PAGAMENTO IN CONTANTI STIPENDI DA 1/7/2018 E ALTRE NOVITA’ IN SINTESI

Di seguito alcune novità per l’amministrazione del personale relative a questo periodo

ATTENZIONE! PRO-MEMORIA – DAL 1°LUGLIO 2018 NON PIU’ STIPENDI IN CONTANTI

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato (quindi sia dipendenti che collaboratori coordinati e continuativi che soci di cooperativa). Sono compresi anche i lavori di brevissima durata, come ad esempio contratti a termine nel turismo, e i lavoratori a chiamata e i contratti a tempo parziale con ore minime.  Si prescinde anche dall’importo, che può essere minimo, e dal suo eventuale frazionamento.

Sono esclusi espressamente dalla norma solamente i rapporti di lavoro domestico, il cui datore di lavoro è un privato quindi.

Si ricorda che comunque anche precedentemente i pagamenti pari o superiori a 3000 euro non potevano essere fatti in contanti (neanche per i domestici)

Queste le uniche modalità di pagamento previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018:

bonifico(bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore

strumenti di pagamento elettronico

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postaledove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

emissione di un assegnoconsegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Chi non si adegua può essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. L’eventuale sanzione irrogata, ove pagata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, è ridotta o al doppio del minimo o a un terzo del massimo (la meno onerosa). Dunque, l’inosservanza delle disposizioni (contenute nell’articolo 1, commi da 910 a 914, della legge 205/2017) può costare almeno 1.666,67 euro

Il Ministero precisa che, alla luce di quanto sopra, la firma del lavoratore sulla “busta paga” (copia del LUL) non può costituire comunque quietanza della ricevuta delle somme. Con la firma sulla busta paga il lavoratore attesta solo di aver ricevuto il prospetto. La prova dell’avvenuto pagamento sarò data adesso solamente dal bonifico, nella cui causale è necessario precisare appunto che trattasti di “stipendio mese/anno”.

 

Alcuni aspetti da chiarire

Non è chiaro il trattamento dei “tirocinanti / borsisti” (in quanto la norma parla di “retribuzioni” e non di rimborso spese / borse di studio)

Analogamente non è chiaro il trattamento dei rimborsi spese corrisposti dalle società sportive dilettantistiche, almeno fino a quando non verrà chiarito l’eventuale obbligo di inserimento delle somme nel libro unico del lavoro. Trattandosi di redditi attualmente classificati come “diversi” e non retribuzioni, dovrebbero essere esclusi dall’obbligo.

Anche sugli anticipi di cassa, dati tipicamente ai lavoratori che si recano in trasferta ad esempio, non è chiaro l’obbligo. Dal tenore delle norma, visto che poi transitano nel LUL, e potrebbero corrispondere sia a anticipo spese che anticipo retribuzione, è opportuno provvedere con strumenti elettronici.

I compensi corrisposti a lavoratori autonomi dello spettacolo, che transitano per il LUL solo ai fini previdenziali, dovrebbero essere esclusi in quanto appunto compensi di lavoro autonomo (salvo che non superino ovviamente i 3000 euro)

ATTENZIONE la norma entra in vigore al 1/7/2018, riguarda quindi anche retribuzioni di competenza giugno 2018 da pagare dal 1/7/2018. Ai fini organizzativi, se non si è già provveduto, è necessario avvisare i lavoratori che ancora venivano pagati in contanti e invitarli a comunicare le coordinate bancarie, ovvero gli estremi di uno strumento elettronico utilizzabile (per esempio carta di credito con Iban) oppure l’eventuale adozione di un sistema alternativo (per esempio, assegno circolare o bancario).

 

FINISCE A GIUGNO 2018 IL Q.U.I.R. (ANTICIPO TFR MENSILE IN BUSTA PAGA)

E’ giugno 2018 l’ultimo periodo di paga in cui il lavoratore dipendente del settore privato con un rapporto in essere da almeno sei mesi può richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda di TFR, sotto forma di integrazione mensile della retribuzione (Qu.I.R.).

A far tempo dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro ritorneranno a operare in linea con le scelte effettuate prima dell’opzione del QUIR. Quindi il TFR resta in azienda nelle aziende che non sono obbligate a versare al fondo tesoreria, ovvero viene versato all’INPS dalle aziende obbligate. (quelle che al 2007 avevano più di 50 dipendenti). Il dipendente che iscritto al fondo pensione, aveva optato per la QUIR, ritorna a versare al fondo pensione.

