Si informano i clienti che L’Ispettorato del Lavoro ci ha fornito oggi le prime indicazioni sull’obbligo, per i soli imprenditori e professionisti, di comunicare la durata effettiva del lavoro dei voucheristi.
Si ricorda che l’obbligo consiste nel dover comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione ogni giorno di effettivo utilizzo dei voucher e le ore di inizio e fine del lavoro. Le sanzioni previste sono da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore di cui si omette la comunicazione.
L’ispettorato ha chiarito che la comunicazione va fatta con una email ordinaria (non PEC) al nuovo indirizzo Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it. Per l’uso di voucher in province diverse contattateci per avere l’indirizzo esatto.
L’e-mail deve:
- Indicare nell’oggetto codice fiscale e ragione sociale del committente
- Contenere nel TESTO e NON in allegato i seguenti dati:
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE | |
CODICE FISCALE COMMITTENTE | |
NOME COGNOME LAVORATORE | |
CODICE FISCALE | |
LUOGO DI LAVORO | |
GIORNATA DI LAVORO | |
ORA DI INIZIO | |
ORA DI FINE |
- In caso di annullamento o modifica dell’orario è necessario fare una nuova e-mail scrivendo prima della tabella SI ANNULLA/ SI MODIFICA LA SEGUENTE PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO entro 60 minuti prima dell’evento.
Vedi di seguito l’e-mail esemplificativa (cliccaci sopra per vederla in grande).
Per informazioni ulteriori è disponibile Andrea ai recapiti telefonici dello Studio o alla e-mail andrea@studiocdlzubin.it.
Cordiali saluti
STUDIO ZUBIN ROBERTO
CONSULENTE DEL LAVORO
Via San Francesco D’Assisi 14/1 34133-Trieste
Tel.: +39040 773859 Fax +39040 3478684
Orario: Lun.- Giov 9.00-13.00 16.00-18.00, Ven 9.00-13.00
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