CIRCOLARE DI STUDIO DICEMBRE 2021 – AGGIORNAMENTO SU EMERGENZA COVID-19 E ALTRE NOVITA’

In data 24/12/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso D.L. 221/2021, contenente la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31/03/2022.

Il provvedimento contiene importanti proroghe delle misure in scadenza al 31/12/2021 (es. smart working emergenziale, controllo del Green Pass all’accesso dei luoghi di lavoro), ma anche alcuni rafforzamenti delle misure già in atto.

Di seguito le principali novità in tema di lavoro, che saranno da integrare non appena saranno pubblicate in Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio e il D.L. “Milleproroghe” di cui ci aspettiamo la pubblicazione in Gazzetta entro il 31/12/2021 e su cui vi manderemo successivi aggiornamenti.

Ricordiamo che il nostro Studio non prevede chiusure nel periodo delle feste, salvo che nelle giornate festive cadenti in giorni altrimenti lavorativi (Epifania, giovedì 6/01/2022). Osserverà invece un orario ridotto (dalle 9:00 alle 13:00) il venerdì 31/12/2021.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Il DL 221/2021 prevede innanzitutto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31/03/2022 con la conseguente estensione del sistema delle “zone” (bianca, gialla, arancione, rossa), delle sanzioni per la violazione delle norme applicabili alle infrazioni delle disposizioni dettate per ciascuna zona e dei poteri della struttura commissariale che fa capo al Gen. Figliuolo.

DURATA DEL “GREEN PASS” VACCINALE O DA GUARIGIONE

La durata del Green Pass, già ridotta da 12 a 9 mesi a inizio dicembre, viene ulteriormente ridotta a 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario o dalla dose di richiamo (c.d. “terza dose” o “booster”) oppure dalla avvenuta guarigione in caso di contagio successivo al vaccino.

Questa disposizione si applica solo dal 01/02/2022, perciò fino al 31 gennaio la durata del Green Pass vaccinale o da guarigione rimane di 9 mesi.

RIDUZIONE DEL PERIODO DOPO CUI E’ POSSIBILE LA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE “BOOSTER” (“TERZA DOSE”):

La somministrazione della dose di richiamo (booster o “terza dose”) sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2).

La norma decorre dal termine deciso dal Commissario Straordinario (Gen. Figliuolo), cioè dal 10/01/2022. Si ricorda che il presente termine di 120 giorni deciso dal Ministero della Salute è anche quello cui devono attenersi alcuni di coloro che sono soggetti ad obbligo vaccinale (personale delle RSA, personale sanitario e d’interesse sanitario).

DISPOSIZIONI IN TEMA DI MASCHERINE

Dal 25/12/2021 e fino al 31/01/2021 è fatto obbligo di mascherina all’aperto anche nelle zone bianche (ricordiamo che il FVG è attualmente in zona gialla, perciò l’obbligo era già in vigore).

Dal 25/12/2021 al 31/03/2022, inoltre, servirà la mascherina FFP2 (non è sufficiente quindi la mascherina chirurgica né quella “di cortesia” in stoffa) per le seguenti attività:

  • Spettacoli (sia al chiuso che all’aperto) nelle sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento o musica dal vivo e locali assimilabili, con il divieto inoltre di consumare cibi e bevande se al chiuso;
  • Eventi e competizioni sportive sia al chiuso che all’aperto, con il divieto inoltre di consumare cibi e bevande se al chiuso;
  • Utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aerei, navi e traghetti del trasporto interregionale, treni interregionali, autobus interregionali, funivie e cabinovie, trasporto pubblico locale o regionale.

SUPER GREEN PASS ANCHE PER LE CONSUMAZIONI AL BANCO

Dal 25/12/2021 al 31/03/2022 nei servizi di ristorazione e bar è richiesto il “Super Green Pass”, rilasciato solo a seguito di vaccino o guarigione. Sono esclusi solo i soggetti sotto i 12 anni e gli esentati dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica.

LIMITAZIONI AGLI EVENTI DI MASSA, FESTE, SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Dal 25/12/2021 al 31/01/2022 sono vietati le feste (indipendentemente dalla denominazione e anche all’aperto) che implichino assembramenti. Nello stesso periodo sono vietate le feste in sale da ballo, discoteche o locali assimilabili.

VISITATORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI (ES. RSA O SIMILI)

Dal 30/12/2021 e fino al 31/03/2022 i visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice (il cui personale, rammentiamo, è soggetto dallo scorso 10 ottobre all’obbligo vaccinale, che include la terza dose dal 15 dicembre scorso) devono possedere uno dei seguenti documenti:

  • Green Pass rilasciato dopo la “terza dose”;
  • Green Pass da ciclo vaccinale primario o guarigione + tampone (rapido o molecolare) negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti all’ingresso.

