Dal 17 luglio 2017 al 1 settembre 2017 l’ufficio, che non chiude per ferie, è aperto solo al mattino dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì.
Per comunicazioni urgenti al di fuori del suddetto orario ed entro le 18.00 siamo comunque a disposizione per contatti via e-mail, fax, skype, o con messaggio in segreteria telefonica.
Di seguito alcune brevi informazioni su argomenti di attualità.
NUOVI “VOUCHER” – ora “CPO” CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (LIBRETTO FAMIGLIA – LIFA – PER I PRIVATI)
Con riferimento alle comunicazioni già inviate, si precisa che l’INPS ha modificato il calcolo del limite delle 5 unità dipendenti per chi può ricorrere ai CPO contratti di lavoro occasionale (ex Voucher), per cui nei 5 NON si computano né apprendisti né contratti a tempo determinato. La verifica va fatta a ritroso a partire dal terzo mese precedente l’inizio della prestazione (quindi per prestazioni fatte in luglio, si deve verificare la media dei dipendenti dei sei mesi che vanno da novembre 2016 ad aprile 2017, togliendo dal numero dei dipendenti in forza ogni mese gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, e computando in proporzione i part time e gli intermittenti.)
Per quanto riguarda le procedure sul sito INPS, fino a fine luglio l’INPS non ha abilitato gli intermediari per cui ogni azienda deve precedere a richiedere il PIN di iscrizione, far richiedere analogo PIN al prestatore, provvedere al pagamento del modello F24 e quindi creare il “calendario” di utilizzo. Come visto, di fatto il CPO non può essere pagato per meno di 50 euro circa lordi al giorno, pari a 36 netti, e nei limiti annui prestatore / utilizzatore già comunicati.
CONGUAGLI DA MODELLO 730
Come negli scorsi anni, nelle paghe di luglio 2017 sono effettuati i conguagli per 730 a credito o a debito per assistenza fiscale. I file vengono inviati dall’Agenzia delle Entrate direttamente allo scrivente studio in qualità di intermediario abilitato. Per le opportune verifiche potete richiedere al referente paghe la stampa di un riepilogo dei rimborsi e pagamenti. E’ possibile che in caso di cambio di consulente dell’azienda il modello non arrivi ancora allo scrivente, in tal caso è necessario provvedere all’invio cartaceo.
Premesso che il lavoratore può indicare come sostituto d’imposta il datore di lavoro del quale è in forza all’atto della dichiarazione presso il CAF, si ricorda che in caso di intervenuta cessazione del rapporto durante le operazioni di conguaglio è necessario che il lavoratore provveda autonomamente al pagamento del saldo delle imposte e dell’eventuale acconto di novembre, mentre il rimborso del credito può essere effettuato anche dopo la cessazione del rapporto. In ogni caso, si ricorda che, per le piccole aziende, non può essere effettuato rimborso 730 che ecceda il monte ritenute mensili.
IL MODELLO 770 IN SCADENZA AL 31/7/2017
Si ricorda che entro il 31/7/2017 (salvo proroghe dell’ultima ora) lo studio presenta in qualità di intermediario il modello 770 (riepilogo delle ritenute versate all’erario in qualità di sostituto d’imposta per dipendenti, collaboratori e autonomi). Come nei due anni precedente, la dichiarazione contiene solo l’evidenza delle ritenute dovute e versate e dei crediti compensati, essendo le certificazioni ai dipendenti e autonomi (CU) già inviate entro il 7 marzo scorso.
La novità di quest’anno è la possibilità di suddividere gli invii tra diversi soggetti per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilato, gli autonomi, e i redditi di capitale, senza dover indicare in ogni dichiarazione l’intermediario (commercialista / consulente) che invia l’altra dichiarazione. Abolita quindi la divisione tra 770 “Ordinario” e “Semplificato”. L’altra novità è legata alla necessità della presenza del visto di conformità per compensazione di crediti superiori a 5000 euro. Sono esclusi da tali crediti i recuperi per rimborsi 730 e bonus 80 euro, quindi la fattispecie si dovrebbe verificare in presenza di eccedenze di ritenute che, superando i 5000 euro, vengono recuperate sul modello F24 da agosto 2017 in poi. In tal caso appunto segnaleremo la problematica, da verificare al caso con il commercialista.
Come negli anni scorsi, si evidenzia ancora la possibilità di fare ravvedimento entro la scadenza 770 per mancati versamenti di ritenute con sanzioni ridotte (circa 3% del capitale). In mancanza, gli uffici richiederanno l’imposta omessa con la sanzione del 10% e pagamento o rateazione entro 30 giorni, ovvero infine se non pagato con la sanzione piena del 30%. SI ricorda che l’omissione del versamento di ritenute superiore a 150.000 euro annui costituisce reato.
