Invio di seguito alcune notizie su novità di questo periodo e di questi giorni, riservandomi ulteriori approfondimenti nel corso dei prossimi giorni.
Ricordo che lo Studio è aperto con il consueto orario nel periodo di Natale e fine anno, ad eccezione delle festività e dei pomeriggi del 24 dicembre e del 31 dicembre.
Lo scrivente e tutti i collaboratori dello Studio augurano di cuore Buon Natale e Buone Feste!
C.d.L. Roberto Zubin
LEGGE DI STABILITA’
Con l’approvazione anche alla Camera del testo già approvato al Senato, si può considerare definitiva la Legge di Stabilità, che prevede alcune importanti novità che riguardano il personale dipendente.
BONUS OCCUPAZIONE TRIENNALE
Si riporto sotto il testo (comma 118 dell’art. 1). Si confermano quindi le versioni già circolate. Per le “nuove” assunzioni a tempo indeterminato nel 2015, la quota INPS a carico azienda (circa 30% della retribuzione lorda) viene azzerata per tre anni, con un tetto massimo di 8060 euro annui. (il beneficio è massimo su una retribuzione di circa 2000 lordi mese per 13 ad esempio).
Condizione per l’applicazione è non aver avuto rapporti a tempo INDETERMINATO nei 6 mesi precedenti con altre aziende, nei 3 mesi con la stessa azienda.
Si desume quindi che un contratto a progetto o un contratto a tempo DETERMINATO cessato al 31/12/2014, e assunto ad esempio il 7 /1/2015 nella stessa azienda, possa avere accesso al bonus.
Ancora non è definito (si dovranno attendere le circolari ministeriali):
– se sia necessaria l’iscrizione nelle liste di collocamento (la norma non lo prevede)
– cosa si intenda per “nuove” assunzioni, se cioè debba esserci l’incremento della media del personale dell’anno precedente (ULA); in tal caso l’assunzione di un precedente TD potrebbe non dar luogo al bonus.
– le modalità di richiesta del bonus (si ritiene che, viste anche le precedenti analoghe procedure, NON sia necessaria l’istanza preventiva all’assunzione).
Nell’attesa dei chiarimenti, si ritiene che le aziende possano procedere alle assunzioni a tempo indeterminato preventivate all’inizio 2015, anche di personale cessato NON precedentemente a tempo indeterminato, nell’attesa delle circolari esplicative
TESTO DELLA NORMA
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
ALTRE NOVITA’ IN SINTESI
- Conferma per il 2015 del bonus di 80 euro netti mensili, per 12 mesi, sempre per lavoratori con reddito non superiore a 24.000 euro annui (000 con riduzione parziale) e che paghino imposte (quindi almeno circa 8000 annui di reddito)
- Ulteriore bonus di 80 euro per ogni figlio nato nel 2015 / 2017, ma solo con ISEE familiare inferiore a 25.000 annui (se inferiore a 7.000 ISEE raddoppia il bonus)
- Bonus 1000 euro per mamme con almeno 4 figli e ISEE fino a 8000 euro
- Deducibilità integrale dall’imponibile IRAP del costo del personale dipendente a tempo indeterminato (con aliquota ripristinata al 3,90%)
- A partire da marzo 2015 viene regolamentata la possibilità di pagare mensilmente la quota di trattamento di fine rapporto maturato con applicazione della tassazione ordinaria, quindi con cumulo al reddito e aliquote progressive 23% / 27% ecc. (fino ad oggi il pagamento del TFR mensilmente, non essendo vietato, veniva effettuata in qualche caso su richiesta del lavoratore, ma con applicazione della tassazione separata, aliquota del 23% di norma)
- Modificata l’aliquota di tassazione delle prestazioni dei fondi pensione, e contestualmente aumento dell’imposta sulla rivalutazione del TFR dal 11% al 17% (che viene trattenuta e versata a dicembre e gennaio sulla rivalutazione dei fondi TFR accantonati per i lavoratori)
- Revisione delle modalità di ravvedimento operoso su imposte e ritenute (si potranno eseguire non più entro il termine della dichiarazione ma prima dell’accertamento degli uffici)
- Revisione della disciplina del cd “regime dei minimi” per le nuove partita IVA con modifiche del regime fiscale agevolato dal 2015
Altre novità sono contenuto nel testo, che consta di più di 700 commi, e verranno chiarite nei prossimi giorni.
JOB ACTS
Si ricorda solamente che è entrato in vigore il 3/12/2014 la cd “legge delega”, che attende quindi i decreti delegati volti a rendere operative le norma prevista in revisione.
Gli argomenti sono, tra gli altri
- Il contratto a tutele crescenti, per cui per i nuovi assunti nel 2015 delle imprese già soggette allo Statuto dei lavoratori (più di 15 dipendenti), si applicheranno sanzioni ridotte in caso di licenziamento illegittimo (commisurate all’anzianità); il decreto delegato dovrebbe arrivare prima della fine dell’anno.
- riordino della normativa in materia diammortizzatori sociali (cassa integrazione, contratto solidarietà ecc.), tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
- Semplificazione dei contratti di lavoro e della normativa, con graduale eliminazione dei contratti a progetto
- revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi (cd demansionamento)
- revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
- introduzione, eventualmente anche in via sperimentale,del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- possibilità di estendere, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi (voucher)
GARANZIA GIOVANI
Si sintetizza di seguito quanto previsto dal Piano, entrato gradualmente in vigore a fine 2014.
Parte Inps
Per le aziende che assumono a tempo determinato per minimo 6 mesi o indeterminato (anche in somministrazione) giovani 16-29 anni che non studiano, non lavorano e non stanno facendo formazione, ma che intraprendono un percorso di inserimento nel mondo del lavoro iscrivendosi a Garanzia Giovani.
Preliminarmente, il giovane deve iscriversi on-line oppure andare a un colloquio presso il centro per l’impiego : gli verrà assegnato un profilo di occupabilità, fasce da 1 a 5. La misura dell’incentivo per le fasce da 1 a 4 (la fascia 5 è esclusa e sono i disoccupati, con o senza ammortizzatori, e i lavoratori in Cigs a zero ore), da 1.500 a 6.000 € una tantum, sarà data dalla combinazione di questa fascia di occupabilità con la tipologia del contratto di assunzione.
Nel contempo, l’azienda che intende assumere deve iscriversi on-line con l’applicazione “DiResCo” sul sito Inps, oppure possiamo farlo noi per le ditte in delega, e fare la domanda preliminare di ammissione. Entro 7 giorni dalla comunicazione di prenotazione da parte dell’Inps, l’azienda deve assumere il giovane. Entro ulteriori 7 giorni –cioè 14 dalla comunicazione di prenotazione da parte dell’Inps- l’azienda o lo studio delegato deve confermare l’avvenuta assunzione (forse con copia dell’Unilav) e quest’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri incentivi all’assunzione. Scadenza giugno 2017 o fino a esaurimento del fondo nazionale di 189 milioni. Probabile forma di erogazione : via F24, in accredito sui contributi Inps.
Parte Regione Friuli V.G./Provincia TS
Piano “PIPOL” : per le aziende che attivano tirocini, la Provincia rimborserà il 70% dell’indennità per il tirocinante, con modalità da definirsi. L’azienda fa domanda alla Provincia con modulo in “.pdf”. Moduli e normativa completa. Tempo medio per l’approvazione dell’istanza : 1 mese.
Per ulteriori dettagli contattare lo studio
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