In attesa che il Governo adegui l’app Verifica C-19 per il suddetto controllo, le strutture possono richiedere l’esibizione della documentazione cartacea.

PROROGA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEL GREEN PASS  NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

L’obbligo di controllare il Green Pass sui luoghi di lavoro pubblico e privato (a pena di decurtazione della retribuzione), già in vigore dal 15/10/2021 è esteso fino al 31/03/2022 – inizialmente avrebbe dovuto scadere al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro devono pertanto continuare ad applicare le modalità adottate dal 15/10/2021 scorso (controllo mediante app “Verifica C-19” o controllo tramite sito INPS se il datore di lavoro ha più di 50 dipendenti).

Si rammenta che per l’accesso al luogo di lavoro è sufficiente il Green Pass “base” (vaccino, guarigione, tampone negativo) tranne che si tratti di personale soggetto all’obbligo vaccinale (es. coloro che operano presso strutture sanitarie, di difesa e sicurezza, formazione e strutture residenziali, sul punto vi rinviamo alle informative inviate ai datori di lavoro interessati).

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI GREEN PASS

Sono estese fino al 31/03/2022 le disposizioni già in vigore per l’accesso a determinate strutture con il possesso di Green Pass (es. strutture scolastiche) o Super Green Pass (es. palestre, piscine, musei).

PROROGA DELLO SMART WORKING EMERGENZIALE AL 31/03/2022

È quindi possibile anche dopo il 31/12/2021 l’attivazione in forma semplificata, senza necessità di  un “accordo individuale”, ma essendo sufficiente una informativa generale in relazione alle normative di sicurezza. L’azienda comunica (tramite lo Studio, referente angela@studiocdlzubin.it) al Ministero del Lavoro i nominativi.

Dopo il 31/03/2022, salvo ulteriori proroghe, sarà necessario stipulare accordi individuali per lo smart working, che regolamentino i vari temi legati all’orario, al diritto alla disconnessione, alle spese e alle attrezzature ecc. anche alla luce del Protocollo stipulato dalle parti sociali il 07/12/2021 come sarà attuato dalla contrattazione collettiva. Lo studio è a disposizione (andrea@studiocdlzubin.it) in modo da arrivare alla stesura degli accordi individuali al termine del periodo di emergenza.

Per i lavoratori “fragili” è previsto che il Ministero della Salute, assieme al Ministero del Lavoro (da approvare entro 30 giorni dal 25/12/2021) si individuino le patologie che danno diritto alla prestazione “di norma” in modalità agile fino al 28/02/2022 secondo le disposizioni dei contratti collettivi e anche mediante adibizione a diversa mansione coerente nella stessa area di inquadramento.

PROROGA DEI CONGEDI PARENTALI COVID-19 FINO AL 31/03/2022

I lavoratori genitori di figli fino a 14 anni hanno diritto ad un congedo parentale retribuito al 50% dello stipendio, a carico INPS, per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio in alternativa con l’altro genitore. Lo steso vale nel caso di quarantena o positività al Covid-19 del figlio.

Per i genitori di figli disabili aventi grave disabilità ai sensi della l. 104/1992 non è previsto limite d’età del figlio.

Il congedo parentale può essere fruito sia giornalmente che ad ore, previa presentazione domanda all’INPS, su cui si attendono le circolari attuative. Le domande di congedo parentale “ordinario”, retribuite al 30%, già richieste per quarantena, sospensione della didattica in presenza o positività dei figli fino a 14 anni durante l’anno scolastico 2021/2022 potranno essere convertiti in congedo parentale Covid-19 retribuito al 50%.

Nei casi di quarantena, sospensione della didattica in presenza o positività dei figli tra 14 e 16 anni è possibile richiedere un congedo non retribuito.

ALTRI ARGOMENTI

TERMINE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (O FIS) CON CAUSALE COVID-19

Allo stato attuale non è prevista la prosecuzione dopo il 31/12/2021 della CIG in deroga, del FIS (aziende commerciali sopra i 5 dipendenti) o del FSBA (per artigiani non edili).

Pertanto, a meno di novità nella Legge di Bilancio o nuovi decreti di riduzione dell’operatività delle attività produttive, dal 1° gennaio 2022 tutti i lavoratori attualmente ancora sospesi dovranno rientrare al lavoro.

Per alcune imprese – non tutte – potrebbero essere possibili ammortizzatori sociali “non Covid” previo espletamento delle procedure sindacali dettate dalla legge fuori dai casi di emergenza e solo in presenza di rigorosi presupposti (es. carenza di commesse, presenza di indicatori di ripresa delle attività produttive, etc.).

