Si riportano di seguito alcune notizie sintetiche ed operative sulle principali novità di luglio 2013.
Nel periodo estivo, lo Studio non chiude; a partire da lunedì 22 luglio e fino a venerdì 30 agosto 2013 siamo però aperti al pubblico solo alla mattina, dalle 9.00 alle 13.00, da lunedì a venerdì.
Siamo comunque reperibili al pomeriggio, per urgenze, su appuntamento, o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica, ovvero via e-mail o su Skype.
LA CROAZIA ENTRA NELLA UNIONE EUROPEA DAL 1/7/2013
Viene stabilita una moratoria di 2 anni per il libero ingresso di lavoratori croati in Italia, con alcune significative eccezioni. La circolare congiunta Ministero dell’Interno e del Lavoro sull’entrata della Croazia nell’UE (02/07/2013, prot. 38899) stabilisce infatti che sono parificati ai cittadini italiani:
1) i lavoratori croati “autonomi”, quelli “altamente qualificati”, i ricercatori, gli stagionali, i lavoratori domestici (COLF e badanti)
2) coloro che al 1/7/2013 sono già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi.
Quindi, fino al 30/6/2015, non possono essere assunti ad esempio “nuovi” lavoratori edili, o metalmeccanici, o commessi residenti all’estero, cioè che NON siano già in Italia con permesso di soggiorno per lavoro per almeno 12 mesi.
Viceversa, possono essere assunti “nuovi” lavoratori ex. domestici croati ancora residenti all’estero da luglio 2013.
COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL’INAIL – I CANTIERI – LE DENUNCIE DI INFORTUNIO
Dal 1 luglio 2013 tutte le comunicazione all’INAIL possono essere fatte solo su canale telematico.
In particolare
– le denuncie di infortunio sul lavoro devono essere fatte direttamente sul sito dell’INAIL, non sono più possibili su carta; la copia per la Questura deve essere inviata via PEC ( a Trieste a ammin.quest.ts@pecps.poliziadistato.it); di norma provvede lo studio, previo invio completo dei dati (scadenza 48 ore da quando l’azienda ne viene a conoscenza); stesso obbligo per le malattie professionali, entro 5 giorni dalla ricezione (contattare vittorino.studiozubin@profisweb.it)
– le comunicazioni di apertura cantiere delle imprese edili e impiantistiche già devono essere fatte on line sul sito dell’INAIL (per quest’ultime si ricorda alle aziende edili che devono accreditarsi sul sito, la scadenza è 30 giorni dall’inizio, la sanzione è minimo 125 euro; solo in caso di impossibilità provvede lo studio);
– tutte le altre variazioni (sede, attività, dati anagrafici ecc.) devono essere comunicate all’INAIL entro 30 giorni (provvede lo studio di norma).
TRASFERTE E DISTACCHI ALL’ESTERO NELLA U.E. – OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI – UN NUOVO OBBLIGO INAIL
L’INAIL ha introdotto un nuovo obbligo assicurativo legato ai distacchi nella Unione Europea.
Tramite il sito INAIL, in caso di distacco intracomunitario (il lavoratore viene provvisoriamente “spostato” in una sede nell’ambito dell’Unione Europea) è necessario richiedere il modello PD DA1 che deve essere consegnato al lavoratore, e che attesta che ai fini assicurativi in relazione a possibili infortuni che il lavoratore è assicurato con la posizione assicurativa INAIL italiana.
Questa procedura si aggiunge alla regolamentazione prevista per la previdenza e il fisco, che di seguito si riassume in estrema sintesi:
– il lavoratore di norma deve essere assicurato e pagare le imposte con la normativa vigente sul luogo di effettiva prestazione
– il lavoratore permane però assicurato ai fini “previdenza” in Italia se l’azienda richiede all’INPS il modello A1 (che accompagna il lavoratore all’estero e che attesta alle autorità estere che per la pensione i contributi continuano a essere versati in Italia)
– per la parte fiscale valgono le convenzioni contro le doppie imposizioni, per cui si applica la normativa estera solo ad esempio in caso di permanenza all’estero in “distacco” per più di 183 giorni (in tal caso il lavoratore deve pagare le imposte all’estero, e in Italia su una retribuzione “convenzionale”; le imposte pagate all’estero diventano credito d’imposta in Italia)
– le norme sopraddette si applicano in casi di “distacchi” all’estero, e non in caso di semplici “trasferte” all’estero (la distinzione deve essere attentamente verificata, è legata sia al tempo, al luogo e alle modalità con cui viene svolta la prestazione estera).
IL DECRETO LAVORO DL 76/2013
E’ operativo in gran parte, in attesa di conversione in legge. In particolare è operativo la stacco ridotto per i contratti a termine (10 / 20 giorni). Solo il bonus di 650 euro mensili dovrà essere regolamentato da successivi decreti, si presume dal 2014. Per dettagli si veda la precedente e-mail e le notizie sul sito dello Studio.
IL CONTRIBUTO D’INGRESSO ALL’ASPI – LA RESTITUZIONE DELL’ASPI PER LA CONVERSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
Dal mese di giugno 2013 è pienamente operativo, anche retroattivamente per i licenziamenti da gennaio 2013, il contributo di ingresso all’ASPI a carico azienda, per cui in tutti i casi di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato (escluse le fine fasi lavorative in edilizia) l’azienda deve versare un contributo all’INPS pari a circa 500 euro per ogni 12 mesi di lavoro con un massimo di 3 anni, senza riduzione per i lavoratori a tempo parziale.
Analogamente, è già operativo e automatico il recupero del contributo ASPI versato per i dipendenti a tempo determinato dal 1/1/2013, che vengano confermati o assunti a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione.