MANCATO VERSAMENTO RITENUTE INPS (QUOTA A CARICO DIPENDENTE / COLLABORATORE)
Dal 2017 è operativo il meccanismo che depenalizza il mancato versamento delle ritenute PREVIDENZIALI INPS (la quota trattenuta al dipendente, circa un quarto di norma del dovuto in F24); tale depenalizzazione ha comportato però un inasprimento delle sanzioni amministrative per cui
- Se il carico dipendente non versato supera i 10.000 euro per “anno” (quindi per il 2016) rimane il reato
- Se non supera, NON è reato ma si applica, pare anche per importi minimi, una sanzione amministrativa di CIRCA 10.000 EURO SE NON SI VERSA LA QUOTA ENTRO 90 GIORNI DALLA RICHIESTA ESPRESSA DALL’INPS
Si raccomanda quindi, per chi non abbia fatto integralmente i versamenti INPS, di VERIFICARE CON ATTENZIONE LE RICHIESTE PERVENUTE DALL’INPS, DI NORMA VIA PEC, e i relativi tempi di pagamento.
ANF
Sono in distribuzione i moduli per l’indicazione dei redditi 2016 ai fini dell’Assegno Nucleo Familiare da erogare da luglio 2017. Si ricorda che in alcune fattispecie è necessaria una autorizzazione specifica dell’INPS (genitori non coniugati, stranieri ecc.)
LE AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI
Si fa di seguito un breve cenno alle ultime novità
- SGRAVI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, in presenza di assunzioni anche come apprendistato di giovani che l’azienda ha ospitato nell’ambito di tirocini durante il periodo scolastico (dal prossimo anno verrà allargato l’obbligo di tirocinio esterno per studenti di scuole superiori).
- APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE (15-25 ANNI) si aggiunge al normale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 18-29 ANNI, solo in presenza di una convenzione con un centro di formazione professionale che garantisca un percorso misto scuola – lavoro utili al conseguimento del diploma.
- ASSUNZIONE COME “APPRENDISTI” DI ISCRITTI LISTE MOBILITA’ E DISOCCUPAZIONE prevede un eccezione al limite di età per la stipula di contratti di “apprendistato” al fine della ricollocazione di soggetti appunto disoccupati con percezione indennità mobilità e NASPI
Le altre principali agevolazioni rimaste sono
- OCCUPAZIONE GIOVANI, (già Garanzia Giovani) per giovani iscritti nelle liste della Regione di under 30 che non studiano ne lavorano, per TIROCINI o ASSUNZIONI ANCHE IN APPRENDISTATO
- DONNE DISOCCUPATE PIU’ 24 MESI (O CON REDDITI SOTTO LA SOGLIA MINIMA TASSATA)
- UOMINI OVER 50 DISOCCUPATI PIU’ 12 MESI
- CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM DONNE DISOCCUPATE e UOMINI OVER 55 DISOCCUPATI
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZATE
DISTACCHI DI LAVORATORI NELL’UNIONE EUROPEA, DALL’ITALIA E IN ITALIA
Si ricorda che in caso di distacco da impresa comunitaria a impresa italiana vige l’obbligo di comunicazione preventiva UNIDISTAC oltre ad altri adempimenti evidenziati in precedenti circolari.
Ma, analogamente, se dall’impresa italiana si invia in DISTACCO (non semplice trasferta) un lavoratore nella UE, è necessario verificare se c’è una analoga COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI DISTACCO (come ad esempio previsto per la SLOVENIA) oltre agli altri obblighi MODELLO A1 PER INPS, MODELLO S1 PER ASSISTENZA SANITARIA (SE PERIODO LUNGO CON RESIDENZA ALTRIMENTI BASTA TESSERA SANITARIA) , MODELLO PD DA1 PER INAIL, verifica CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (+183 GIORNI PAGARE LE IMPOSTE SUL POSTO)
WELFARE
Il CCNL METALMECCANICI FEDERMECCANICA ha già previsto una erogazione a titolo di welfare dell’importo di 100 euro per quest’anno. Sull’argomento si provvederà ad aggiornare le aziende interessate, in quanto in questi giorni si stanno attivando diverse modalità di erogazione, attraverso piattaforme gestite da società specializzate es. le fornitrici di buoni pasto, ma anche tramite le Associazioni di categoria (vedi Confindustria); a breve anche altri CCNL come il CONFAPI regolamenteranno tali erogazioni, nell’ottica di detassare le erogazioni “in natura” in sostituzione agli aumenti contrattuali in denaro.
Su quanto sopra lo studio vi terrà aggiornati. Siamo a disposizione per altri chiarimenti.
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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