Invitiamo pertanto a contattarci coloro che fossero interessati (sentendo il proprio referente paghe o andrea@studiocdlzubin.it)

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DAL 2022 (FIS /CIG)

Legato al tema del punto precedente, è la riforma di alcuni ammortizzatori sociali prevista dalla legge di Bilancio nel 2022. In estrema sintesi, verrà allargata anche alle aziende con meno di 5 dipendenti (che nel periodo COVID avevano accesso alla cassa in deroga) uno strumento per la gestione delle carenze di commesse o di crisi temporanee,  al fine di evitare i licenziamenti (fondo integrazione salariale). Inoltre verrà allargato lo strumento della Cassa Integrazione Straordinaria, a cui attualmente hanno accesso solo le imprese industriali con più di 15 dipendenti, per crisi strutturali o ristrutturazioni, anche alle aziende non industriali con più di 15 dipendenti. Ciò dovrebbe comportare un aggravio in termini di contributi a carico azienda e lavoratore (per la CIGS rispettivamente  + 0,60% e più 0,30%  sulla retribuzione lorda). Maggiori dettagli non appena approvata definitivamente la norma ed emanate le circolari INPS.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Nell’ambito della normativa volta ad inasprire le sanzioni legate alla sicurezza sul lavoro, è stato introdotto l’obbligo per i committenti dei “lavoratori autonomi occasionali” di  a notificare preventivamente l’attività di tali lavoratori all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con SMS o posta elettronica.

Si tratta degli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo non professionale, per opere e servizi (es. consulenze) svolti da soggetti non aventi partita IVA ai sensi dell’art. 2222 C.C. . Attualmente sono soggette solo a ritenuta d’acconto 20%, e a INPS gestione separata solo se eccedenti i 5000 euro annui.

Attenzione che il tema presenta alcune criticità. In generale si ritiene che questa forma di incarico, che non ha alcuna tutela assicurativa, non sia applicabile per lavori di tipo manuale, o che comportino una attività lavorativa svolta all’interno dei locali dell’azienda, o in forma continuativa. Molto spesso, in sede di verifica, gli Ispettori – se non ravvisano una effettiva autonomia del prestatore – tendono a riqualificare tali incarichi in prestazioni di lavoro subordinato, anche applicando le maxi sanzioni per lavoro nero, arrivando alla sospensione dell’attività o del cantiere in presenza del 10% di personale irregolare all’atto dell’Ispezione. Per questo motivo in generale è necessario limitare al massimo tale forma, ad esempio per prestazioni una tantum di tipo intellettuale, o nelle ipotesi in cui la cosa sia non evitabile (tipicamente il dipendente pubblico autorizzato a svolgere solamente questo tipo di prestazione occasionale). L’alternativa, per prestazioni autonome, ma non continuative, è la collaborazione coordinata e continuativa, che è assicurata all’INAIL oltre che all’INPS, è soggetta a notifica preventiva.

Quindi secondo alcuni commentatori, questa norma potrebbe costituire una forma per gli enti ispettivi per ravvisare utilizzi dello strumento non conformi alla normativa (e quindi procedere alla riqualificazione di cui sopra.)

In relazione comunque alla modalità di comunicazione, posto che immaginiamo che l’Ispettorato Nazionale adeguerà – speriamo quanto prima – le modalità tecniche della comunicazione, potete temporaneamente assolvere a detto obbligo inviando il modulo allegato a intermittenti@pec.lavoro.gov.it entro i 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, indicando data di inizio e fine della prestazione, ed anche un ciclo di prestazioni da espletarsi nell’arco di 30 giorni. In alternativa anche è possibile inviare una pec all’ispettorato territoriale del lavoro competente, (indirizzi disponibili sul sito www.ispettorato.gov.it , per Trieste e Gorizia la PEC è ITL.Trieste-Gorizia@pec.ispettorato.gov.it.

Per chiarimenti sulla compilazione e l’invio, ma anche per chiarimenti sul tema in generale in relazione a quanto sopra esposto, vi invitiamo a contattare andrea@studiocdlzubin.it.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER LE FAMIGLIE

Dal mese di marzo 2022 le detrazioni fiscali per figli a carico e gli ANF (assegni nucleo familiare) cesseranno di essere erogati e saranno sostituiti dall’”ASSEGNO UNICO UNIVERSALE” che spetta a tutti, indipendentemente se siano lavoratori dipendenti o meno. Le domande possono essere presentate a partire dal 1/1/2022.

