VERIFICA NUOVI OBBLIGHI DAL 2020 PER COMMITTENTI E APPALTATORI IN RELAZIONE A VERSAMENTO RITENUTE F24 PER LAVORATORI ADDETTI AD APPALTI E SUBAPPALTI – ART. 4 DL 124/2019 CONVERTITO CON MODIFICAZ. L. 157/2019

Si ritorna sul tema in oggetto. Si allega una sintesi operativa, della Fondazione Studi Consulenti che analizza la norma anche in relazione alle sue implicazioni pratiche e alla prime interpretazioni.

Si riporta di seguito una sintesi operativa.

A) Sono obbligati i COMMITTENTI di opere e servizi in presenza di tutti e 5 i seguenti requisiti oggettivi

  • 1) importo SUPERIORE A 200.000 ANNUO per commessa o somma di commesse con la stessa impresa
  • 2) affidano lavori con CONTRATTO DI APPALTO, subappalto o “rapporti negoziali comunque denominati
  • 3) i lavori sono caratterizzati da PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA,
  • 4) i lavori sono svolti PRESSO LE SEDI DI ATTIVITA’ DEL COMMITTENTE,
  • 5) i lavori sono svolti con l’UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE o “ad esso riconducibili in qualche forma”

B) In cosa consiste l’OBBLIGO per i committenti

  • RICHIEDERE COPIA DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE (sezione Erario del modello F24) TRATTENUTE dall’impresa APPALTATRICI, subappaltatrice o affidataria dei lavori, relativa ai LAVORATORI DIRETTAMENTE IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA O SERVIZIO, con DISTINTE DELEGHE PER CIASCUN COMMITTENTE, SENZA POSSIBILITA’ di COMPENSAZIONE CREDITI

C) Di conseguenza, gli obblighi per le IMPRESE APPALTATRICI, SUBAPPALTATRICI o AFFIDATARIE dei lavori come sopra indicato sono i seguenti

  • Entro 5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI alla SCADENZA del modello F24, trasmettere al COMMITTENTE o al APPALTATORE (per il SUBAPPALTATORE) le DELEGHE di versamento distinte per commessa – SENZA POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE CREDITI,
  • Nello stesso termine un ELENCO NOMINATIVO di TUTTI I LAVORATORI (Identificati con il codice fiscale) impiegati nell’appalto o subappalto nel mese precedente, con il DETTAGLIO DELLE ORE PRESTATE NELL’APPALTO o subappalto, della RELATIVA RETRIBUZIONE, e del DETTAGLIO DELLE RITENUTE FISCALI, con separata INDICAZIONE di quelle relative all’appalto o subappalto.

In relazione agli obblighi di cui sopra:

  • I modelli F24 “PER COMMESSA” devono essere predisposti indicando nella sezione COOBBLIGATI il codice fiscale del COMMITTENTE, preceduto dal codice identificativo “9”.
  • La quantificazione delle ritenute per lavoratore e per commessa deve avvenire secondo “parametri oggettivi”, e in modo da rendere possibile al committente una verifica sulla “congruità” di dette ritenute

D) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEL COMMITTENTE  E SANZIONI

Se il committente non riceve la documentazioni sopra indicata, o valuta l’insufficiente versamento delle ritenute, deve

  • SOSPENDERE IL PAGAMENTO dei corrispettivi maturati (fino al 20% del valore della commessa, o fino al monte ritenute non versate)
  • COMUNICARE l’inadempimento all’Agenzia Entrate entro 90 giorni

In mancanza dei predetti adempimenti, il committente sarà obbligato al pagamento della stessa sanzione tributaria irrogata all’impresa appaltatrice o sub appaltatrice per le omissioni tributarie

