Come è, ormai, noto dal 1 aprile 2019 la modalità di presentazione della domanda per gli assegni nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato è divenuta interamente telematica. In sintesi le nuove domande, o le variazioni della situazione precedente, devono essere presentate direttamente dal lavoratore, dotato di pin dell’INPS, inoltrando la domanda tramite la specifica sezione del sito dell’Istituto, ovvero tramite l’ausilio di un intermediario abilitato, al momento quasi esclusivamente i patronati e i caf.
Nel mese di luglio 2019 sono stati quindi corrisposti ai lavoratori gli ANF solo nel caso in cui la pratica di cui sopra sia stata correttamente effettuata e completata. In alcuni casi, in particolare in presenza di ANF per soggetti che necessitano di autorizzazione preventiva INPS (vedi punto 2 sotto), NON si è potuto dare luogo all’erogazione dell’assegno in quanto la pratica non risultava completata.
Per ovviare a questo problema, l’INPS con messaggio 29 agosto 2019, n.3142 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare.
In estrema sintesi il lavoratore, accedendo al sito dell’INPS, deve verificare la fase della prestazione della propria domanda come segue.
- Presentazione domanda:
- da frazionare: si trovano in questo stato tutte le domande in attesa del calcolo effettuato in automatico dalla procedura. Non si richiede l’intervento dell’operatore;
- frazionate: tutte le domande che sono state calcolate con esito positivo;
- accolte: sono le domande frazionate con esito positivo per le quali l’azienda ha già visionato l’importo spettante nel cassetto azienda;
- respinte – lettere da inviare: sono tutte le domande frazionate e calcolate con esito negativo. L’operatore deve selezionare e prenotare l’invio della lettera con postel;
- respinte/Lettere inviate: le domande passano in automatico per l’invio.
- Verifica autorizzazione:
In presenza di stato civile nubile/celibe, separato/divorziato, abbandonato o in caso di inserimento nel nucleo di familiari inabili la procedura presenta l’avvertenza “Verifica/segnalazione” per l’operatore e per il cittadino richiedente in quanto potrebbe trattarsi di casistiche per le quali è necessaria preventiva autorizzazione, da richiedersi tramite l’apposita procedura, se non già in possesso del richiedente.
La segnalazione deve necessariamente essere gestita dall’operatore che procederà a sbloccare l’istanza a seguito di verifica in procedura Autorizzazione Anf.
(al momento attuale in assenza di altre istruzioni da parte dell’ente pare che per questo “sblocco” sia necessario recarsi all’Ufficio INPS preposto)
Possono conseguentemente verificarsi tre differenti situazioni:
2.1 il cittadino è in possesso di autorizzazione in corso di validità – l’operatore sblocca la domanda;
2.2 il cittadino non ha presentato domanda di autorizzazione – l’operatore può procedere alla reiezione della domanda con motivazione “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” oppure “nucleo non autorizzato”;
2.3 il cittadino ha presentato domanda di autorizzazione ma non è stata ancora istruita dalla sede –l’operatore dovrà procedere alla lavorazione o monitorare l’esito della richiesta AUT ANF, senza possibilità di respingere la domanda.
- Verifiche e controlli:
Proprio con queste finalità nel messaggio INPS si preavvisa che è in fase di realizzazione una piattaforma informatica unica che effettuerà:
- i controlli successivi dei conguagli effettuati dal datore di lavoro evidenziando i casi in cui il datore di lavoro abbia conguagliato importi maggiori di quelle comunicati da INPS;
- i controlli successivi delle dichiarazioni reddituali dei lavoratori, evidenziando i casi in cui l’importo comunicato da INPS e conguagliato dal datore di lavoro sia maggiore di quello spettante per effetto di redditi dichiarati dal lavoratore inferiori a quelli effettivi;
- i controlli preventivi mirati ad evidenziare quelle situazioni in cui i dati dichiarati dal lavoratore risultino difformi da quelli già presenti in archivi dell’Istituto (ad esempio un reddito da lavoro dipendente inferiore oltre una certa percentuale all’imponibile previdenziale o la mancata dichiarazione di un reddito del coniuge che risulti iscritto ad un delle Gestioni Autonome, ecc.).
Trattandosi del primo anno di rilascio della procedura, l’Istituto procederà altresì alla verifica successiva dei redditi con i dati consolidati di Agenzia delle Entrate, relativi ai due anni precedenti quello della presentazione domanda ANF, mediante l’invio ad Agenzia delle Entrate delle liste dei Codici Fiscali dei soggetti coinvolti nelle verifiche reddituali previste ex lege.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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