CIRCOLARE 28/4/2023 – AGGIORNAMENTO SULLO STAFF DELLO STUDIO, NOVITA’ SULLA NORMATIVA E INFORMAZIONI VARIE

Di seguito alcune comunicazioni sui contatti e lo staff dello studio, e poi alcune note su novità normativa dei primi mesi del 2023. Si segnala che il governo sta preparando un decreto lavoro, ancora in corso di definizione, che dovrebbe prevedere alcune importanti novità, in particolare la possibilità a determinate condizioni di stipulare con maggior facilità i contratti a termine anche fino a 24 mesi, alcune modifiche sul lavoro domestico, la diminuzione delle maxi sanzioni per omesso versamento delle trattenute previdenziali ai dipendenti, modifiche alla riforma del lavoro sportivo in vigore da 1/7/2023 e una agevolazione per l’assunzione di under 30 iscritti al programma garanzia giovani. Prevista inoltra la riforma del Reddito di Cittadinanza, ora denominato “Garanzia per l’Inclusione”.

 

LO STAFF DELLO STUDIO

Di seguito un aggiornamento dello staff dello Studio, con i relativi contatti. Si segnala che da quest’anno collabora con lo studio il consulente del lavoro Guido Damiani.

Titolare Professionista         Consulente del Lavoro ROBERTO ZUBIN roberto@studiocdlzubin.it

Consulenza Legale, Vertenze          Dott. Avv. ANDREA ZUBIN andrea@studiocdlzubin.it

Collaboratore professionista           Consulente del lavoro GUIDO DAMIANI   guido@studiocdlzubin.it

RPD Responsabile Protezione Dati dello Studio, Consulente Privacy Addetto paghe e varie VITTORINO SOSSI vittorino@studiocdlzubin.it vittorino.sossi@pec.it

Praticante Consulente del Lavoro  Dott. RICCARDO MORELLO riccardo@studiocdlzubin.it

Addetta paghe e varie pratiche       VANESSA C. vanessa@studiocdlzubin.it

Addetto paghe e varie pratiche       STEFANO S. stefano@studiocdlzubin.it

Pratiche collocamento (Assunzioni, Licenziamenti, …)  GIULIA G. giulia@studiocdlzubin.it

Addetta paghe e varie pratiche – DURC  CHIARA Z. chiara@studiocdlzubin.it

Addetta paghe e varie pratiche – Comunicazioni, Apertura, Variazioni aziende        AMBRA T.            ambra@studiocdlzubin.it

Addetta paghe e varie pratiche – Voucher, Lavoro Domestico   ANGELA R.  angela@studiocdlzubin.it

Amministrazione e Fatturazione    DEBORAH V. deborah@studiocdlzubin.it amministrazione@studiocdlzubin.it

Addetto paghe e varie – Agevolazioni INPS, Contributo Regionale, Denunce Infortunio      SIMONE P. simone@studiocdlzubin.it

Addetto paghe e varie pratiche – Agricoltura e CIG       FRANCO G. franco@studiocdlzubin.it cig@studiocdlzubin.it

Addetta paghe e varie pratiche – Tirocini             CHIARA N. novakc@studiocdlzubin.it

Addetto paghe e varie pratiche       ENRICO G. enrico@studiocdlzubin.it

Addetto paghe e varie pratiche       GIANCARLO B. giancarlo@studiocdlzubin.it

Addetta paghe e varie pratiche       SILVIA C. silvia@studiocdlzubin.it

Addetto paghe e varie pratiche       PIETRO F.  pietro@studiocdlzubin.it

L’ufficio ha orario per il pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Nel pomeriggio è attiva e presidiata la segreteria telefonica. I collaboratori dello studio sono reperibili via e-mail o telefonicamente allo 040773859 e poi direttamente anche tramite il numero interno o al cellulare aziendale per i lavoratori in smart working (recapiti da richiedere direttamente ai vostri referenti).

 

SINTESI SU ALCUNE NOVITA’

BUONO CARBURANTE ANCHE PER IL 2023

Il governo ha riconfermato anche per il 2023 il cd bonus benzina, per 200 euro, cioè la possibilità di comprare buoni carburante da destinare ai lavoratori a titolo di liberalità godendo di un parziale regime di esenzione. Tale valore si aggiunge all’importo di 258,23 di beni in natura (fringe benefit) erogabili ai lavoratori in regime di esenzione di imposte e contributi (quest’ultimo valore era stato elevato a 3000 euro eccezionalmente nel 2022, erogabile anche in denaro per rimborso utenze). La novità del 2023 è che i 200 euro di buono carburante resta soggetto a contributi essendo esente da imposte, quindi la sua corresponsione determina un costo aggiuntivo di circa il 30% a carico azienda e la trattenuta previdenziale a carico del lavoratore (circa 9%). Si ricorda che in caso di corresponsione di beni in natura aventi valore superiore alle soglie esenti (ad esempio l’utilizzo di un’ auto ad uso promiscuo) determina l’assoggettamento integrale dei benefit.