Da chiarire la posizione di quei lavoratori che, precedentemente alla norma in oggetto, si erano accordati per un anticipo mensile o periodico del TFR. Con il QUIR la somma andava in tassazione ordinaria, da luglio 2018, sempre che questa opzione non venga espressamente esclusa da qualche normativa, la somma rientrerebbe in tassazione separata.

 

ALCUNE NORME “PRE-ANNUNCIATE” DALL’ATTUALE GOVERNO.

Da notizie di stampa, si apprende che l’attuale governo ha intenzione di varare tra gli altri questi provvedimenti inerenti i rapporti di lavoro. Di seguito una sintesi, ovviamente si tratta di IPOTESI DA VERIFICARE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA

I contratti a termine restano privi di causali solo per una durata massima di 12 mesi. Dal primo rinnovo, bisogna indicare le causali che vengono “tipizzate” in modo rigido. Secondo la bozza, per ricorrere al contratto a termine bisognerà fare riferimento ad una di queste tre motivazioni: ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del lavoro. Si introduce l’incremento contributivo di un punto che servirà a finanziare la nuova indennità di disoccupazione (in aggiunta all’1,4% introdotto dalla legge Fornero), le proroghe scendono da 5 a 4.

Il tetto per i contratti a termine da calcolare sulla platea di lavoratori a tempo indeterminato, previsto dal CCNL al 20% includerà anche la somministrazione (ex interinali)

Abolizione dello staff-leasing (la somministrazione a tempo indeterminato).

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DA LUGLIO 2018

Come ogni anno a luglio si rinnovano le pratiche degli assegni al nucleo familiare. I dipendenti presentano istanza, indicando i componenti del nucleo familiare e i redditi relativi dell’anno precedente (2017). Si ricordano alcuni punti salienti sul tema

–         Nel nucleo familiare, sia per la percezione che per il reddito, entrano il coniuge e i figli minori; in questo caso è sufficiente l’istanza al datore di lavoro che eroga direttamente l’assegno in busta paga conguagliando l’importo dai propri versamenti INPS.

–         In tutti gli altri casi (tipicamente in presenza di figli minori con genitori non coniugati o separati / divorziati) è necessaria una “autorizzazione INPS” che viene rilasciata con scadenza, di norma tramite patronato. In assenza di tale autorizzazione il datore di lavoro non può erogare l’assegno. Il lavoratore in tal caso procede a richiedere l’autorizzazione, che arriva anche dopo qualche mese. A quel punto chiede gli arretrati, senza perdere quindi alcun diritto. L’unico problema può essere la capienza del versamento INPS del datore di lavoro, soprattutto per le piccole aziende, per cui l’erogazione degli assegni potrebbe essere effettuata con acconti fino a capienza di quanto il datore di lavoro versa all’INPS. C’è inoltre un tetto di 3000 al mese per gli arretrati da erogare.

–         Attenzione che il datore di lavoratore deve sempre versare al lavoratore la busta paga con l’assegno familiare, almeno per la quota relativa se ha problemi di liquidità, in quanto, se a fine mese, quando si presenta all’ INPS la denuncia delle somme a debito / credito (UNIEMENS) l’assegno non risulta pagato, ciò costituisce appropriazione indebita per il datore di lavoro con le relative conseguenze.

CONGUAGLI 730 NELLE PAGHE DI COMPETENZA LUGLIO 2018

Come ogni anno a luglio iniziano le procedure di rimborso o di pagamento delle somme derivanti da modello 730  per il tramite del datore di lavoro.

Tenuto conto che da quest’anno il termine ultimo di presentazione del 730, sia presso il CAF che pre-compilato, è il 23 luglio, i relativi rimborsi o pagamenti, che affluiscono direttamente allo scrivente per effetto della delega comunicata all’Agenzia delle Entrate, potranno transitare in luglio o agosto, o ancora successivamente in caso di dichiarazioni tardive.

Si ricorda che il datore di lavoro rimborsa fino a capienza delle proprie ritenute da versare, e che in caso di interruzione del rapporto prima delle operazioni di pagamento il lavoratore deve provvedere autonomamente al saldo (mentre i rimborsi possono essere effettuati se il rapporto è cessato, ma era in essere al momento della presentazione del 730 al CAF)

 

BONUS PER LA FORMAZIONE 4.0

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il Decreto 4 maggio 2018 con il quale il Governo emana disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

I commi da 46 a 56, dell’articolo 1 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), introducono infatti un credito d’imposta collegato alle «spese di attività di formazione» sostenute dalle imprese nel settore delle tecnologie previste dal piano Impresa 4.0.

