LAVORO: I Contratti di Solidarietà Difensivi

Il Contratto di Solidarietà è un tipo di contratto collettivo aziendale con il quale azienda e sindacati concordano una riduzione collettiva dell’orario di lavoro, compensata mediante integrazione salariale dall’Inps, per evitare licenziamenti collettivi.

–   Contratti di Solidarietà “difensivi” per aziende soggette alla normativa CIGS;

–   Contratti di Solidarietà “difensivi” per aziende non soggette alla normativa CIGS.

La legge contempla anche un terzo tipo di Contratto di Solidarietà, c.d. “Espansivo”, nel quale la riduzione collettiva dell’orario di lavoro è concordata per poter effettuare nuove assunzioni.

Di seguito il punto sul primo tipo di Contratto di Solidarietà ed alcuni cenni sul secondo tipo.

 

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ “DIFENSIVI” PER AZIENDE SOGGETTE ALLA NORMATIVA CIGS

 

Campo di Applicazione

–         Aziende soggette alla CIGS, ovvero industrie con più di 15 dipendenti, o imprese del settore terziario con più di 50 dipendenti;

–         Lavoratori con qualifica di impiegato, quadro, operaio, con almeno 90 giorni di anzianità (sono esclusi dirigenti e apprendisti);

–         Utilizzabile per evitare in tutto o in parte riduzione di personale per esubero, attraverso la contestuale e proporzionale riduzione concordata dell’orario di lavoro.

 

Misura della Riduzione

–         La riduzione può avvenire su base giornaliera, settimanale e mensile;

–         Non deve superare il 60% dell’orario medio settimanale (es. 24 ore su 40), questo valore può anche essere una media tra tutti i lavoratori coinvolti;

–         Possono essere alternati periodi a tempo pieno e periodi di riduzione, ma anche periodi di totale sospensione e periodi di lavoro a tempo pieno, purché sia rispettato, di media, il valore di cui al punto precedente;

–         Quanto sopra è determinato nell’Accordo Sindacale che può anche prevedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto in caso di esigenze temporanee di produzione e di mercato.

 

Misura e Durata dell’Integrazione Salariale

–         Per le ore non lavorate l’Inps corrisponde il 60% della retribuzione perduta, (elevata nel 2012 all’80%), meno il 5,84% di trattenuta (il 20% di maggiorazione è soggetto a un tetto annuo di disponibilità e non si applica ad alcune fattispecie di contratto di solidarietà);

–         Il calcolo della percentuale è effettuato sulla paga lorda effettiva, essendo esclusi solo gli aumenti previsti da contratti aziendali avvenuti entro i 6 mesi precedenti il contratto di solidarietà;

–         Non si dà luogo, pertanto, all’applicazione del massimale previsto per la CIGO e per la CIGS (850 / 950 mensili pari a 5 / 5.5 euro all’ora) ma la percentuale si applica sulla retribuzione effettiva lorda;

–         Può essere concordata una retribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro;

–         Può essere erogata al lavoratore in una unica soluzione l’indennità prevista per tutto il periodo se si dimette per intraprendere un’attività di lavoro autonomo.

 

Benefici per il Datore di Lavoro

–         In caso di riduzione dell’orario superiore al 20%, sono ridotti i contributi a carico ditta nella misura del 25% (30% aree ob.1 e 2 – sud);

–         Per riduzione dell’orario superiore al 30%, i contributi a carico ditta sono rispettivamente ridotti del 35% o 40%;

–         I benefici hanno durata massima di 24 mesi, e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

–         I lavoratori durante il periodo di riduzione possono effettuare anche la c.d. “formazione on the job” e facendo la dichiarazione di disponibilità ai corsi (modello DID).

 

Procedura

–         Simile a quella per ricorso alla CIGS (accordo sindacale, domanda on line sul sito del ministero, autorizzazione entro 30 giorni salvo integrazione dati, invio all’INPS mensile delle ore, autorizzazione al conguaglio o pagamento diretto delle indennità ai lavoratori);

–         L’indennità a carico INPS è anticipata dell’azienda ma, in caso di crisi di liquidità, può essere pagata direttamente al lavoratore dall’Inps;

–         La durata dell’integrazione è di 12 mesi ma può essere prorogata per ulteriori 12 mesi;

–         Ogni tre mesi devono essere rendicontate all’INPS le ore di effettivo utilizzo del lavoratore e di pagamento dell’integrazione salariale.

