IL DECRETO Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità“),
LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI F24 DI APRILE E MAGGIO 2020
Il DL 23/2020 in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
La sospensione è però subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta, come segue:
- i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato il limite di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente);
- i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente).
Sono sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.
Devono essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni (codice 1040) .
Per i versamenti ai fondi sanitari integrativi e fondi pensione non risulta invece che ci sia una sospensione generalizzata dei versamenti (per cui si dovrebbe procedere a scorporare tali versamenti ed effetturli se compresi nel modello F24 – esempio Metasalute e Fondo Est – ovvero attendere la richiesta e procedere al pagamento non appena richiesti dagli enti)
ATTENZIONE:
I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. |
In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.
In relazione al modello F24 in scadenza il prossimo 16 aprile, l’azienda valuterà autonomamente o di concerto con il commercialista se sussistono i requisiti di cui ai punti 1) o 2) precedenti per la sospensione del versamento. In particolare per il modello F24 presentato con Entratel dal nostro studio, sarà necessario comunicare al vostro referente paghe se, sussistendo i requisiti, si intende non versare.
CIG PER NEOASSUNTI
Sempre nel DL 23/2020 sono stati inseriti ai fini degli ammortizzatori sociali anche gli assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo 2020. Sugli effetti pratici si veda più avanti l’esposizione.
Il decreto, come da denominazione, contiene altre norme e strumenti per dare liquidità all’aziende. Su questi è opportuna una visione diretta del testo, anche supportata dal vostro commercialista.
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL DPCM 22 MARZO 2020
Si ricorda che il decreto che aveva sospeso le attività non essenziali individuate in base ai codici ATECO indicate nell’allegato, inizialmente previsto con scadenza 3 aprile, è stato prorogato al 13 aprile 2020.
Si attende quindi per dopo Pasqua l’aggiornamento del decreto, con la proroga dello stesso o la parziale riapertura di alcune attività.
ALTRE NOTIZIE
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Si richiama quanto già evidenziato nelle precedenti circolari. In particolare si evidenzia quanto segue
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – AZIENDE TERZIARIO FINO A 5 DIPENDENTI “FTE” (full time equivalenti)
Con l’intesa della Regione Friuli Venezia Giulia del 25 marzo scorso è stato dato attuazione a questo strumento al fine di integrare la retribuzione perduta dai lavoratori per effetto dalla sospensione o riduzione attività dovuta all’emergenza.
Le aziende potenzialmente coinvolte sono state contattate dallo Studio, ai fini della redazione della informativa sindacale e dell’istanza sul sito ADELINE della Regione.
Con il citato decreto 8/4/2020 è stata introdotta l’esenzione dal bollo di 16 euro, già richiesto precedentemente.
Allo stato degli atti la procedura è la seguente.
- Sono state inviate le informative sindacali e inserite sul sito della Regione le domande predisposte sulla base dei documenti inviati allo studio dalle aziende.
- Per le domande aventi decorrenza dal mese di marzo 2020, vengono inserite nelle buste paga di marzo le trattenute per le ore non lavorate per sospensione o riduzione, con proporzionale riduzione dei ratei escluso il TFR che si matura integralmente.
- La Regione verifica le pratiche ricevute e le trasmette all’INPS.
- L’INPS valuta la pratica e trasmette all’azienda (per il tramite del consulente), l’autorizzazione al pagamento.
- Solo a questo punto lo studio – ricevuta l’autorizzazione – può inviare all’INPS il modello SR41 che contiene il numero delle ore non lavorate, la retribuzione di riferimento per la scelta del primo o secondo tetto di massimale, e l’I-BAN del lavoratore precedentemente comunicato dall’azienda allo studio.
- Ricevuto il modello SR41, l’INPS provvede a bonificare al lavoratore l’importo
- Nel frattempo lo studio deve inviare alla Regione la consuntivazione delle ore di sospensione
I tempi di ricezione delle somme da parte del lavoratore sono quindi subordinate al completamento dell’iter sopra indicato, quindi è ipotizzabile non prima della fine del mese di aprile.
Per quanto riguarda gli importi che i lavoratori riceveranno, si richiamano le precedenti circolari e si invia un prospetto excel esemplificativo. Da considerare che sull’importo lordo (per marzo ad esempio 5,34 euro lordi orari) di norma non vengono applicate le detrazioni fiscali in quanto già usufruite in sede di paga di marzo, (salvo il caso di sospensione completa a zero ore) per cui si prevede l’applicazione dell’aliquota del 23% irpef e delle addizionali. A fine anno l’INPS rilascerà la CU del reddito corrisposto e il lavoratore dovrà presentare modella 730 per conguagliare le imposte complessivamente dovute, anche a con recupero a credito.
Si ricorda che l’azienda è ovviamente libera di integrare lo stipendio, anche con acconti da trattenere al momento della percezione dell’importo da parte del lavoratore.