Le spese ammesse al credito d’imposta sono quelle per attività di formazione finalizzate ad «acquisire o consolidare» le conoscenze sulle tecnologie previste dal piano, che devono essere destinate al solo personale dipendente;

La formazione, per essere ammissibile, non deve essere quella ordinaria o di natura periodica organizzata dall’impresa per «conformarsi» alle normative attualmente vigente e deve trovare applicazione negli «ambiti» indicati nell’ allegato “A” alla legge di 205 del 2017.

Il regolamento prevede un credito di imposta sia per il costo dipendenti che partecipano alla formazione come “allievi”, sia per quelli impiegati come docenti / tutor.

Tra le condizioni per accedere al beneficio c’è

–         l’inquadramento dell’attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso la direzione del lavoro competente per territorio. –

–         l’ obbligo di consegnare un attestato ufficiale al dipendente, una sorta di certificato “portabile” anche in eventuali successive esperienze di lavoro secondo la logica del diritto soggettivo alla formazione.

–         I corsi e l’aggiornamento, per acquisire o consolidare competenze, dovranno restare nel perimetro delle tecnologie definite dal piano Impresa 4.0 e dei 106 ambiti previsti dalla manovra relativi a vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione. La lista delle tecnologie, successivamente integrabile, comprende per ora undici grandi voci: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyberfisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Per quanto concerne la determinazione del credito d’imposta, esso risulta essere riconosciuto nella misura del 40% delle spese sostenute dall’impresa, fino a un massimale annuo di 300.000 euro per impresa, ma con riferimento al solo costo «aziendale del personale dipendente» e per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione ammesse all’agevolazione.

I costi agevolabili possono generare il credito d’imposta alla ulteriore condizione, oltre a quelle già viste, che essi siano certificati da uno dei soggetti indicati dalla norma, ossia dal soggetto incaricato alla revisione legale, qualora presente, ovvero da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali o da una società di revisione, qualora nell’impresa non sia presente tale figura.

Per maggiori informazioni

Scheda di approfondimento sul credito d’imposta Formazione 4.0

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione

 

NUOVO REGOLAMENTO IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

La Regione Friuli–Venezia Giulia, con decreto 19 marzo 2018, numero 57 , ha emanato le sue linee guida per la regolamentazione dei tirocini extra curricolari, che sono

–           il tirocinio formativo e di orientamento, per agevolare le scelte professionali di coloro i quali hanno ottenuto da non più di 12 mesi un titolo di studi

–           il tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, per facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati anche in mobilità, lavoratori in cassa straordinaria o in deroga);

–           i tirocini formativi e di orientamento in favore di diverse tipologie di soggetti svantaggiati e di persone affette da disabilità;

–           il tirocinio estivo, rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell’università, e può svolgersi nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

La durata dei tirocini è variabile in base alla tipologia di percorso formativo, ma non può essere inferiore a due mesi, a eccezione del tirocinio estivo per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. In ogni caso, il tirocinio non può superare:

il limite di 6 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, esclusi quelli svolti presso le pubbliche amministrazioni, la cui durata può arrivare fino a 12 mesi;

il limite di 18 mesi per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati e disabili.

Soggetti promotori, (quelli presso i quali l’azienda deve stipulare la convenzione) sono

–           le strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento,

–           gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, …. –

–          gli enti di formazione accreditati, le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado

–           gli istituti tecnici superiori (Its).

Le condizioni per la stipula sono le seguenti

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.

Inoltre, il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati.

Nel caso di tirocini estivi, il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.

La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

L’indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste e varia da un minimo di 300 euro per i tirocini di 20 ore medie settimanali a un massimo di 500 euro per i tirocini di 40 ore medie settimanali.

Tali importi sono a carico per il 60% della Regione che li eroga tramite l’Inps (da verificare la disponibilità finanziaria) e il restante 40% del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può decidere di erogare un importo superiore. L’erogazione della quota a carico della Regione avviene in seguito al controllo dell’avvenuta partecipazione al 70% delle ore mensili del tirocinio registrate sul registro di presenza. A ogni tirocinante deve essere garantita l’assicurazione presso l’Inail e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita civile verso i terzi.