 

Contenuto dell’Accordo

–         Generalità delle parti (OO SS ecc.) e dati identificativi dell’azienda, CCNL applicato, settore di attività, dimensioni occupazionali dell’azienda e così via;

–         Riferimento alla procedura di mobilità eventualmente aperta e, di conseguenza, scongiurata con il contratto di solidarietà;

–         Dettaglio di orario di lavoro contrattuale e articolazione della riduzione dell’orario di lavoro;

–         Misure che si intende adottare per agevolare il mantenimento occupazione;

–         Elenco nominativo del personale coinvolto in allegato.

 

Riflessi sulle Retribuzioni Differite

–         La quota percentuale di integrazione (60% / 80%) si applica anche sulle retribuzioni differite “perdute” a causa della riduzione dell’orario (ferie, mensilità aggiuntive);

–         La quota di TFR maturata nel periodo di riduzione dell’orario è integralmente a carico dell’Inps.

 

Riflessi su Pensione, Malattia, Maternità, ANF

–         Nell’anzianità lavorativa utile a fini pensionistici sono computati i periodi di riduzione;

–         In caso di malattia, il lavoratore riceve il relativo trattamento per le ore che avrebbe dovuto lavorare, per la parte restante percepisce l’integrazione salariale;

–         In caso di maternità, la lavoratrice  percepisce il relativo trattamento;

–         Gli ANF maturano integralmente.

 

Compatibilità con la CIGO e la CIGS

–         È ammesso il ricorso alla CIG Ordinaria per gli stessi lavoratori che sono in Solidarietà; riceveranno quindi l’indennità per la CIGO per le ore che avrebbero dovuto lavorare (80% con massimale) e l’integrazione prevista per le ore di riduzione per solidarietà;

–         È ammesso il ricorso alla CIG Straordinaria, es. per ristrutturazione o crisi, ma i lavoratori interessati ai due benefici devono essere diversi e sin da subito individuati.

 

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ “DIFENSIVI” PER AZIENDE NON SOGGETTE ALLA NORMATIVA CIGS

–         Fino al 31/12/2013 (solitamente la scadenza è prorogata di anno in anno) se le aziende stipulano accordi volti a evitare eccedenze di personale, è erogato un contributo pari al 50% della retribuzione perduta, ripartita al 25% a favore dell’azienda e al 50% a favore dei lavoratori (con facoltà di erogare a favore dei lavoratori la quota aziendale);

–         La Regione Friuli Venezia Giulia interviene con ulteriori 2 euro di contributo per ogni ora di lavoro non effettuata per effetto della riduzione (in questo caso, il 20% va all’impresa e l’80% al lavoratore, con facoltà di riversare al lavoratore anche la quota a favore dell’impresa);

–         Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 2 anni;

–         La procedura  prevede un accordo sindacale, l’inoltro al Ministero del Lavoro dell’istanza per il contributo nazionale, e il successivo inoltro alla Regione per il contributo regionale, concesso per periodo di 12 mesi;

–         Possono accedere a questo contratto di solidarietà tutti i lavoratori, compresi apprendisti e contratti a tempo determinato, sono esclusi i soli dirigenti;

–         L’istanza è inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro (ora DTL);

–         Nella legge non si fa riferimento ad un massimo di ore di riduzione dell’orario, si ritiene, tuttavia, applicabile il limite previsto per i contratti di solidarietà delle imprese soggette alla CIGS ovvero riduzione massima “media” su dell’orario di tutti i lavoratori pari al 60%;

–         Le somme erogate dallo Stato e dalla Regione non sono soggette a contributi (e quindi sono di fatto senza la trattenuta del 9,19%);

–         In caso di ripresa temporanea dell’attività aziendale, che renda necessaria la prestazione lavorativa del personale per più ore rispetto alla riduzione o a tempo pieno, è comunicare alla DTL tale necessità.