ULTIMA ORA

Nuova previsione di aumento della soglia di non imponibilità per i fringe benefit, il cui valore potrebbe salire, per questi ultimi mesi del 2023, dagli attuali poco più di 258 euro fino a 2-3mila euro, secondo l’ipotesi più accreditata (sono in corso le simulazioni sui costi), ma solo per i lavoratori con figli. L’annuncio di un nuovo intervento sui fringe benefit, cioè i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, dopo quelli operati nel 2022 contro caro energia e inflazione, si è saliti a 600 euro, poi a 3mila ma solo fino a fine scorso anno, è stato fatto ieri 27/04/2023 dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La misura è destinata ad entrare nel pacchetto Lavoro, assieme al rafforzamento del taglio al cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro.

MINIMI RETRIBUTIVI COLF E BADANTI 2023 ADEGUATI AL COSTO DELLA VITA

Nell’anno 2022 come noto si è determinato un aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo   di molto superiore ai valori degli ultimi anni. Tale indice ha avuto effetto ad esempio sui minimi retributivi per colf, badanti e baby sitter da gennaio 2023, che sono aumentati del 9,2%, a seguito della previsione del CCNL che prevede l’adeguamento dei minimi retributivi all’80% delle variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat al 30 novembre (nel 2022 11,5%) .

Referente per il lavoro domestico angela@studiocdlzubin.it

RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – INCREMENTO DI QUASI IL 10% PER EFFETTO DELL’AGGANCIO AL TASSO DI INFLAZIONE

Sempre l’indice ISTAT a dicembre 2022 ha avuto l’effetto di incidere in maniera importante sul  coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr), che è stato pari al 9,974576.  Questo ha fatto sì che il fondo tfr al 31/12/2022 accantonato sia aumentato, oltre che della quota maturata (circa una mensilità per ogni lavoratore), di un importo, a titolo di rivalutazione, di quasi il 10% del fondo dell’anno precedente. L’aumento quindi è stato tanto più rilevante quanto maggiore il fondo sia in relazione al numero dei dipendenti che della loro anzianità. Il dato è desumibile dal prospetto già inviato dallo Studio ai fini del bilancio 2022.  Si segnala che ad aprile 2023 c’è stata una inversione di tendenza, con un sostanziale stop dell’indice che rileva l’aumento del costo della vita.

PRESTAZIONE “OCCASIONALE” (EX VOUCHER)

La legge di Bilancio 2023 ha modificato la disciplina delle prestazioni pagate con i cosiddetti voucher, come segue.

  • Salito da 5mila a 10mila euro il massimale di compensi che ciascun soggetto utilizzatore può erogare tramite il contratto di prestazione occasionale (PrestO), con riferimento alla totalità dei prestatori (tale modifica vale anche per i “Libretti di Famiglia” per pagare prestazioni di lavoro domestico.)
  • Ampliato il campo delle aziende utilizzatrici che fino al 31 dicembre 2022 potevano avere  fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 fino a 10 lavoratori subordinati (soglia unificata anche per le strutture turistico-alberghiero che prima potevano avere fino a 8 dipendenti).
  • Nelle aziende alberghiere e nelle strutture ricettive non esistono più restrizioni per le categorie di prestatori, che potevano essere solo pensionati di vecchiaia o di invalidità, giovani studenti under 25 iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di sussidi (la legge di Bilancio 2023 ha fatto cadere questa restrizione)

Per quanto riguarda i settori di utilizzo, non c’è più alcuna distinzione di fatto, pur restando in vigore tutti gli altri divieti di uso dei voucher per cui

  • continua a esserne precluso il ricorso per le imprese dell’edilizia e dei settori affini,
  • rimane vietato l’uso di queste prestazioni occasionali nell’ambito degli appalti di opere o servizi

La legge di Bilancio 2023 include invece a pieno titolo tra gli utilizzatori anche le attività lavorative di natura occasionale effettuate da discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Nel settore dell’agricoltura la legge 197/2022 ha vietato il ricorso al PrestO, dando vita a un particolare contratto per il biennio 2023-2024, di durata non superiore a 12 mesi, ma nel limite di 45 giornate annue per lavoratore,  attivabile soltanto nei confronti di pensionati, disoccupati, titolari di reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali, studenti under 25, detenuti e internati. Tali soggetti – esclusi i pensionati – non devono essere stati occupati in agricoltura nel triennio che precede l’instaurazione del rapporto. La gestione è pressoché la stessa di un normale rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato (Otd).