Al termine del tirocinio, il soggetto promotore un’attestazione finale di frequenza che attesta l’esperienza di apprendimento conseguita.

 

LAVORO NON ABITUALE DEI FAMILIARI NELLE AZIENDE ARTIGIANI E COMMERCIALI

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018) ha confermato alcuni parametri per poter inserire nell’aziende del commercio e dell’artigianato familiari del titolare o dei soci della società anche di capitale, pagando solo l’INAIL, e non dovendo pagare l’INPS gestione autonomi o subordinati, in presenza di una prestazione del familiare “Non abituale” (il parametro è 90 giorni anno pari a 720 ore la massimo all’anno di lavoro) per inserire in azienda figli, fratelli, genitori ecc.

 

LAVORO INTERMITTENTE E DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018) ha ribadito che chi utilizza lavoratori intermittenti (cd a chiamata) deve essere in regola con la sicurezza sul lavoro (in particolare aver fatto il Documento di valutazione dei rischi) pena la conversione del rapporto intermittente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

STRUMENTI PER “ANTICIPARE” LA PENSIONE: APE SOCIAL, APE AZIENDALE, APE VOLANTARIA, RITA.

I lavoratori con almeno 63 anni di età e che dovrebbero attendere i 67 anni per la pensione di vecchiaia possono accedere all’APE (anticipo pensionistico) su base volontaria. In sintesi, l’INPS anticipa la pensione fino alla decorrenza effettiva, e il lavoratore restituisce in 20 anni di fatto decurtando la pensione, anche pagando una assicurazione che copre il caso morte per la restituzione.

L’APE sociale era lo strumento già in vigore per lavoratori con particolari caratteristiche di reddito e di attività.

Ora è possibile anche L’APE su base aziendale (l’azienda finanzia le spese per l’anticipo pensionistico, per gestire di fatto il “Pre-pensionamento”).

Si ricorda che la RITA (rendita integrativa transitoria anticipata) è uno strumento analogo per gli iscritti a un fondo pensione (esempio Dirigenti iscritti al PREVINDAI, lavoratori iscritti al Cometa ecc.)

SI veda la circolare INPS 28/2018, le procedure e i calcoli sono abbastanza complessi, chi è interessato può contattare lo studio o un patronato per ulteriori dettagli

 

OPERATIVO L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’assegno di ricollocazione compete a chi perde il lavoro, ed è percettore di Naspi da almeno 4 mesi

L’entità dell’assegno varia a seconda della difficoltà di reinserimento occupazionale dell’interessato, stabilita nella fase di profilazione. Si terrà conto, tra l’altro, di età, sesso, livello di istruzione, collocazione geografica, precedente esperienza lavorativa. (esempio da mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Da 500 a 2.500 euro se si firma un contratto a termine di almeno 6 mesi).

Attenzione la somma non spetta al lavoratore o al datore di lavoro che assume, ma viene versata al centro per l’impiego o all’agenzia privata per il lavoro «a risultato raggiunto», cioè alla firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico (una novità è il coinvolgimento anche dei patronati) la dichiarazione di immediata disponibilità (a lavorare), la «Did», e richiedere la somma.

 

AGGIORNATO L’ELENCO DEI LAVORI GRAVOSI

Sono i lavori che danno diritto, oltre all’APE SOCIALE (anticipo pensionistico a carico dello stato) all’accesso alla pensione con requisiti ridotti. Di seguito il dettaglio delle attività nel DM 5/2/2018 del ministero del

  1. a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
  2. b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  3. c) Conciatori di pelli e di pellicce
  4. d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  5. e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
  6. f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  7. g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  8. h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
  9. i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  10. l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  11. n) Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca
  12. o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  13. p) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
  14. q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

 

CONGEDO PATERNITA’ 2018

Nel 2018 per i padri 4 giorni di congedo obbligatorio (L. 232/2016 art. 1 comma 354). L’utilizzo avviene con comunicazione al datore di lavoro, e anticipo della somma a carico INPS da parte del datore di lavoro stesso.

 

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

Stanno arrivando diverse comunicazioni da parte dell’INPS che contestano la regolarità del certificato di malattia come rilasciato dal medico. Si ricorda che l’INPS paga la malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita.

Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.

Inoltre il medico, in caso di malattia che continua senza interruzione, deve sempre indicare CONTINUAZIONE e non INIZIO, altrimenti l’azienda deve pagare nuovamente i primi 3 giorni a suo carico. Se c’è interruzione, ma la patologia è la stessa, il medico deve indicare RICADUTA nel nuovo certificato di malattia, sempre per i motivi di cui sopra.

