ORARIO DI LAVORO NEL PERIODO ESTIVO
A partire da MARTEDI 17 LUGLIO e fino a VENERDI’ 31 AGOSTO 2018 l’ufficio resta aperto tutti i giorni lavorativi, esclusi sabati domeniche e festività, SOLO AL MATTINO DALLE 9.00 ALLE 13.00
Per urgenze al di fuori di questo orario come sempre lasciate un messaggio in segreteria o inviate una e-mail o un fax.
DECRETO DIGNITA’ – NOVITA’ SUI CONTRATTI A TERMINE
È stato pubblicato venerdì 13/7/2018 in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Dignità (d.l. 87/2018) del Governo. Entra in vigore sabato 14/07/2018. Il decreto ora passa al Parlamento che lo può confermare anche con modifiche entro 60 giorni. Di seguito le novità in breve.
CONTRATTI A TERMINE
In estrema sintesi:
- IL CONTRATTO A-CAUSALE (senza motivi particolari): rimane solo nei settori stagionali o per contratti di durata massima di 12 mesi incluse eventuali proroghe. Massimo 4 proroghe e non più 5.
- IL CONTRATTO CON CAUSALE: Può durare fino a massimo 24 mesi, incluse proroghe e rinnovi, sempre nel massimo di 4 e non più 5, ma deve prevedere una delle due causali seguenti:
- Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria dell’impresa.
ATTENZIONE: è essenziale distinguere tra proroga e rinnovo:
- PROROGA: si fa slittare il termine inizialmente previsto del contratto a tempo determinato. In questo caso sono previste massimo 4 proroghe e la proroga può essere immotivata solo se la nuova scadenza non fa superare i 12 mesi di contratto. Se con la proroga si va oltre ai 12 mesi è necessaria sempre una causale.
- RINNOVO: il contratto a termine era cessato alla scadenza e viene riattivato tra gli stessi soggetti. È possibile sempre e solo con una delle causali anche se la somma di tutti i contratti passati e futuro non supera i 12 mesi. Inoltre la ogni rinnovo comporta un aumento del 0.5% dei contributi a carico azienda. Si ricorda comunque che i rinnovi sono possibili solo dopo lo “stop and go” 10 giorni di pausa se il contratto durava meno di 6 mesi; 20 giorni se durava più di 6 mesi.
NOTA BENE: La presente disciplina si applica a tutti i contratti stipulati a partire dal 14/07/2018 ma anche a tutte le proroghe e rinnovi dei contratti già in essere. VI INVITIAMO QUINDI A CONTATTARCI PER QUALSIASI RAPPORTO A TERMINE IN SCADENZA, CHE VOGLIATE RINNOVARE O PROROGARE, NEL FRATTEMPO PROCEDIAMO A VALUTARE LE SINGOLE SITUAZIONI.
Stiamo predisponendo le bozze di contratti aggiornate.
INDENNITA’ DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Nelle aziende sopra i 15 dipendenti (più di 60 su tutto il territorio nazionale) l’indennità delle tutele crescenti passa da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. In precedenza erano tra le 4 e le 24 mensilità.
ALTRE NOVITA’: previste in materia di società sportive, somministrazione di lavoro. Contattateci per approfondimenti.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo distinti saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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