La referente dello Studio per queste pratiche è angela@studiocdlzubin.it

DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA’ – RIDUZIONE IMPOSTE DAL 10% AL 5%

La legge di Bilancio 2023 prevede che «per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività,  .. è ridotta al 5 per cento».

Per tutte le altre regole valgono le norme e le circolari già in essere. Sotto l’aspetto oggettivo, si considerano  agevolabili «i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili». previsti da accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) e la defiscalizzazione è consentita per un importo massimo lordo di 3mila euro (4mila euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori). Gli accordi sindacali devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

I contratti di secondo livello  «devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati». Non possono fruire della detassazione i premi che non abbiamo determinato dei risultati incrementali rispetto al periodo precedente determinato nell’accordo.

Il beneficio è applicabile ai soli dipendenti con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a 80mila euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno a detassazione.

Viene prevista la possibilità di trasformare il premio monetario detassabile in servizi di welfare aziendale defiscalizzati (ad esempio, previdenza complementare, compensi in natura, voucher, servizi scolastici per figli eccetera). Tale soluzione consente di azzerare totalmente l’imposizione fiscale a carico del dipendente e la contribuzione previdenziale sia a carico del lavoratore sia a carico dell’azienda.

Per informazioni sul tema specifico i referenti sono andrea@studiocdlzubin.it e guido@studiocdlzubin.it

LAVORO SPORTIVO – PROROGA AL 1/7/2023 DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

La legge di Bilancio proroga la riforma del lavoro sportivo al 1/7/2023. Sul tema inoltre sono previste ulteriori modifiche dalla bozza del Decreto Lavoro in corso di discussione.

Sul tema specifico del lavoro sportivo il referente dello studio è riccardo@studiocdlzubin.it

TASSAZIONE DELLE MANCE

La norma prevede che bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive in generale siano chiamate ad applicare l’imposta sostitutiva sulle mance elargite dai clienti ai loro dipendenti sia in contanti, che  attraverso mezzi di pagamento elettronici. La disciplina riguarda solo i lavoratori con reddito di lavoro dipendente fino a 50mila euro, si applica l’aliquota del 5%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali territoriali, entro il limite del 25% del reddito di lavoro percepito nell’anno. Le erogazioni  sono escluse dalla retribuzione imponibile INPS, INAIL e dal TFR

Il sostituto dovrà, dunque, operare le ritenute fiscali con un prelievo sostitutivo. Operativamente le mance sono riversate ai lavoratori dal datore (in caso di ricezione tramite Pos o altri mezzi elettronici). Per i contanti, dovranno essere chiarite le modalità nel caso in cui ad esempio le mance siano state lasciate direttamente al lavoratore. Gli esercenti che incasseranno direttamente le mance, con canali elettronici o meno, per poi riversarle ai beneficiari, dovranno tener conto che tali somme non hanno la natura di corrispettivi e dunque dovranno essere trattate separatamente, in particolare come movimenti finanziari fuori campo Iva.

Contattare i vostri referenti paghe per ulteriori informazioni sul tema.

LO SMART WORKING NEL 2023

Lavoratori fragili

È stata spostata in avanti, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, la scadenza del diritto a svolgere la prestazione in modalità agile per i lavoratori (pubblici e privati) affetti da una serie di gravi patologie croniche tassativamente elencate da un decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 e certificate dal medico di base. Per questi lavoratori (“superfragili”) se le mansioni non sono compatibili, è prevista l’adibizione a una diversa mansione, «compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti», senza alcuna decurtazione retributiva. Non è necessario l’accordo individuale.

Genitori di under 14

Viena riproposta la norma, scaduta al 31 dicembre 2022, che attribuiva il diritto allo smart working ai dipendenti (privati) genitori di almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che non vi sia nel nucleo familiare un altro genitore che non lavora o gode di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa. La previsione rimane temporanea, con scadenza al 30 giugno 2023.

Stessa previsione, fino al 30 giungo 2023, per i lavoratori per i quali il medico competente attesta la condizione di maggior rischio di contagio Covid, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta durante la pandemia.

Per entrambe le categorie si prescinde dall’accordo individuale. A differenza che per i “superfragili”, il diritto è espressamente condizionato alla compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.

Priorità nello smart working

Restano ferme le categorie di dipendenti che non hanno un diritto ma una semplice priorità, rispetto agli altri lavoratori, nell’accesso allo smart working. (lavoratori disabili gravi, genitori di figli fino a 12 anni e di figli disabili gravi senza limite di età, chi usufruisce dei permessi per assistere un familiare disabile, caregiver). A costoro la priorità è attribuita in via stabile, senza scadenze temporali, ma l’accesso prioritario al lavoro agile avviene nel rispetto delle condizioni stabilite negli accordi individuali e collettivi.

