A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, POSTICIPATA AL 16 MAGGIO 2019, DOVUTA ALLA RIFORMA DELLE TARIFFE, DI SEGUITO ALCUNE INFORMAZIONI SUL TEMA.
ANNO 2019 – REVISIONE TARIFFE DEI PREMI E NOVITÀ AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (L. 145/2018, ART. 1, C. 1121-1126)
Con Comunicato stampa del 04/01/2019, l’INAIL aveva riassunto le novità introdotte dalla L. 145/2018.
Revisione tariffe INAIL
Viene disposta la riduzione della tariffa dei premi e dei contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dall’01/01/2019 al 31/12/2021.
Dal 01/01/2019 viene disposta la riduzione della misura massima dei tassi medi nazionali, da 130 a 110 per mille.
Proroga adempimenti Autoliquidazione INAIL 2018/2019
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2019, è prevista per il solo anno 2019 la proroga dei seguenti termini relativi all’Autoliquidazione:
· dal 31/12/2018 al 31/03/2019, il termine entro cui l’INAIL metterà a disposizione ai datori di lavoro le basi di calcolo
· dal 16/02 al 16/05/2019 dei termine dei versamenti (regolazione 2018 e rata 2019); nel caso di pagamento rateale, entro il 16/05 si verserà la prima e la seconda rata (INVIATA SU F24 CON SCADENZA 16/5/2019)
· dal 16/02 al 16/05/2019 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte da parte dei datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2019 un importo di retribuzioni inferiore a quello del 2018
· dal 28/02 al 16/05/2019, il termine per la presentazione della denuncia telematica (a cura dello studio)
Abrogazioni
Dal 2019 sono abrogati:
· riduzione premi edilizia (11,50%) (dal 2019 la riduzione resterà in vigore solo ai fin INPS)
· premio supplementare per silicosi/asbestosi (art. 153 e 154 del DPR 1124/65).
LA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA CHE SOSTITUISCE QUELLA DEL 2000
Con la pubblicazione dei decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 è stata ufficializzata l’importante riduzione dei tassi che le aziende potranno applicare per il triennio 2019-2021, e che riguardano numerose lavorazioni
Nelle basi di calcole inviate alle aziende per l’autoliquidazione in scadenza al 16 maggio 2019, lo scrivente Studio ha dovuto verificare con attenzione la comunicazione ricevuta, comprendere se è stata attribuita una nuova voce di tariffa o se, al contrario, è rimasta la stessa previgente secondo il Dm 12 dicembre 2000, e individuare il tasso applicabile per il 2019 (pari al tasso medio nazionale aumentato o diminuito dell’aliquota di oscillazione).
Confrontando il vecchio elenco con il nuovo si riscontra che molte voci sono state eliminate in quanto accorpate in una sola (inedita o già esistente) con un nuovo tasso, che è quasi sempre inferiore a quelli che sostituisce, salvo alcune eccezioni.
Ad esempio nella gestione industria (ma anche negli altri settori) l’attività connessa ai magazzini, precedentemente sdoppiata in funzione della presenza (voce 9311 e tasso 42 per mille) o meno di attrezzature meccaniche (voce 9312 tasso 24 per mille), è stata classificata nell’unica nuova voce 9300, con tasso pari al 28,19 per mille. Ne consegue, pertanto, che di tale accorpamento non hanno beneficiato le aziende inquadrate nella ex voce 9312, il cui tasso è pertanto aumentato dal 24 al 28,19 per mille.
Nel settore delle costruzioni le voci sono state razionalizzate e nella generica voce 3110 sono confluite quelle più specifiche da 3120 a 3140, fermo restando l’applicazione del tasso massimo (che la legge di bilancio 2019 ha ridotto dal 130 al 110 per mille).
Il nuovo elenco include inoltre nuove tariffe nate dallo scorporo di alcune attività in precedenza classificate in voci già esistenti. Ad esempio all’interno delle “attività varie”, l’attività dei centri di elaborazione dati è stata scissa da quella generica delle attività amministrative (voce di tariffa 0722 tasso 4 per mille), con attribuzione di una nuova voce, la 0726 e un nuovo tasso (5 per mille nel settore industria e 4 per mille nel terziario).
Rinnovata è anche la classificazione delle attività lavorative che comportano l’uso di autoveicoli, per le quali dal 2019 non è più prevista una specifica voce di tariffa, in quanto il relativo rischio è ricompreso all’interno della voce della lavorazione principale. Ad esempio le nuove voci 0722 e 0723, dedicate al personale d’ufficio, ricomprendono anche l’uso dell’auto, che nella 0722 è limitato alla possibilità di recarsi presso altri uffici (ad esempio per svolgere servizi esterni), mentre nella 0723 si riferisce a quei dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni hanno accesso a cantieri/opifici (personale con maggiore mobilità, inquadrato fino al 2018 nella voce 0724 abrogata) nonché agli agenti di commercio e informatori scientifici del farmaco. Nella 0723 devono essere inquadrati anche i dipendenti a cui è assegnata l’auto per utilizzo promiscuo, compresi i dirigenti e personale direttivo che fino al 31 dicembre 2018 erano assicurati nella specifica voce 0725, abrogata dal 2019 e ricondotta d’ufficio dall’Inail alla voce 0723.
Si ricorda infine che dal 2019 sono state chiuse tutte le posizioni che comprendevano TARIFFE CON PONDERAZIONE, (diverse tariffe applicate con percentuale fissa rispetto all’attività svolta), e sono state sostituite da tante diverse tariffe nelle quali l’azienda e lo studio dovranno distribuire le retribuzione da assoggettare al tasso, in base all’attività effettivamente svolta.
ATTENZIONE: LA SEDE INAIL DI TRIESTE HA CONFERMATO CHE IN QUALCHE CASO LA “TRASFORMAZIONE DELLE TARIFFE” DAL 2019 ABBIA GENERATE DEGLI INQUADRAMENTI “IMPROPRI”, QUINDI DA RIVEDERE. VISTI I TEMPI RISTRETTI, SI E’ CONVENUTO DI FARE LA VERIFICA NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI, IN MODO DA REINQUADRARE CORRETTAMENTE DAL 1/1/2019
IN SINTESI, LO STUDIO QUINDI DEVE:
– VERIFICARE CHE LA TARIFFA APPLICATA DALL’INAIL SIA CONFORME ALL’ATTIVITA’ SVOLTA (LA TARIFFA E’ COMUNICATA ALL’AZIENDA ANNUALMENTE SULLE “BASI DI CALCOLO”)
– L’AZIENDA DEVE COMUNICARE ALLO STUDIO OGNI VARIAZIONE AL “TIPO” DI ATTIVITA’ SVOLTA, AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA (NEL TERMINE DI 30 GIORNI PREVISTO DALL’INAIL
– LO STUDIO E L’AZIENDA DEVONO VERIFICARE PERIODICAMENTE, ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO IN VISTA DELL’AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO, SE A OGNI DIPENDENTE E’ ASSEGNATA UNA TARIFFA CORRETTA, ANCHE INSERENDO DELLE PERCENTUALI DI ATTIVITA’ (PER ATTIVITA’ “MISTE”)
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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