OBBLIGO VACCINALE PER STRUTTURE SANITARIE E SIMILI

OBBLIGHI DI GREEN PASS E VACCINAZIONE IN CONTESTI SANITARI

L’introduzione dell’obbligo di “Green Pass” per la generalità dei lavoratori – rilasciato anche con tampone negativo o guarigione dall’infezione – non riguarda i soggetti operanti in contesti sanitari che possono essere destinatari di un vero e proprio obbligo vaccinale.

Riepiloghiamo di seguito il quadro normativo degli obblighi in modo da poter comunicare correttamente ai propri dipendenti gli obblighi di ciascuno, utilizzando le comunicazioni allegate a seconda del caso di vostro interesse (una per gli operatori sanitari e una per tutti i lavoratori, anche non d’interesse sanitario che operano nelle strutture residenziali).

PER GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE E GLI “OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO” (art. 4 DL 44/2021):

E’ previsto l’obbligo di vaccino, non di solo Green Pass, già dal 1° aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021, quando esercitano la propria attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

A tal fine lo scorso aprile siete già stati invitati a trasmettere gli elenchi dei dipendenti alla Regione, è poi la Regione stessa di concerto con le Aziende Sanitarie a verificare l’avvenuta vaccinazione e, invitare il lavoratore a provvedere a vaccinarsi e, eventualmente, decidere sulla sua sospensione dal lavoro comunicandolo anche al datore di lavoro.

Pertanto i datori di lavoro sono tenuti ad attivarsi solo nel momento in cui ricevono la comunicazione di cui sopra, adibendo il lavoratore a mansioni (anche inferiori) che “non comportano contatti interpersonali” o  “rischi di diffusione del contagio” fino all’avvenuta vaccinazione e non oltre il 31.12.2021. Solo quando ciò non sia possibile si dovrà ricorrere alla sospensione non retribuita del lavoratore per lo stesso periodo.

Vi invitiamo quindi a contattarci per le opportune valutazioni nel caso si ricevesse una comunicazione dalle Aziende Sanitarie in merito alla inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di uno dei propri dipendenti.

Fanno eccezione i soli lavoratori esentati dalla vaccinazione sulla base di certificato del proprio medico curante, i quali non possono essere mai sospesi con decurtazione della retribuzione, ma solamente assegnati a mansioni che non comportano rischio di contagio.

Gli “operatori di interesse sanitario” secondo il DL 44/2021 come convertito in legge, sono individuati dalle normative regionali, ai sensi dell’art.1, co. 2, della l. 43/2006. Al momento non ci risulta in Friuli Venezia Giulia una normativa di questo genere, perciò non è definitivamente possibile determinare se rientrino in questa categoria anche i lavoratori con mansioni non strettamente sanitarie nelle strutture di cui sopra. Un criterio di prudenza ha suggerito di inserire nell’elenco anche questi ultimi lavoratori quando vi siano “rischi di diffusione del contagio” (es. front-office e contatto con il pubblico in generale) . L’elenco riportava anche l’indicazione della mansione, perciò, in ultima istanza è l’Azienda Sanitaria a decidere con il proprio provvedimento.

STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE

Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale – e non di semplice “Green Pass” – è stato esteso a tutti i soggetti, anche esterni (es. lavoratori di imprese appaltatrici, interinali, …) che svolgono attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie (art. 44 DPCM 12/01/2017), strutture socio-assistenziali (Ordinanza Min. Salute 8 maggio 2021).

Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad assicurarsi che i dipendenti ed i lavoratori esterni abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale (sotto sanzione da 400 a 3.000 euro), acquisendo tutte le informazioni necessarie con modalità che devono essere ancora fissate da un DPCM dopo aver sentito il Garante della Privacy ed altri ministeri. Per verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale, infatti, non è sufficiente la scansione del QR Code del Green Pass che mostra solamente la validità del pass (anche con tampone negativo o guarigione dall’infezione da Covid-19) ed il nominativo cui è associato. Attendiamo dunque l’emanazione del DPCM per fornirvi le indicazioni su come controllare l’avvenuta vaccinazione del personale in questi contesti.

I lavoratori sprovvisti di vaccino all’esito dei controlli devono essere direttamente sospesi fino all’avvenuta vaccinazione e non oltre il 31.12.2021, non è quindi necessario provare ad assegnare i lavoratori a mansioni che non comportano contatti interpersonali o a rischio di diffusione del contagio. Fanno eccezione i soli lavoratori esentati dalla vaccinazione sulla base di certificato del proprio medico curante, i quali non possono essere mai sospesi con decurtazione della retribuzione, ma solamente assegnati a mansioni che non comportano rischio di contagio.

GREEN PASS IN TUTTI GLI ALTRI CASI (DL 127/2021)

Nel particolare contesto sanitario, quindi, l’obbligo di verifica del Green Pass dei lavoratori dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (per un approfondimenti si veda qui) è solo residuale: si applica solamente quando non c’è l’obbligo vaccinale. Pur in attesa del DPCM sulle strutture residenziali, si pensa che ciò valga ormai solamente per gli operatori non di “interesse sanitario” fuori dalle strutture residenziali.

Per ulteriori chiarimenti potete scrivere a andrea@studiocdlzubin.it

 

Scarica qui gli allegati:

Comunicazione per gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (16kB, file .doc)

Modello_organizzativo_Green_Pass (18kB, file .doc)

Comunicazione per i lavoratori delle RSA (16kB, file .doc)

 

Cordiali saluti

Studio Zubin Roberto

Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133 – Trieste
Tel.: +39040 773859   Fax +39040 3478684

www: http://www.studiocdlzubin.it

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