CIRCOLARE 30/11/2022 – MODIFICA LIMITE FRINGE BENEFIT DECRETO AIUTI QUATER – IL “BONUS BOLLETTE” – GLI EFFETTI SULLE PAGHE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 – NOTE SUL BONUS 150 EURO 11/2022

Di seguito alcune importanti indicazioni all’attenzione in particolare delle aziende che mettono a disposizione dei lavoratori autovetture ad uso promiscuo e altri fringe benefit, e che intendono erogare il cd “Bonus utenze domestiche” già illustrato nella precedente circolare delle Studio.

Premessa

  • Il decreto “aiuti Quater” entrato in vigore il 19/11 scorso, ha elevato a 3000 euro il valore complessivo dei fringe benefit erogabili nel 2022.
  • Il decreto “aiuti Ter” aveva già elevato il limite usuale di 258 euro a 600, e aveva introdotto la possibilità di erogare “somme” direttamente a rimborso di utenze domestiche, nell’ambito di questo tetto.
  • Quindi ad oggi, 3000 euro è il tetto complessivo, comprensivo sia dei rimborsi utenze in denaro che dei fringe benefit in natura (autovettura, buono spesa 200 euro metalmeccanici, alloggi..)
  • Sono invece fuori dal computo per il tetto i buoni pasto, anche se parzialmente imponibili (limite esenzione 8 euro elettronici, 4 euro cartacei), il bonus carburante 2022 di 200 euro, e quanto previsto dai regolamenti welfare “collettivi”.
  • Attenzione che il superamento anche di 1 euro del valore di 3000 per fringe benefit vari e rimborsi bollette, fa diventare imponibile fiscale e previdenziale l’INTERO VALORE del fringe benefit (Indicativamente, su 3000 euro l’azienda pagherebbe circa il 30% di contributi e il lavoratore la sua quota di contributi – es. 9.49% – e poi le imposte, di norma l’aliquota marginale, 25% o 35% ad esempio)

Gli effetti sulle paghe di novembre e dicembre 2022

  • L’elevamento a 3000 euro del tetto di esenzione fa si che il valore convenzionale delle autovetture, concesse ad uso promiscuo, su cui azienda e lavoratore hanno pagato imposte e contributi nella misura sopra indicata fino ad ottobre 2022, e il cui valore sia inferiore a 250 euro mese, diventi TOTALMENTE ESENTE, sia a livello contributivo che fiscale.
  • Quanto sopra quindi subito sulla paga di novembre 2022, anche con recupero sui mesi precedenti, da effettuarsi anche a dicembre 2022.
  • Ma il controllo di tale esenzione deve essere fatto sommando anche eventuali altri benefit, per i metalmeccanici il buono spesa di 200 euro previsto contrattualmente, ma anche l’eventuale bonus bollette per l’azienda che ritenga di erogarlo.
  • Per cui si può verificare che, in presenza di un valore autovettura convenzionale annuo di 2400 euro (200×12 mesi), di un buono spesa di 200 (totale 2600  fringe benefit), l’erogazione di un bonus bollette di 500 euro faccia diventare totalmente imponibili tutte le somme sopradette (3100 euro) con oneri sia a carico azienda che lavoratore.
  • Alla luce di quanto sopra è necessario ponderare bene l’erogazione dei bonus, di concerto con lo studio, intervenendo con le possibili soluzioni.
  • Nel caso precedente, limitando il bonus bollette a 400 euro, non si supera la soglia di imponibilità
  • Ma si può verificare anche l’ipotesi che il solo valore autovettura superi di poco i 3000 euro (ad esempio 260 euro per 12 = 3120). In tal caso è sufficiente addebitare al lavoratore una quota minima per l’utilizzo del benefit (es 130 euro), per far diventare totalmente esente il valore autovettura (2990 euro)

Il rimborso utenza domestiche

  • Sul tema si rimanda alla precedente circolare (si veda il format di dichiarazione), l’unica differenza è appunto il nuovo tetto, che permette di rimborsare fino a 3000 euro di utenze del 2022 (fermo restando il concorso con altri fringe benefit sopra esposto). Si ricorda che il pagamento deve avvenire  entro il 12/1/2023, e che è possibile anche diversificare individualmente tali rimborsi, previa sussistenza della documentazione prevista.
  • Le aziende che intendono erogare, comunicano al referente paghe gli importi, che verranno inseriti in busta paga con la voce 280 “rimborso utenze domestiche”, nei mesi di novembre, dicembre o sulla 13ma. La documentazione a comprova o viene conservata e valutata dall’azienda, ovvero viene inviata allo scrivente studio per la conservazione, in quanto deve essere messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in caso di verifica. In caso di documentazione mancante o errata, la somma diventa totalmente imponibile ai fini fiscali e previdenziali, si ritiene con oneri tutti a carico dell’azienda.
  • L’importo verrà evidenziato nella prima nota in un apposito conto di costo.
  • Qualora l’erogazione avvenga nell’ambito di un regolamento welfare, quindi collettivamente, per chi avesse un regolamento in essere, l’esposizione della voce nel cedolino è diversificata (voce 281)

Il bonus di 150 euro nel mese di novembre 2022

  • Si è proceduto nel mese di novembre all’inserimento del bonus di 150 euro a carico INPS, per lavoratori con imponibile del mese inferiore a 1538 euro.
  • L’erogazione avviene previa consegna di una dichiarazione legata al diritto in assenza di altri rapporti di lavoro o come pensionati o altri percettori redditi a carico dello stato.
  • La dichiarazione è stata inviata ai lavoratori potenzialmente aventi diritto (con retribuzione contrattuale non superiore al limite di 1538); nell’elaborare le paghe di novembre, si sono verificati casi di lavoratori che per effetto di una minor retribuzione per eventi di malattia o assenza a carico INPS hanno diritto al bonus, o viceversa lavoratori che per effetto anche della sola festività non goduta di novembre (4/11), hanno perso il diritto. Le singole posizioni descritte vengono individuate e segnalate dal vostro referente paghe

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859  int. 51 – Fax +39040 3478684

Orario: Lun. – Ven.   (9.00-13.00)

Lascia il tuo commento

*