 

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE SU PREMI DI RISULTATO E WELFARE.

La circolare 5/2018 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto e introduce alcune novità sul tema in oggetto. Si tratta di un tema complesso, già affrontato in precedenti circolari. In estrema sintesi

Si possono erogare premi variabili con la tassazione fissa al 10% solo in presenza di una contrattazione collettiva che preveda degli obiettivi incerti, determinati preventivamente e misurabili solo a posteriori.

È possibile sostituire l’erogazione del premio di cui sopra tramite il cd “welfare aziendale”, con servizi di “utilità sociale” (ricreazione, educazione ecc.) o con rimborsi di determinate spese personali (per figli o anziani ad esempio). In tal caso quindi con detassazione e decontribuzione piena.

Ma è possibile anche, indipendentemente dai premi di risultato, istituire un “regolamento” per fornire servizi di welfare o rimborsi come sopra, alla totalità o a categorie intere di lavoratori, sempre con la stessa detassazione e decontribuzione totale.

Alcuni CCNL (i metalmeccanici) stanno già disciplinando l’erogazione.

Per dettagli sull’argomento contattare lo studio.

 

FIS – FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Si ricorda che le aziende del terziario con più di 5 dipendenti finanziano un strumento denominato Fondo integrazione Salariale da utilizzare similmente alla cassa integrazione per sospensioni o riduzioni del lavoro del lavoro. L’INPS comunica che per il 2018 questo strumento ha un plafond pari a 10 volte i contributi versati al fondo dalla totalità dei dipendenti. Per l’iter procedurale in caso di necessità (accordo sindacale ecc.) contattare lo Studio.

 

REQUISITI PENSIONISTICI DAL 2019 LEGATI ALL’AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA

Di seguito i dati diffusi dall’Inps con la circolare 4 aprile 2018

– pensione di vecchiaia per tutti gli assicurati: 67 anni e 20 anni di anzianità contributiva;

– pensione di vecchiaia contributiva per gli iscritti dal 1996 in avanti, in alternativa ai 67 anni e 20 anni do contributi, pari a 71 anni e 5 anni di contributi effettivi;

– pensione anticipata per gli uomini: 43 anni e 3 mesi;

– pensione anticipata per le donne: 42 anni e 3 mesi;

– pensione anticipata per i lavoratori precoci sia uomini che donne: 41 anni e 5 mesi;

– pensione anticipata col sistema delle quote (età più anzianità contributiva): quota 98, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un minimo di 62 anni di età e 35 anni di contribuzione , oppure quota 99, con almeno 63 anni di età e 35 anni di contribuzione, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

– pensione in totalizzazione di vecchiaia: 66 anni e 20 anni di anzianità contributiva;

– pensione in totalizzazione di anzianità: 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età.

 

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI – LA VERIFICA DEL REQUISITO DI LAVORATORE SVANTAGGIATO

Come da precedenti circolari, il panorama delle agevolazioni per le assunzioni è attualmente molto articolato e spesso di difficile determinazione.

Per molte agevolazioni è necessaria per ogni dipendente la verifica del modello C2 storico rilasciato al Centro per l’impiego (che attesta la storia lavorativa), e la DID (dichiarazione di disponibilità all’impiego) che adesso può essere fatta anche on line.

Per l’assunzione di donne è necessario verificare lo status del “non impiego regolarmente retribuito” che non coincide con l’iscrizione delle liste di collocamento ma è legata anche alla possibile percezione o meno di redditi di lavoro autonomo ad esempio.

Per agevolare queste verifiche, sul sito dell’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche attive del lavoro, è ora possibile per il lavoratore verificare la propria posizione eventuale di svantaggiato

https://servizi.anpal.gov.it/_layouts/15/ClicLavoro.Web/WebPages/Login_FBA.aspx?ReturnUrl=/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source%3d/AreaRiservata/&Source=/AreaRiservata/

Per la verifica di possibili agevolazione lo scrivente Studio richiederà all’atto dell’invio dei documenti dell’assunzione quanto necessario in base al profilo del lavoratore. Questo potrebbe in qualche caso rendere necessario posticipare l’assunzione in particolare per quelle istanze che devono essere fatte prima dell’Inizio rapporto (contributo regionale FVG, NEET, bonus Sud, contributo disabili)

 

Restiamo a disposizione per altri chiarimenti e porgiamo distinti saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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