LAVORO: Il Punto Sulla Responsabilità Solidale Negli Appalti

Lo scorso anno il Legislatore è intervenuto più volte sulla questione della responsabilità solidale tra i soggetti dei contratti d’appalto (committente, appaltatore, subappaltatore/i) per le varie somme che questi devono versare allo stato in relazione all’appalto stesso (retribuzione, contribuzione e fisco). Di seguito si propone una trattazione sintetica dell’argomento, per chiarire il quadro attuale e quali siano le conseguenze degli inadempimenti.

 

Retribuzione, contribuzione, TFR e premi

–     Inadempienza dell’Appaltatore: Se l’appaltatore omette di corrispondere ai propri lavoratori la retribuzione per il periodo del contratto di  appalto e all’INPS di versare le relative trattenute contributive, il lavoratore o l’Istituto possono chiedere di provvedere anche al committente fino a due anni dalla cessazione dell’appalto. Il committente potrà comunque chiedere in giudizio che il lavoratore o l’INPS si rivalgano prima sull’appaltatore o, dopo che ha pagato, la restituzione delle somme allo stesso.

–     Inadempienza del Subappaltatore: Se il subappaltatore omette di corrispondere ai propri lavoratori la retribuzione per il periodo del contratto di  appalto e all’INPS di versare le relative trattenute contributive, il lavoratore o l’Istituto possono chiedere di provvedere anche al committente e/o all’appaltatore fino a due anni dalla cessazione dell’appalto. Il committente e/o appaltatore potrà comunque chiedere in giudizio che il lavoratore o l’INPS si rivalgano prima sull’appaltatore o, dopo che ha pagato, la restituzione delle somme allo stesso.

Non è mai responsabile in solido il committente persona fisica che non sia imprenditore o professionista.

 

Trattenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e IVA sulle prestazioni effettuate

–     Mancato versamento al Fisco da parte del Subappaltatore: Se il subappaltatore omette di versare all’Erario le trattenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte e/o l’IVA sulle prestazioni effettuate in relazione al contratto di  appalto, il Fisco può chiedere di provvedere anche al all’appaltatore fino alla prescrizione ordinaria di tali somme e nei limiti del corrispettivo pattuito per il subappalto. L’appaltatore costretto al pagamento potrà comunque rivalersi sul subappaltatore. Non può essere costretto al pagamento di tali somme quando, prima di versare il corrispettivo del subappalto, abbia richiesto ed ottenuto dal subappaltatore una certificazione del corretto versamento di tali tributi sotto forma di autocertificazione o di asseverazione di un CAF, di un commercialista o di un consulente del lavoro. Può, inoltre, sospendere i pagamenti al subappaltatore che non rilascia tale dichiarazione.

–     Mancata certificazione da parte dell’Appaltatore e/o Subappaltatore del corretto versamento delle trattenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA: Se appaltatore e/o subappaltatore omettono di certificare al committente il  corretto versamento di tali tributi con autocertificazione o asseverazione di un CAF, di un commercialista o di un consulente del lavoro, ed il committente paga il corrispettivo pattuito per l’appalto, è punito con una sanzione tra i 5.000 ed i 200.000 euro. La sanzione non è applicata quando i versamenti sono stati effettuati anche se non certificati al committente.

 

Tabella Riassuntiva

Data la complessità dell’argomento si riassume quanto sopra nella seguente tabella.

Versamenti Dovuti

Soggetto Obbligato

Conseguenze del Mancato Versamento

Possibilità di Tutela

Prescrizione

Retribuzione, contribuzione e TFR dovuti in relazione alla durata dell’appalto Appaltatore Responsabilità solidale del Committente Diritto di chiedere che si proceda a riscuotere le somme prima dal patrimonio dell’Appaltatore 2 anni dalla cessazione dell’appalto
Diritto di ottenere la restituzione delle somme dall’Appaltatore
Subappaltatore Responsabilità solidale di Appaltatore e Committente Diritto di chiedere che si proceda a riscuotere le somme prima dal patrimonio dell’Subappaltatore
Diritto di ottenere la restituzione delle somme dal Subappaltatore
Ritenute Fiscali sui redditi e IVA sulle prestazioni dovuti Appaltatore Sanzione amministrativa al Committente tra i 5.000 e i 200.000 euro. Il Committente non è sanzionato se ottiene certificazione di corretto adempimento da parte dell’Appaltatore Prescrizione ordinaria
Subappaltatore Responsabilità solidale dell’Appaltatore nei limiti del corrispettivo del subappalto L’Appaltatore non è responsabile se ottiene certificazione di corretto adempimento da parte del Subappaltatore