Per informazioni sul tema i referenti sono andrea@studiocdlzubin.it riccardo@studiocdlzubin.it, per le notifiche al Ministero degli accordi angela@studiocdlzubin.it

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI

Si ricorda che le agevolazioni per donne prive di impiego regolarmente retribuite e under 36, prevista con decorrenza 1/1/2023, sono in attesa di regolamentazione INPS per l’applicazione a seguito del rilascio dell’autorizzazione della U.E.

È stata introdotta nel frattempo una nuova agevolazione, consistente nella riduzione dei contributi Inps per le aziende che partecipano al finanziamento di borse di studio di dottorato innovativo, previste dal P.N.R.R. (esonero contributivo pari a 3.750 euro annui per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in possesso del titolo di dottore di ricerca, o che siano o siano stati titolari di contratti per ricercatori a termine o a tempo indeterminato, per un massimo di due assunzioni per singola azienda, nel rispetto del tetto agli aiuti «de minimis».

CONTRIBUTO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Si segnala che la Regione Friulia Venezia da un lato sta procedendo a liquidare le domande di contributo per assunzioni e stabilizzazioni per istanze effettuate nei primi mesi del 2022. D’altra parte ha comunicato che NON sono più disponibili al momento risorse per assunzioni e stabilizzazioni del 2023 (lo Studio quindi non procede al momento ad effettuare istanze per il 2023.

Il referente dello studio per agevolazioni e contributi è simone@studiocdlzubin.it

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLA AL 30/6/2023 (PROROGATO IL TERMINE DEL 2/5/2023)

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato al 30 settembre) la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).  Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

Sul tema consigliamo di rivolgersi al proprio commercialista, per altri dettagli in studio contattare guido@studiocdlzubin.it

LAVORATORI “PADRI” – DIVIETO DI LICENZIAMENTO E PROCEDURA DI DIMISSIONI NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL FIGLIO.

Di seguito alcune novità importanti, mirate a parificare il lavoratore padre alla madre sotto alcuni profili in caso di cessazione rapporto nel primo anno di vita del figlio.

Se il padre fruisce i giorni di congedo di paternità obbligatorio (i 10 gg al 100% carico INPS) non può essere licenziato prima del 1° anno di vita del figlio sotto pena di nullità del licenziamento. Questo vuol dire che si rischia la condanna alla reintegra sul posto di lavoro anche se in regime Jobs Act. Eccezioni alla regola sono le cessazioni per scadenza del tempo determinato, cessazione attività aziendale, grave motivo che costituisce giusta causa.

Se il padre si dimette nel periodo fino al 1° anno di vita del figlio: deve convalidare all’Ispettorato e non deve dare il preavviso, che invece l’azienda deve pagare come se fosse licenziato. Il lavoratore ha diritto alla NASPI, l’azienda quindi deve pagare il relativo ticket . Se il padre si dimette tra il 1° e il 3° anno di vita del figlio deve dimettersi all’Ispettorato ma non ha la NASPI e deve dare il preavviso all’azienda

NOTA INFORMATIVA SUI FONDI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLA VOSTRA FORMAZIONE AZIENDALE

Si tratta di una concreta opportunità per la Vs impresa di intervenire in prima linea nella formazione e nella crescita professionale dei collaboratori e, di conseguenza, generare un vantaggio competitivo per incrementare la redditività aziendale.

I fondi interprofessionali sono organismi di natura associativa, promossi dalle organizzazioni sindacali, che hanno lo scopo di promuovere attività di formazione continua per i dipendenti delle aziende.

Tramite questi fondi, infatti, i datori di lavoro possono coinvolgere i dipendenti in percorsi di formazione in modo gratuito; i fondi paritetici interprofessionali sono finanziati dal “contributo obbligatorio per la disoccupazione volontaria “; questo contributo deve essere versato obbligatoriamente da tutti i datori di lavoro e per ciascun dipendente; ed è pari allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori.

L’unico modo che hanno le aziende per recuperare e gestire tale contributo è di destinarlo ad un fondo interprofessionale.

L’adesione ai fondi non comporta alcun costo per le Vostre imprese, che potranno aderire o rinunciarvi in qualsiasi momento.

Il motivo importante di questa comunicazione, nel caso non ne siate già a conoscenza, è il seguente:

  • tutti i corsi obbligatori previsti dalla normativa cogente afferenti sicurezza sul lavoro e/o altre materie specifiche (da verificare nel dettaglio) destinati ai Vs lavoratori, possono essere finanziati fino al 100% del loro costo.
  • Nel caso siate interessati alla proposta vogliate contattarci per una verifica preliminare; il nostro riferimento per questo argomento sarà il Consulente del Lavoro Guido Damiani guido@studiocdlzubin.it o in alternativa il Dott. Riccardo Morello riccardo@studiocdlzubin.it

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859   Fax +39040 3478684

 

Orario: Lun. – Ven.   (9.00-13.00)

 

Lascia il tuo commento

*