa delle circolari INPS applicative per cui l’effetto sarà nei mesi da febbraio 2022 in poi, con conguaglio per i mesi precedenti.

IL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI DA MARZO 2022 – L’ ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI PER I FIGLI FINO A 21 ANNI.

Come già comunicato, dal prossimo mese di marzo 2022 entra in vigore il nuovo Assegno Unico Universale per i figli, che viene pagato direttamente dall’INPS ai genitori, per i figli minorenni, in forma cumulativa o disgiunta tra i due genitori, o ai figli maggiorenni fino a 21 anni direttamente. Il valore dell’assegno è determinato dal reddito della famiglia ma anche dall’ISEE, per il periodo da marzo a febbraio dell’anno successivo (vedi punto 4 circolare FS).

L’assegno unico assorbirà anche le detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni, a partire da marzo 2022.

Quindi da marzo 2022, per i lavoratori aventi figli a carico fino a 21 anni, l’assegno per i figli NON transiterà più per la busta paga, né vi sarà detrazione per tali figli a diminuzione dell’imposta, per cui per tali lavoratori il netto in busta subirà ovviamente una riduzione.  Da marzo 2022 resteranno in busta paga e verranno erogati con la forma dell’anticipo al lavoratore e del conguaglio sui contributi INPS, ipotesi residuali di Assegno familiare (per il coniuge, per altri familiari nelle limitate ipotesi). Analogamente, resteranno applicate in busta paga le detrazioni fiscali per coniuge e altri familiari, compresi figli con più di 21 anni.

È opportuno quindi che delle nuove modalità di erogazione dell’assegno per i figli i lavoratori siano tempestivamente informati, laddove non ne siano a conoscenza, perché possano per tempo fare la richiesta all’INPS, e per la richiesta dell’ISEE, con il proprio SPID, o tramite un patronato, ai fini di poter ricevere  quanto dovuto già dal mese di marzo.

Si allega una informativa denominata NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DA MARZO 2022 che può essere inviata anche in forma di circolare ai lavoratori, ad esempio con la seguente accompagnatoria.

ALL’ATTENZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

SI comunica al personale dipendente che dal mese di marzo 2022 viene meno l’erogazione dell’Assegno Nucleo Familiare per figli a carico per il tramite del datore di lavoro. Il nuovo Assegno, denominato “Assegno Unico Universale”, che assorbe anche le detrazioni fiscali per figli a carico fino ai 21 anni, viene ora pagato direttamente dall’INPS ai genitori che ne devono quindi fare tempestivamente richiesta.

Si invitano i lavoratori a provvedere per tempo, tramite il sito INPS, utilizzando il proprio SPID o tramite un patronato. Si invia in allegato una informativa sul Nuovo assegno unico universale, più dettagliata. Per altre informazioni consultate il sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico-e-universale

 GESTIONE FRINGE BENEFIT 2022

Come già negli anni precedenti, da mese di gennaio vengono inserite le tabelle ACI rivalutate per il 2022 per le autovetture date in uso promiscuo ai lavoratori. Si provvede quindi l’aggiornamento del dato, come da prassi con il vostro referente paghe. Si ricorda il tema delle nuove auto assegnate da luglio 2020, per le quali il valore è diversificato in relazione all’emissione CO2 sulla base dei dati del libretto di circolazione.

Alcuni contratti collettivi (industria metalmeccanica, CONFAPI) stanno gradualmente introducendo l’obbligo di erogare una forma di welfare “base”, che prevede la consegna di buoni spesa, es. di 200 euro. Inoltre molte aziende utilizzano questo strumento come forma di premio annuale.

Poiché la normativa prevede che i beni in natura consegnati ai lavoratori (quindi auto in uso promiscuo, buoni spesa, ma anche alloggio fornito gratuitamente o altri) siano esenti da imposte e contributi fino a 258 euro annui di valore (nel 2021 il valore era temporaneamente il doppio), la procedura paghe da gennaio 2022 prevede un controllo di questo tetto, tenuto conto che al momento del superamento del tetto, tutto il bene è assoggettato. Quindi

  • Se nel mese di gennaio 2022 il valore dell’auto in uso promiscuo (es. 200 euro)  è inferiore a 258 euro viene esentata da imposte e contributi
  • In febbraio 2022, superando il tetto (es 200+200), si assoggetta integralmente il valore anche per gennaio 2022.
  • Se nel corso del 2022 vengono erogati buoni spesa (es. 200), per chi ha già l’auto assegnata il valore è integralmente assoggettato. Se non ci sono altri beni in natura nell’anno , il valore è esente.

 

Scarica di seguito gli allegati:

Circolare fondaz studi nuova busta paga 2022 (1011 kb, file.pdf)

dich trattam integrativo L 21 2020 (503 kb, file.pdf)

Nuovo ass unico universale da marzo 2022 (147 kb, file.pdf)

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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