Pur restando in attesa delle indicazioni operative dell’INPS anticipiamo quanto segue:

  • L’assegno sarà commisurato all’ISEE e non più ai redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • La domanda dovrà essere presentata telematicamente sul sito dell’INPS con SPID personale o tramite patronato, si attende comunque la pubblicazione del servizio INPS assieme alle circolari esplicative;
  • L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
  • Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
  • Il periodo di erogazione va da marzo a febbraio di ogni anno, al momento è previsto un periodo transitorio in cui ANF e detrazioni continuano fino a marzo 2022, ma si invitano i lavoratori interessati a presentare la domanda all’INPS non appena sarà disponibile il servizio telematico.
  • Un altro tema da chiarire è la corresponsione dell’Assegno ai cd frontalieri (ad esempio i residenti in Slovenia che lavorano in Italia) .

Sul punto forniremo maggiori informazioni non appena rese disponibili dall’INPS. Nel frattempo è possibile utilizzare un simulatore dell’assegno, sotto il link.

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

LE CAUSALI NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – SCADE AL 31/12/2021 LA PROROGA “A-CAUSALE” 12+12 MESI

Salvo rinvii dell’ultima ora, scade al 31/12/2021 la possibilità di prorogare senza causale i contratti a tempo determinato per 12 mesi successivi ai primi 12 mesi, prevista in tempo di emergenza Covid-19. Si rientra quindi nel regime normale, che prevede l’assenza di causale per i primi 12 mesi, mentre per la proroga a 24 mesi complessivi serve una causale che dimostri l’eccezionalità dell’attività richiesta, fermi restando le ipotesi di sostituzione di personale assente.

LE NOVITA’ IN CORSO DI PUBBLICAZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 E NEL DL SULLA RIDUZIONE DELLE QUARANTENE E ESTENSIONE DEL SUPER GREEN PASS

RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF

È prevista una riduzione dagli attuali 5 scaglioni a 4, la cancellazione dell’aliquota Irpef al 41% e il taglio di tre punti di quella del 38% che passa al 35%.

In sintesi

  • I redditi fino a 15mila euro restano al 23%
  • lo scaglione tra 15mila e 28mila euro passa dal 27% al 25%
  • la fascia 28-50mila cambia aliquota dal 38% al 35%.

Oltre i 50mila di reddito si passa direttamente al 43%. Anche le detrazioni d’imposte modificate

MODIFICA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Sconto di 0,80% su imponibile non eccedente i 2692,00 mensili x  13 mensilità (35.000 annui)

Per effetto delle due disposizioni precedenti, il “netto” dei lavoratori subirà delle variazioni, di norma positive.

RIDUZIONE CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA DEL 50% PER LE LAVORATRICI MADRI AL RIENTRO DAL LAVORO

Prevista per 12 mesi, al rientro dopo l’astensione obbligatoria di maternità.

NORME PENSIONISTICHE – FINE QUOTA 100 – NEL 2022 QUOTA 102

Al 31/12/2021 cessa la possibilità di andare in pensione con quota 100 (38 anni di contributi e 62 anni di età).

Viene introdotta la “quota 102” (38 anni di contributi e 64 anni di età)

Restano invariate le altre modalità (pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata) oltre a Opzione Donna e Ape sociale, e vengono introdotte nuove tipologie di lavori usuranti.

ESTENSIONE DEL SUPER GREEN PASS E RIDUZIONE DELLE QUARANTENE DA CONTATTO DAL 10/01/2022

Il 29/12/2021 il Governo ha approvato un ulteriore Decreto Legge contenente novità in tema di quarantene e estensione del Super Green Pass (rilasciato solo a seguito di vaccino o guarigione). Il Decreto di cui comunque si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe contenere le seguenti novità decorrenti dal 10/01/2022:

  • Necessità di Super Green Pass per l’accesso ai seguenti servizi: Alberghi e strutture ricettive, feste seguenti a cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita, piscine, centri natatori e benessere (anche all’aperto), centri culturali, sociali e ricreativi, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • Capienze: ridotte al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso;
  • Quarantene ridotte (“auto-sorveglianza”): La quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con soggetto confermato positivo al COVID-19 non è più prevista nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione clinica o dalla somministrazione della “dose booster” (o terza dose).  In questo caso vige l’obbligo di “auto-sorveglianza”, che comporta l’obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dal contatto. Solo in caso di sintomi è previsto un test molecolare o rapido al 5° giorno dal contatto. La cessazione della auto-sorveglianza (o della quarantena) avviene al seguito di tampone negativo che potrà essere anche rapido ed anche somministrato da strutture private.

Forniremo ulteriori dettagli su quanto sopra non appena le norme verranno definitivamente approvate.

 

Scarica qui di seguito l’allegato:

UNI_Intermittenti_giugno2015 (file.pdf 129kB)

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 46 – Fax +39040 3478684

 

Orario:
Lun. – Gio.   (9.00-13.00   16.00-18.00)

Ven.   (9.00-13.00)

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