Il nostro Studio sta quindi operando in tal senso, i relativi versamenti o recuperi vengono inseriti nei modelli F24 di competenza.
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI FVG
Si conferma che la Regione Friuli V.G. ha sospeso tutti nuovi contributi per assunzioni e stabilizzazioni dei personale a partire dal 20 giugno 2013 (la scadenza prevista precedentemente era il 30 settembre 2013).
Da notizie raccolte informalmente, i contributi potrebbero riprendere, con modifiche, a partire dal 1/1/2014, con possibile copertura del periodo di sospensione.
I contributi già richiesti verranno liquidati con i tempi concessi dal patto di stabilità. Si ricorda di controllare la PEC aziendali per le comunicazioni della Regione, visti i tempi di decadenza di 30 giorni inderogabili.
SCADENZA MODELLO F24 DEL MESE DI AGOSTO 2013
Con la legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del D.L. n. 16 del 02.03.2012, c.d. “Decreto sulle semplificazioni fiscali” è stato stabilizzato lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali,in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Generalmente una norma prevedeva ogni anno lo slittamento dei termini, ma con l’introduzione della nuova legge, ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà essere “stabilmente” adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.
QUINDI IL MODELLO F24 CHE DI NORMA AVREBBE SCADENZA IL 16 AGOSTO, AVRA’ SCADENZA
20/08/2013
MODELLO 770 – DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO.
Anche per quest’anno la scadenza è per il 31 luglio. Al momento non sono state stabilite proroghe come negli anni scorsi.
Lo scrivente Studio sta quindi provvedendo alla raccolta dei documenti e all’invio delle dichiarazioni.
Entro la scadenza è possibile effettuare il ravvedimento per ritenute non versate all’erario, con l’applicazione delle somme aggiuntive ridotte, oltre agli interessi legali, come di seguito sintetizzato:
– 3% di sanzione, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
– 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo)
– per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, invece che del 3%, è pari allo 0,2% (un quindicesimo) per ogni giorno di ritardo.
Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
Le trattenute non versate entro la scadenza del modello 770 verranno richieste dall’Agenzia delle Entrate prima con avviso bonario e sanzione del 10% (pagabile anche ratealmente) e infine con cartella di pagamento e sanzione del 30%, oltre agli interessi.
Si ricorda che il mancato pagamento di ritenute per importi superiori a 50.000 euro per anno d’imposta è soggetto anche a sanzioni di carattere penale.
Si ricorda anche che dal 1 gennaio 2013 è in vigore la cd “solidarietà” per il versamento delle ritenute in caso di appalti, con obbligo di controllo per l’appaltante del versamento delle ritenute dell’appaltatore (peraltro in corso di possibile modifica nel recente DL del governo), similmente alla solidarietà vigente per il pagamento dei contributi e degli stipendi in caso di appalti.
I CONGUAGLI DEL MODELLO 730
Anche quest’anno i conguagli vengono inseriti nelle paghe di competenza del mese di luglio.
Come per l’anno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha inviato direttamente allo scrivente Studio attraverso il sistema ENTRATEL il risultato contabile dei conguagli dei dipendenti che hanno fatto 730, per cui di norma, salvo eccezioni, i datori di lavoro non ricevono il modello 730-4 cartaceo (qualora l’azienda lo dovesse ricevere, deve inviarcelo per l’elaborazione delle paghe di questo mese).
Come negli anni scorsi
– i dipendenti cessati prima del 1 luglio non possono avere conguagli a debito da 730 per pagamento di imposte, ma possono avere rimborsi se erano in forza alla data di presentazione del modello al CAF;
– i rimborsi a credito vengono effettuati a scalare sulle trattenute dovute dal sostituto d’imposta per tutti i dipendenti di luglio, e qualora siano superiori all’ammontare complessivo delle ritenute, devono essere ridotti proporzionalmente; per tale motivo in luglio è necessario che le paghe siano elaborate contestualmente per tutti i settori e unità locali, altrimenti i rimborsi possono venire sbagliati.
– per i dipendenti che cessano prima dell’esaurirsi delle rate a debito o a credito, lo scrivente comunicherà i residui dovuti al lavoratore per il tramite dell’azienda, in modo che il credito venga portato all’anno successivo, e per il debito il lavoratore provveda autonomamente al pagamento
ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE
Dalle paghe di luglio vengono erogati i nuovi importi sulla base dei redditi del 2012, che il lavoratore provvede a comunicare tramite i modelli ANF/DIP che sono stati inviati per la compilazione.
Si ricorda che è necessaria una autorizzazione specifica da richiedere all’INPS, (se non già in possesso del lavoratore e già a noi consegnata) tra gli altri per
– familiari residente all’estero
– nucleo familiare in cui sono presenti separati, divorziati, o genitori non coniugati
Di norma, qualora manchino i documenti per le paghe di luglio, si provvede alla sospensione dell’assegno con pagamento dell’arretrato all’atto dell’arrivo della documentazione.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TUTTI DAL 1/6/2013
Si ricorda ancora che dal 1 giugno 2013 tutti i datori di lavoro devono redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche le aziende fino a 10 dipendenti per le quali fino ad oggi era sufficiente una semplice autocertificazione.
Per informazioni contattare Pietro del mio Studio alla e-mail pietro.studiozubin@profisweb.it ovvero al telefono 3405535095. Con l’occasione si può fare il punto su tutti gli obblighi connessi (corsi, pronto soccorso ecc.). L’articolo dedicato sul sito è reperibile al seguente link http://www.studiocdlzubin.it/sicurezza-in-scadenza-la-autocertificazione-dei-rischi/.
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