CHI SONO I SOGGETTI “NON OBBLIGATI” e i SOGGETTI “ESONERATI” IN PRESENZA DI ALCUNI REQUISITI

E) REQUISITI RELATIVI ALLA COMMESSA CHE NON OBBLIGA ALLA PREDEDETTA PROCEDURA

La mancanza di anche uno solo dei 5 requisiti oggettivi sopra indicati in relazione alla commessa nel suo complesso, fa si che NON sussista l’obbligo, quindi

  • Nel rapporto tra committente e appaltatore, la commessa (o la somma delle commesse) non supera i 200.000 euro nell’anno
  • Non siamo in presenza di un contratto di appalto, sub appalto, affidamento lavoro o rapporto negoziale comunque denominato
  • NON ci sia prevalenza di manodopera (secondo alcuni si intende più del 50%)
  • i lavori NON sono svolti presso sedi di attività del committente,
  • NON vengono utilizzati beni strumentali del Committente.

F) CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL’IMPRESA APPALTATRICE, SUBAPPALTATRICE O AFFIDATARIA CHE ESONERANO DALLA PROCEDURA

Anche in presenza dei 5 requisiti di cui sopra , le imprese APPALTATRICI, SUBAPPALTATRICI o AFFIDATARIE dei lavori che siano nelle sotto indicate condizioni possono chiedere al subappaltatore l’ESONERO dalla nuova disciplina, allegando una CERTIFICAZIONE che attesti che

  • L’impresa è
  1. ATTIVA da ALMENO 3 ANNI,
  2. in regola con la PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI,
  3. ha eseguito nel triennio VERSAMENTI FISCALI nella misura paria ALMENO al 10%  del FATTURATO
  • Non ci sono ISCRIZIONI A RUOLO o ACCERTAMENTI ESECUTIVI o AVVISI DI ADDEBITO IN AGENZIA RISCOSSIONE per imposte, IRAP, contributi, SUPERIORI A 50.000 per i quali i termini risultino SCADUTI.

La CERTIFICAZIONE è RILASCIATA dall’Agenzia delle Entrate, vale 4  mesi. La situazione indicata deve sussistere alla fine del mese precedente la data di versamento F24. Al momento non abbiamo riscontro di modalità operative e tempi di rilascio di tale certificazione.

  1. COSA DEVONO FARE LE AZIENDE IN QUESTA FASE
  2. Se sono COMMITTENTI, identificare le imprese appaltatrici, se la commessa presenta i 5 requisiti indicati, in modo da richiedere, con scadenza entro 5 giorni lavorativi dal prossimo F24 e successivi (il primo 5 giorni lavorativi dopo il 17/2/2020) la documentazione indicata al punto C), ovvero la certificazione di esonero di cui al punto F)
  3. Analogamente, se sono appaltatrici, in relazione alle imprese subappaltatrici
  4. Se sono imprese appaltatrici o subappaltatrici, o affidatari di lavori, in presenza di commesse aventi i 5 requisiti, in cui sono impiegati lavoratori alle proprie dipendenze, verificare se sono in possesso dei requisiti di esonero di cui al punto F), e contattare immediatamente l’Agenzia delle Entrate per il rilascio della Certificazione di esonero. In mancanza della predetta certificazione, attivarsi per determinare i lavoratori impiegati nei singoli appalti, e comunicare allo studio il codice fiscale del committente, i nomi e le ORE dei lavoratori impiegati negli appalti, in modo che lo studio possa determinare l’elenco, la retribuzione, e le ritenute mediamente dovute per l’appalto, e predisporre il relativo modello F24 “per commessa”, ai soli fini delle ritenute, senza compensazione crediti (che andranno, si ritiene, a scomputo dei contributi e delle ritenute dovute per i lavoratori non addetti all’appalto )

Le imprese di cui al punto a) e b) sopra dovrebbero quindi attivarsi per controllare la relativa documentazione, anche con il supporto dello Studio.

Per gli adempimenti di cui al punto c) sopra attendiamo gli strumenti forniti dal software gestionale paghe.

 

Scarica qui l’allegato

Approfondimento_FS_07012020_somministrazione_illecita_web

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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