SUPERAMENTO GREEN PASS E MASCHERINE

Il Governo ha ulteriormente allentato le misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica, lasciando scadere i termini fissati nel precedente DL 24/2022. Sono state tuttavia prorogate mediante Ordinanza del Ministero della Salute alcune disposizioni in merito agli accessi nel territorio dello stato e sull’uso delle mascherine, in attesa della conversione in legge del decreto. Riepiloghiamo di seguito le novità, particolarmente con riguardo alla fine dell’obbligo di green pass per l’accesso al luogo di lavoro e di quello di indossare la mascherina in alcuni luoghi chiusi.

USO DEL GREEN PASS

Dal 1° maggio 2022 non è più richiesto il Green Pass, sia nella versione “base” che “rafforzata” per tutte le attività per cui era sinora previsto (bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri, concerti).

Non è più richiesto neppure per l’accesso sul luogo di lavoro, con controllo a cura del datore di lavoro. I lavoratori eventualmente sospesi fino al 30.04.2022 possono perciò rientrare al lavoro. Cessano di conseguenza anche le modalità adottate per la verifica del Green Pass sul luogo di lavoro dallo scorso mese di ottobre (verifica con app, applicativo “Green Pass +50” dell’INPS).

Se il lavoratore sospeso per mancanza di Green Pass non si ripresenta al lavoro è passibile di sanzione disciplinare, salvo giustifichi in qualche modo l’assenza (malattia, richiesta di ferie o permessi accolta dal datore di lavoro, etc.). Si rammenta che l’assenza ingiustificata protratta per più giorni – di norma oltre i tre – consente il licenziamento dei lavoratori.

Per l’applicazione delle sanzioni è necessario seguire il procedimento dettato dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL. In presenza di casistiche di questo tipo vi invitiamo a prendere contatti tempestivamente con il nostro studio per la predisposizione della documentazione necessaria.

Il Green Pass resta, infine, per l’ingresso nei Paesi UE (le norme variano a seconda del paese), ma per il rientro in Italia non è più richiesto il Passenger Locator Form.

OBBLIGHI VACCINALI

Restano fermi gli obblighi vaccinali già in vigore, con le modalità fissate dal DL 24/2022 che qui si ricordano:

  • Personale sanitario e operatori d’interesse sanitario: proseguono gli obblighi vaccinali e le sospensioni già disposte fino al 31 dicembre 2022. È stato tuttavia previsto che in caso di guarigione possano riprendere temporaneamente il lavoro per tutto il periodo in cui la vaccinazione è differita. In questi casi gli operatori devono fare istanza all’Ordine di appartenenza e comunque produrre la certificazione vaccinale non oltre i 3 giorni successivi alla scadenza del differimento dell’obbligo vaccinale.
  • Lavoratori nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e simili: le norme già in vigore proseguono fino al 31 dicembre 2022.
  • Personale non sanitario che opera in strutture sanitarie, studi medici, diagnostici e simili:  proseguono gli obblighi vaccinali e le sospensioni già disposte fino al 31 dicembre 2022. È stato tuttavia previsto che in caso di guarigione possano riprendere temporaneamente il lavoro per tutto il periodo in cui la vaccinazione è differita. In questi casi gli operatori devono fare istanza al datore di lavoro e comunque produrre la certificazione vaccinale non oltre i 3 giorni successivi alla scadenza del differimento dell’obbligo vaccinale.
  • Personale della scuola, università, formazione, polizia, sicurezza e soccorso pubblico, amministrazione penitenziaria: l’obbligo vaccinale prosegue fino al 15 giugno 2022, al contempo, tuttavia, dal 1° maggio 2022 possono accedere al luogo di lavoro senza esibire il Green Pass. Potranno comunque essere assoggettati all’ammenda di euro 100,00 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

MASCHERINE

Dal 1° maggio 2022 cade definitivamente l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi all’aperto dove residuava (es. stadi) mentre nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico resta solo “raccomandato”.

Ciò vale anche per i luoghi di lavoro: le mascherine al chiuso non sono più obbligatorie per legge ma restano raccomandate. I datori di lavoro possono quindi anche decidere di mantenerle nell’ambito dei protocolli anticontagio vigenti.

Le mascherine restano comunque obbligatorie per l’accesso ai seguenti luoghi al chiuso:

  • Mascherina FFP2:
    • Aerei, navi e traghetti interregionali, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • Autobus per il trasporto di persone o NCC, trasporto pubblico locale o regionale;
    • Scuolabus per la scuola primaria e secondaria di primo o secondo grado;
    • Spettacoli pubblici al chiuso (teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento o musica dal vivo) e eventi e competizioni sportive al chiuso.
  • Mascherina chirurgica o di cortesia:
    • per lavoratori e utenti di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, RSA, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti.
    • Nella scuola, fino alla fine dell’anno scolastico.

Sono esenti dagli obblighi di cui sopra solamente i bambini sotto i 6 anni, le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i soggetti con patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

 

A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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