Inoltre è stata firmata una convenzione tra banche e Ministero del Lavoro, al fine di anticipare le somme complessivamente previste in caso di sospensione a zero ore per 9 settimane, nella misura prevista di 1400 euro, alle condizioni indicate nell’accordo, che si allega. In particolare nella Regione FVG ci sono delle convenzioni ad oggi con le Banche di Credito Cooperativo e con altri istituti di credito regionali. Sul tema è opportuno che ogni lavoratore contatti la sua banca.
Alla luce dell’inserimento dei neo assunti dopo il 23/2 e fino al 17/3/2020, si attendo istruzioni operative per integrare le istanze inserendo questi lavoratori se sospesi.
ALTRI AMMORTIZZATORI SOCALI
Per quanto riguarda gli altri ammortizzatori sociali, per i quali le procedura sono state avviate come da indicazione azienda (comunicazione al sindacato, istanza all’INPS) si conferma che
- Per la CIG ORDINARIA (aziende industriali e settore edile) e per l’ASSEGNO ORDINARIO DEL FIS FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE, qualora l’azienda abbia optato per il pagamento diretto dall’INPS al lavoratore, l’iter è quello sopra indicato e anche i relativi tempi di pagamento, ad eccezione del fatto che la prima istanza non viene fatta alla Regione ma direttamente all’INPS. Qualora invece l’azienda abbia anticipato, l’INPS comunica alle aziende, dopo l’istanza, l’autorizzazione a conguagliare sul prossimo modello F24 gli anticipi (sperabilmente al 16 maggio, fermo restando il blocco dei versamenti che posticipa il recupero).
- Per il FSBA fondo solidarietà bilaterale artigiani, il periodo di copertura già previsto al 31 marzo è stato portato d’ufficio al 25 aprile. In questo caso gli IBAN per il pagamento sono stati già comunicati al fondo, per cui per le istanze autorizzate lo studio dovrà inserire il rendiconto mensile dell’effettivo utilizzo delle ore, ai fini del successivo pagamento al lavoratore. In caso di azienda che non avevano versato la contribuzione al fondo artigiano in relazione alla dubbia applicazione (es. aziende artigiani con CCNL commercio) viene effettuata una regolarizzazione delle contribuzioni a partire dal prossimo anno.
Anche per questi strumenti, alla luce dell’inserimento dei neo assunti dopo il 23/2 e fino al 17/3/2020, si attendo istruzioni operative per integrare le istanze inserendo questi lavoratori se sospesi.
Le aziende che devono ancora fare ricorso agli ammortizzatori sociali possono contattare
andrea@studiocdlzubin.it per la CIG in deroga e il FSBA
roberto@studiocdlzubin.it per la CIG ordinaria e il FIS.
ALTRI STRUMENTI
Per gli altri strumenti “straordinari” si richiamano le precedenti circolari (Congedi straordinari per i genitori al 50%, , congedi extra L. 104, ecc.)
Per i bonus una tantum dovuti ai lavoratori autonomi, o collaboratori coordinati e continuativi, è possibile fare ancora le istanze, previa richiesta PIN individuale in forma semplificata (Allegato messaggio INPS 1381)
COVID-19 E INFORTUNIO SUL LAVORO
L’INAIL ha emesso una circolare con la quale si evidenza quali sono i casi in cui la contrazione del Virus possa essere considerata infortunio sul lavoro e non malattia comune. Si tratte in generale delle attività del settore sanitario, case di riposo, ma anche addetti al pubblico, front-office, commessi supermercato. In questi casi deve essere il medico a redigere il certificato di infortunio al posto del certificato di malattia. E in tal caso il certificato deve essere inviato allo studio per la denuncia di infortunio entro le 48 ore.
OPERATIVITA’ DELLO STUDIO
Lo studio continua a lavorare con alcuni operatori in studio ed altri in smart working. In studio è attiva una segreteria telefonica i cui messaggi sono gestiti in tempi rapidi per quanto possibile. Sono attivi tutti gli altri indirizzi email degli operatori.
Sul sito www.studiocdlzubin.it sono presenti sia circolari di carattere generale in tema lavoro, previdenza e fisco, sia queste circolari personalizzate, oltre ai recapiti dello Studio.
Lo Studio in questo periodo deve affrontare una mole di lavoro di carattere eccezionale, legata alla gestione delle casse integrazioni in particolare, al fine di accelerare al massimo il completamento delle pratiche affinché i lavoratori possano ricevere le integrazioni dovute e le aziende possano essere supportate con tutti gli strumenti a disposizione per affrontare l’emergenza.
Per tale motivo si chiede che le pratiche non aventi carattere di urgenza siano posticipate, e che in ogni caso ci sia la massima pazienza e collaborazione reciproca per il raggiungimento degli obiettivi.
Anche e soprattutto in questo periodo complicato, mi preme infine di dare a tutti, clienti e tutti i collaboratori, anche a nome mio, di Andrea e di tutti i collaboratori di Studio, un augurio di Buona Pasqua.
Scarica qui gli allegati:
convenzione-anticipo-integrazione-salariali-corretta-Min
Mess INPS 1381 26-03-2020 PIN semplificato
SINTESI CIG FIS CIGD PER LAVORATORE
Cordiali saluti
Cdl Roberto Zubin
Avv. Andrea Zubin
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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