A partire da sabato 12 marzo 2016 entra in vigore la nuova disciplina obbligatoria per convalidare le dimissioni dei lavoratori. Preghiamo di leggere con attenzione quanto sotto e contattare andrea@studiocdlzubin.it per eventuali chiarimenti.
Da tale data, dunque, perché il lavoratore possa validamente dimettersi non è più sufficiente la lettera di dimissioni e la sottoscrizione dell’UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro.
La nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale è la seguente:
- Il lavoratore deve comunicare per iscritto l’intenzione di dimettersi (obbligo da C.C.N.L.);
- Il lavoratore deve rassegnare le dimissioni telematicamente: Può farlo, alternativamente,
- DA SOLO: Il lavoratore compila il nuovo modulo obbligatorio per le dimissioni (allegato alla presente) sul sito www.lavoro.gov.it, se possiede le credenziali del sito www.cliclavoro.gov.it ed il proprio PIN INPS.
- CON L’AIUTO DI SOGGETTI ABILITATI: ovvero, essenzialmente, Patronati, Sindacati e Enti Bilaterali di qualsiasi luogo in cui si trovi il lavoratore. In questo caso il lavoratore viene aiutato nella compilazione del modulo dagli stessi soggetti abilitati e non è necessario che possieda il PIN INPS né le credenziali del sito www.cliclavoro.gov.it (il soggetto abilitato utilizza le proprie).
- Dati da inserire nel modulo di dimissioni: Il modulo contiene i dati del lavoratore, dell’azienda, del rapporto di lavoro (tipo e data di inizio), la data di decorrenza delle dimissioni e il numero identificativo del modulo. La maggior parte di questi dati sarà compilata in automatico dal sistema telematico a condizione che il lavoratore inserisca nel sistema le seguenti informazioni:
- Se il lavoratore è in forza da prima del 2008: Il lavoratore deve inserire denominazione e codice fiscale del datore di lavoro, l’indirizzo della sede di lavoro, la data di inizio ed il tipo di rapporto di lavoro, la data di decorrenza delle dimissioni (deve calcolare l’eventuale periodo di preavviso dovuto). Deve anche inserire una e-mail a cui il datore di lavoro riceverà copia del modulo.
- Se il lavoratore è in forza da dopo il 2008: Il lavoratore indica il codice fiscale del datore di lavoro, sceglie il rapporto di lavoro da cui vuole dimettersi tra quelli proposti dal sistema telematico (importati dalle comunicazioni UNILAV attive) e la data di decorrenza delle dimissioni (deve calcolare l’eventuale periodo di preavviso dovuto). Deve anche inserire una e-mail a cui il datore di lavoro riceverà copia del modulo.
- Il lavoratore conferma e invia il modulo: A questo punto il modulo è spedito alla DTL e alla e-mail del datore di lavoro che ha indicato nel corso della procedura telematica. HA COMUNQUE LA POSSIBILITA’ DI REVOCARE LE DIMISSIONI ENTRO 7 GIORNI DALL’INVIO attraverso le stesse procedure telematiche.
- Il datore di lavoro deve comunque effettuare l’UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni indicata nel modulo ricevuto via e-mail dal sistema telematico.
Le dimissioni o la risoluzione consensuale che siano avvenute senza le modalità esposte sono inefficaci nel senso che il lavoratore continua ad essere considerato in forza presso il datore di lavoro.
CONSIGLI PRATICI:
Per evitare eccessiva confusione a seguito dell’introduzione della procedura di cui sopra consigliamo fortemente quanto segue.
Nel momento in cui è ricevuta la lettera di dimissioni è bene consegnare e far sottoscrivere per ricevuta al lavoratore una lettera (di cui si allega fac simile) in cui lo si invita a convalidare le dimissioni in via telematica.
Nel corpo della lettera si indicheranno i dati necessari per la conclusione della procedura telematica: data di inizio del rapporto di lavoro, e dati identificativi dell’azienda, incluso il codice fiscale, nonché l’e-mail a cui si desidera ricevere la convalida delle dimissioni (anche PEC).
Si invita a non considerare mai cessato il rapporto di lavoro se non dopo 7 giorni dal ricevimento del modulo di dimissioni alla e-mail indicata.
La falsificazione e l’alterazione dei moduli telematici di dimissioni da parte del datore di lavoro è punita con sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
Rimangono escluse da quanto sopra solo le seguenti dimissioni:
- Dimissioni dei lavoratori domestici (colf e badanti);
- Dimissioni e risoluzione consensuale avvenute in sede di conciliazione presso la Direzione del Lavoro o con l’assistenza del sindacato;
- Dimissioni di lavoratori genitori dalla gravidanza al terzo anno di vita del figlio (in questi casi è necessaria la procedura di convalida delle dimissioni personalmente dalla Direzione del Lavoro);
- Dimissioni in settori “speciali” (Marittimi, Pubblica Amministrazione).
CDL Roberto Zubni
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